Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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I nuovi termini del Ministero dell’Interno (Angelo Vicari)

È stata una lunga gestazione, durata più di 2 anni. Per la precisione 2 anni e 3 mesi, ma, finalmente, anche il Ministero dell’interno è riuscito a partorire i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (per l’art. 7 della legge 69/2009 dovevano entrare in vigore il 4 luglio 2010 !...).
Infatti, il 10 ottobre 2012, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 214 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2012, n. 287), con il quale sono stati determinati i nuovi termini.
Visti i risultati, riteniamo che il parto debba essere stato indolore. Infatti, basta scorrere la “tabella”, allegata al decreto, per accorgersi che il periodo di conclusione della maggior parte dei procedimenti è di 90 giorni, cioè il massimo previsto dalla legge n.69/2009.
Nonostante il tempo impiegato, quindi, non possiamo dire che vi sia stato uno studio approfondito e impegnativo nel diversificare le difficoltà di trattazione delle varie pratiche di competenza del Ministero dell’interno.
Tale mancanza di diversificazione si evidenzia, in particolare, per i procedimenti di competenza delle Prefetture e Questure, ove il termine è standardizzato in 90 giorni (il termine di 30 giorni si riscontra per soli 4 licenze, su 13, di competenza della Prefettura, mentre, per quelle della Questura, vi sono solo 3 termini di 60 giorni su 16), dimostrando, così, di non tenere in nessun conto la volontà del legislatore, introdotta dalla legge 69/2009.
Infatti, è opportuno ricordare che, con quest’ultima legge, si sono volute introdurre sostanziali modificazioni alla legge n. 241/1990, in favore del cittadino, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, in merito alla “certezza dei tempi di conclusione del procedimento”, è stata prevista la riduzione del periodo di tempo concesso per la relativa trattazione da 90 a 30 giorni, ove non sia stabilito diversamente dai rispettivi ministeri, che, peraltro, devono rispettare il limite massimo di 90 giorni, eccezionalmente e con particolari motivazioni i 180 giorni (art. 7 L. 69/2009).
Sebbene, dunque, il legislatore abbia riconosciuto ai singoli ministeri la potestà di stabilire anche tempi di trattazione dei procedimenti superiori a 30 giorni, tuttavia, è da evidenziare che i termini superiori ai 30 sono da considerare eccezionali e che, in quanto eccezioni, devono essere limitati alla trattazione di pratiche particolarmente complesse.
Quindi, se con la legge 69/2009 il legislatore ha voluto esplicitamente stabilire una sostanziale riduzione dei termini, stabilendo, anche per i regolamenti ministeriali, un limite massimo, peraltro non previsto dalla legge 241/1990, è di chiara evidenza che la finalità di tali modificazioni sono dirette a venire incontro alle esigenze del cittadino, cui è stato riconosciuto anche il risarcimento per “danno da ritardo”, contemperandole con quelle della pubblica Amministrazione.
Se il Ministero dell’interno avesse considerato tale finalità, avrebbe dovuto far oscillare i tempi dei procedimenti, in particolare quelli di competenza delle Prefetture e Questure, tra i 30 e i 90 giorni, dopo attenta, obiettiva analisi delle differenti difficoltà di trattazione delle singole autorizzazioni.
Si veda, per esempio, nell’allegata “tabella” al D.P.C.M n. 214/2012, il termine stabilito per la “vidimazione della carta di riconoscimento” per il trasporto di armi alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, per le esercitazione da parte dei soci, di competenza, rispettivamente, delle Prefettura o Questura, a seconda che si tratti di arma corta o lunga. E’ da evidenziare che questa autorizzazione è “rilasciata dal presidente” della Sezione e soltanto “vidimata dall’autorità locale di P.S.” (art. 76 Reg. T.U.L.P.S.). Quindi, l’attività burocratica svolta dalla Prefettura o Questura è limitata all’apposizione di un timbro di convalida dell’autorizzazione, già rilasciata dal Presidente della Sezione, “previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per le licenze di porto d’armi” (art. 31 L. 110/75), licenza che, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha una valenza limitata, trattandosi di autorizzazione al solo trasporto e non al porto, nonché per tempi limitati ed i percorsi più brevi.
Riesce, quindi, difficile comprendere l’iter logico seguito dal Ministero nel determinare il termine di 90 giorni (3 mesi !..) per l’apposizione di un semplice timbro di convalida.
Riesce difficile, anche, giustificare tale termine, pur considerando l’attività procedimentale che deve essere svolta dai suddetti uffici, che si sostanzia nel solo ”accertamento dei requisiti soggettivi”. Nell’era della telematica ed informatizzazione, della reclamizzata interconnessione delle banche dati tra le varie pubbliche Amministrazioni, riesce difficile per il cittadino comprendere e giustificare che, per l’accertamento dei requisiti soggettivi, le autorità di P.S. debbano impiegare 90 giorni.
Non possiamo, comunque, non riconoscere che nella suddetta “tabella”, per quanto riguarda i provvedimenti della Prefettura, sono stati inseriti anche termini di 30 giorni, ma, purtroppo, per il rilascio di autorizzazioni oramai desuete, come quella delle “passeggiate in forma militare con armi” (art. 29 T.U.L.P.S.).
Dunque, si ha la sensazione che, nonostante il tempo di 1 anno lasciato a disposizione dei ministeri per l’adozione dei rispettivi regolamenti, i ritardi dei quali, peraltro, sono stati anche giustificati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (circolare Presidenza Consiglio Ministri 4 luglio 2010), il Ministero dell’interno abbia provveduto in merito senza particolari approfondimenti e in maniera frettolosa.
Una prima riprova di un tal procedere si riscontra nell’art. 1 del decreto, con il quale viene stabilito che “sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284”. Infatti, una più approfondita e meno frettolosa predisposizione del regolamento avrebbe permesso di accertare che le “tabelle” del 1993 erano già state “abrogate” esplicitamente dall’art. 4 del Decreto ministeriale del 19 ottobre 1996, n, 702; queste ultime, a loro volta, erano state abrogate e sostituite da quelle del Decreto del 18 aprile, n. 142 del 2000; neppure queste sono da considerare vigenti, se non in parte , attese le modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009. Con quest’ultima riforma, infatti, è stato stabilito che “le disposizioni regolamentari vigenti (D.M. n.142/2000 n.d.a.) alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2010 n.d.a.), che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari…che prevedono termini non superiori a novanta giorni.” (art. 7 L. 69/2009).
Il Ministero dell’interno, quindi, avrebbe dovuto far riferimento alle “tabelle” del 2000, così come modificate dalla Legge n. 69/2009, o, perlomeno, aggiungere all’abrogazione delle “tabelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284” la locuzione “e successive modifiche”.
Altra riprova di un procedere superficiale e frettoloso si rileva nel riscontrare il mancato inserimento di tre autorizzazioni di polizia particolarmente rilevanti.
Una è di competenza del Questore, relativa al “visto” per il “preventivo avviso” per trasportare armi nell’interno dello Stato da parte di chi non sia già titolare di licenza di porto di armi (artt. 34 T.U.L.P.S. e 54 Reg.). Le altre riguardano le licenze di porto di “rivoltelle o pistole” (art. 42 T.U.L.P.S.) e di fucile per difesa personale (artt. 42 T.U.L.P.S. e 3 D.P.R. 311/2001), rispettivamente di competenza del Prefetto e del Questore.
Riteniamo che il mancato inserimento della prima autorizzazione, relativa all’avviso di trasporto di armi, peraltro molto frequente, sia stata una vera e propria dimenticanza, riprova della superficialità con la quale è stato redatto il regolamento. In merito, essendosi dimenticati di stabilire un termine, deve essere preso in considerazione quello generale di 30 giorni, previsto dalla legge n.69/2009; è la riprova che, spesso, le omissioni la pubblica amministrazione, invece di nuocere, vengono incontro alle aspettative del cittadino!...
Per quanto riguarda, invece, l’omesso inserimento della licenza di porto di pistola, nonché di quella di arma lunga per difesa, riteniamo che non si tratti di mera dimenticanza, ma della determinazione di voler ampliare i termini di rilascio oltre 90 giorni.
Infatti, relativamente al porto di pistola, la mancanza di questa licenza nel relativo elenco non può essere interpretata come mera omissione, tenuto conto che è stato inserito, addirittura, il termine per il rilascio della oramai desueta licenza di porto di bastone animato, contemplata nello stesso art. 42 del T.U.L.P.S., relativo alla licenza di porto di arma per difesa.
Si ritiene, pertanto, che, in considerazione, dell’importanza di quest’ultima autorizzazione, per la natura degli interessi pubblici da tutelare, tale termine supererà anche quello di 120 giorni, stabilito nelle tabelle allegate al D.M. del 2000, con la presumibile previsione di 180 giorni, cioè il massimo previsto dalla legge n.69/2009.
Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento all’omesso termine per il rilascio della licenza di porto di fucile per difesa personale. Infatti, sono stati stabiliti 90 giorni per la licenza di porto di fucile per uso di caccia e per quella del tiro a volo, non inserendo quella per difesa, ben più importante ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Si ritiene, pertanto, che il Ministero, come per la licenza di porto di pistola, trattandosi di autorizzazioni particolari, si sia determinato nel voler stabilire il termine massimo previsto dalla legge n. 69/2009, cioè quello di 180 giorni.
Il differimento della emanazione dei termini delle suddette autorizzazioni, superando quello di 90 giorni, tenuto conto della “natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”, è dovuto all’obbligo di seguire particolari procedure, previste dalla legge. n. 69/2009, con il coinvolgimento anche “dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.
L’adozione standardizzata, da parte del Ministero dell’interno, del periodo di tempo massimo di 90 giorni può trovare una sua giustificazione logica, non tanto nelle difficoltà burocratiche di trattazione delle relative pratiche, almeno per la loro maggioranza, quanto nella volontà di voler salvaguardare i propri funzionari e di volersi salvaguardare da richieste di risarcimento per il mancato rispetto dei termini. Infatti, e’ da evidenziare che, con la legge n. 69/2009 e con il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge n. 4 luglio 2012 n. 35, il legislatore ha voluto responsabilizzare sia la stessa P.A., sia il responsabile del procedimento e/o provvedimento, prevedendo “il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Ne è da sottovalutare il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sul riconoscimento del “danno da ritardo”, risarcibile indipendentemente dall’esito del procedimento (Cons. Stato 28 febbraio 2011, n, 1271), così come quello della dottrina, per la quale “l’interesse privato al rispetto dei termini del procedimento ha natura sostanziale ed è qualificabile come bene della vita in sé e per sé considerato”.
Di fronte a questo atteggiamento, seppur giustificabile, comunque sbilanciato a sfavore del cittadino e contrario alle finalità della normativa in materia, ci auguriamo che, vi sia un ripensamento del Ministero dell’interno, in previsione del “programma 2012-2015 per la misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi”, stabilito dal decreto-legge n. 5/2012.
Ci auguriamo, infine, che, nel frattempo, il Ministero emani una circolare con la quale, alla stregua di quella del 1993 (n. 555/59 del 9 settembre), venga ricordato agli Uffici dipendenti che “i termini finali devono considerarsi termini massimi e non svincolano i responsabili del procedimento dall’obbligo di provvedere con tempestività, scongiurando che gli uffici siano portati a far coincidere, anche quando riescano a provvedere più celermente, i tempi normalmente occorrenti per concludere un procedimento con i termini finali”.
Tutto ciò servirebbe a tenere alta la professionalità dei propri dipendenti, perché siano sempre consci che, come afferma Dante “il perder tempo chi più sa più spiace”.

Si veda anche il testo della circolare: Circolare 4 luglio 2010

Vedi qui la TABELLA COMPLESSIVA DEI TERMINI (marzo 2013)

(18 aprile 2013)

 


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