Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare su armi bianche 557/PAS/Ul000644l10171(20) del 17/01/2020

OGGETTO: Applicazione della disciplina in materia di armi ai detentori di sciabole e di spadini.
1.  Premessa
Come noto, gli interventi normativi degli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sul panorama legislativo in materia di armi, apportando una serie di modifiche “selettive” alle diverse fonti di rango primario che compongono il “mosaico” della disciplina nazionale della materia.
Al riguardo, in ordine agli obblighi che sussistono in capo ai detentori di spade e/o spadini, recentemente sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa.
In particolare sono stati avanzati alcuni interrogativi circa il regime giuridico relativo alla detenzione ed al trasporto degli stessi, qualora i detentori siano militari in servizio ovvero si tratti di loro eredi ed aventi causa.
2.  Quadro giuridico di riferimento delle armi bianche.
Preliminarmente appare necessario procedere ad un chiarimento riguardo alla disciplina normativa delle c.d. “armi bianche”.
A tal proposito, si richiama l’articolo 30 T.U.L.P.S. secondo cui, ai fini amministrativi, sono armi “proprie” “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona". Inoltre, per i profili penali, l’art. 585 c.p. ricomprende nella qualificazione giuridica di arma, oltre a quanto già previsto dal citato art. 30 T.U.L.P.S., anche "tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”.
Infine, l’art. 45, primo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 precisa che, ai sensi dell’art. 30 T.U.L.P.S., sono “armi” anche "...gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili” (c.d. armi bianche, definite tali per il colore dell’acciaio lucidato).
In questa categoria rientrano anche tutti quegli strumenti non specificatamente elencati nella norma, ma che, in ragione della loro naturale destinazione all’offesa della persona, devono considerarsi armi, come per esempio la sciabola e lo spadino, se muniti della punta e/o del taglio.
Per quanto riguarda il regime di detenzione delle armi bianche, e quindi anche della sciabola e dello spadino se presentano le caratteristiche di cui sopra, si evidenzia che le stesse sono sottoposte alla disciplina giuridica vigente per le armi in genere, il cui relativo acquisto può avvenire solo da parte di soggetti che siano preventivamente muniti del nulla osta all’acquisto (art. 35 T.U.L.P.S.) ovvero della licenza di porto delle armi consentite a mente dell’alt. 42 T.U.L.P.S. mentre la successiva detenzione da parte del privato è soggetta all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S..
Come noto, peraltro, con l’atto di indirizzo del 24 giugno 2011 n. 557/PAS/U/012164/10900(27)9 - diramato alla luce di alcune modifiche apportate all’art. 38 T.U.L.P.S.- si è precisato che l’obbligo della denuncia di detenzione armi riguarda anche le “armi bianche proprie”.
In ordine al porto delle armi bianche, l’art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dispone che “salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”. Sussiste, pertanto, un divieto assoluto di porto delle armi, anche bianche, al di fuori dai predetti ambiti.
Riguardo, inoltre, al “trasporto” vige, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 T.U.L.P.S., l’obbligo dell’avviso all’Autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, il detentore della sciabola o dello spadino che intenda trasportarli in luogo diverso da quello di detenzione deve obbligatoriamente dame comunicazione al competente Ufficio di p.s..
Infine, per quanto concerne la certificazione medica in materia di armi, resta fermo per i detentori di “armi bianche” l’obbligo di presentazione del certificato medico all’atto del rilascio del nulla osta acquisto armi, come statuito dall’art. 35, comma settimo, T.U.L.P.S., mentre non sussiste l’obbligo di presentazione della certificazione medica ogni cinque anni, secondo quanto previsto dall’art. 38, quarto comma del T.U.L.P.S., come novellato dal D.Lgs. 104/2018, atteso che tale obbligo si applica solo ai detentori di armi comuni da sparo.
Pertanto, tutti coloro che detengono una sciabola o uno spadino, laddove questi abbiano le caratteristiche sopra menzionate (cioè che abbiano la punta e/o il taglio) e siano quindi riconducibili alla categoria delle armi bianche proprie, hanno l’obbligo di presentazione del certificato medico, secondo le modalità sopra chiarite, salvo che non si tratti di appartenenti alle Forze di polizia, individuate dall’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che, in luogo della presentazione del certificato, possono presentare una apposita attestazione di servizio, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza (art. 4 bis D.M. 28 aprile 1998).
3 Regime giuridico delle sciabole e spadini privi di punta e taglio.
Nel caso in cui, invece, la sciabola o lo spadino ab origine siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, per costituire un “accessorio d’ornamento dell'uniforme”, ovvero siano stati resi un mero “simulacro” e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un’arma, quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere. Conseguentemente essi non necessitano delle sopra richiamate autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di denuncia di detenzione.
Tuttavia, con riguardo al “porto” della sciabola e dello spadino, pur non essendo “armi proprie bianche” conservano comunque la natura di strumenti atti ad offendere, e rimane, pertanto, fermo il divieto assoluto posto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 110/1975 secondo cui "senza giustificato motivo... non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa... nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio. chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo. per l'offesa alla persona...
In riferimento a quanto precede, ricorre, ad esempio, il “giustificato motivo di dover portare in luogo pubblico o aperto al pubblico” la sciabola o lo spadino nel caso in cui vi sia l’esigenza di dover corredare l’uniforme con la sciabola o lo stiletto in occasione di manifestazioni di carattere militare (giuramenti, feste nazionali, cerimonie, parate, ecc.).
NOTA
Nulla di nuovo salvo la mentalità tignosa del Ministero che ci soffre a non dire la sua, pur di fronte alla limpida e logica circolare del Ministero della Difesa. E così si inventato che spadini va bene, ma no devo essere affilati o appuntiti. Ma quando mai? Se sono parte della divisa (e non certo dell'armamento!) sono sicuramente degli strumenti dal tutto liberi.

Osserva un mio lettore esperto:
In relazione alla detenzione della sciabola d’ordinanza per il personale militare in congedo, giova rilevare che ai sensi dell’art. 880, comma 6, del D. Lgs. 66/’10 (Codice dell’Ordinamento Militare), il medesimo personale conserva il grado e l’onore dell’uniforme. Dell’uniforme degli Ufficiali, e fra i Sottufficiali, dell’uniforme dei soli Marescialli, fa parte, quale accessorio obbligatorio, la sciabola, secondo le prescrizioni della pertinente pubblicazione dello Stato Maggiore Difesa, SMD G010, ed in particolare per la Marina Militare, in aderenza alla attinente pubblicazione dello Stato Maggiore Marina, SMM 5.
Tra l’altro, in aderenza a quanto disposto dai punti 1.1.27. (per gli Ufficiali) e 2.1.14. (per i Sottufficiali) della stessa pubblicazione SMM 5, il possesso della sciabola, quando si è in congedo, è obbligatorio. Non si tratta quindi solo di un onore (discendente da una consuetudine che risale a tempi ancestrali), ma anche di un vero e proprio onere.  
L’uniforme di cui trattasi può essere indossata anche in congedo, secondo quanto statuito dal citato art. 880 del D. Lgs. 66/10, in ottemperanza alle disposizioni della suddetta pubblicazione SMD G010, con semplice comunicazione posta in essere al pertinente Alto Comando Militare di competenza.
Ne consegue, ex lege et de plano, che il militare in congedo, quando Ufficiale o Maresciallo, può liberamente portare (in divisa) e trasportare (in borghese) la sciabola d’ordinanza, e ciò avviene nelle Forze Armate di tutti i paesi.
Quindi, la sciabola, o lo spadino (portato quest’ultimo, tra l’altro, in alcune circostanze particolarissime anche dagli Ufficiali, se di Marina, e non solo dagli Allievi Ufficiali: punto 1.1.3. pubblicazione SMM 5) potrebbero essere anche con punte acuminate ed affilati: si tratta di oggetti la cui disciplina d’uso è sottratta alle prerogative del Ministero dell’Interno, bensì spetta al solo Ministero della Difesa, ex art. 30 della L. 110/1975.
Ad ogni modo, oggi la sciabola non viene ovviamente più utilizzata in combattimento, ed è quindi realizzata affinché non sia offensiva; non ha infatti punta acuminata, e non ha taglio affilato: in altre parole, è di mera rappresentanza. Ne consegue che in ossequio ai dettami della L. 110/’75, non sarebbe neppure tecnicamente un’arma. Tali considerazioni valgono però solo per i privati cittadini, tra cui gli eventuali eredi dei militari, e non per il personale militare, sia esso in servizio che in congedo.



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