Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Sciabole e spadini finalmente liberi

Finalmente è ufficiale; sciabole e spadini come quelli che sono complemento della uniforme dei militari, non devono essere denunziati perché sono privi di punta e di filo, perché sono oggetti da parata e non armi, perché è lo Stato stesso a darli ai militari senza richiedere alcun nulla osta.
Ovviamente ciò vale anche per tutte quelle sciabole e spade non affilate , usate per attività sportive, o come soprammobili, o come ricordi di viaggio o degli antenati.

Cose che predico da trent'anni, ma sono trent'anni che i cittadini vanno a sbattere contro il muro di gomma di ottusa stupidità che il ministero mantiene nei proprie uffici.
C' è voluto l'esercito per dar loro una mossa, ma è comico vedere che al Ministero non sono neppure stati capaci di fare essi stessi una circolare, ma hanno lasciato la terribile e sconvolgente patata bollente alle Forze Armate; probabilmente hanno pensato:"se loro non hanno più paura di  queste armi di sterminio e non vogliono sapere chi le detiene, facciano pure; noi ce ne laviamo le mani!". E tengono nascosta la cosa; non fosse mai che in qualche commissariato scoprissero che le sciabole non vanno dennuziate e smettesserero di rompere i coglioni ai cittadini!
Sarà per questo che gli italiani un pensierino agli interventi dell'Esercito ogni tanto se lo fanno!

Ecco il testo della comunicazione dello Stato Maggiore:
S’invia, in annesso, per conoscenza e norma, la lettera in riferimento a. con cui il Gabinetto del Ministro, condotti gli opportuni approfondimenti con il Ministero dell’Interno, ha dissipato alcuni dubbi interpretativi inerenti alla tematica in oggetto.
2. In particolare, il Gabinetto del Ministro ha chiarito che i detentori di sciabole per Ufficiali e Marescialli e di spadini da Cadetto, siano essi in servizio o in congedo, ovvero loro eredi ed aventi causa, non sono vincolati dai contenuti dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2013, che impone ai detentori di “armi” di produrre all’Autorità di pubblica sicurezza, qualora non abbiano già provveduto nei 6 anni precedenti, la certificazione medica di cui all’art. 35, settimo comma, del regio decreto n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), prevista per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco.
È stato precisato, altresì, che deve essere denunciata all’Autorità di pubblica sicurezza soltanto la detenzione di sciabole e spadini ascrivibili alla categoria delle “armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente (caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto rilasciati dalla medesima Autorità di P.S.).
3. Confidando che la suddetta lettera venga diramata fino ai minimi livelli ordinativi, si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.
02 marzo 2016

In allegato la comunicazione originale in pdf

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it