Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le Armi per uso scenico. La legge e tutte le circolari dal 19 agosto 1977 al 30 giugno 2015

Da sempre l’industria cinematografica ha bisogno di girare scene di sparatorie e combattimenti usando armi da fuoco che consentano di ottenere effetti realistici: espulsione di bossoli, corretta vampa di bocca, movimento manuale o automatico del meccanismo di ricaricamento e sparo, ecc. Tutte cose le quali presuppongono l’uso di armi che non possano sparare proiettili, ma che consentano l’uso di munizioni a salve idonee ad assicurare la ripetizione di sparo e con lo sfogo dei gas attraverso la bocca dell’arma.
Fino al 1975 non era mai stato sollevato alcun problema circa l’uso di armi comuni o di armi da guerra  modificate adeguatamente per l’uso sopra indicato; del resto le ditte che operavano nel settore erano pochissime e ben controllate e non vi era mai stato il minimo problema di sicurezza pubblica.
La nozione di arma per uso scenico veniva data per acquisita dal legislatore che nella legge 110/1975 ne consentiva la locazione e il comodato, come di fatto avviene nell’industria del cinematografo o teatrale.
Nel 1977 il Ministero si fece venire qualche dubbio su che cosa fossero queste armi e sottopose il problema la Consiglio di Stato. Purtroppo al ministero, già allora, vi erano teste afflitte da vuoto pneumatico che non sapevano di che cosa stavano parlando le quali  spiegarono al C.d.St. che armi per uso scenico erano solo quelle totalmente disattivate e che non potevano essere neppure a salve! Affermazioni imbecilli perché i simulacri di armi inerti non sono armi, ma oggetti del tutto liberi, e perché le armi a salve sono anch’esse del tutto libere. Ovviamente il vuoto ministeriale si sposò con il vuoto giudiziario e il C.d.St, condivisa la bella trovata.
La circolare 19 agosto 1977 con cui il ministero divulgava il parere del C.d.St. sollevava forti proteste del settore e il problema veniva di nuovo sottoposto al C.d.St. in seduta plenaria il quale, visto che al peggio non c’è mai limite, ribadiva che le armi per uso scenico comprendono tutte le armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve (Circolare 16 febbraio 1978 ) !  Nulla di sorprendente perché non mi risulta che da quell’organo sia mai uscito qualche cosa di intelligente ed informato in materia di armi. Si pensi che nel suo parere afferma che ai cinematografari  possono ben soccorrere gli innumerevoli e sofisticati espedienti tecnici dei qual l'arte scenica è ben dotata. Era un giudice che non capiva nulla di armi e che credeva di essere un esperto di cinema! L’unico trucco possibile ed usato era quello di spostare le produzioni in Spagna dove c’erano meno funzionari pubblici con la testa vuota!
Il Ministero preferì nascondere le sue circolari e i pareri del C.d.St. e non cambiò nulla.
Alla fine degli anni 80 un noto elemento provocò una operazione di polizia a carico di fornitori di armi per uso scenico con arresti e sequestri; tutti vennero assolti in quanto dimostrarono di aver sempre operato sotto il controllo della P.S., senza abusi.
Unico effetto del clamore suscitato fu di far conoscere il termine “scenico” ai parlamentari i quali, nell’emanare la legge 36/1990, stabilirono che anche le armi per uso scenico debbono recare il tappo rosso! Siccome dal 1990 ad ora non ho visto alcun film in cui il cow-boy sparasse con un bel revolver munito di tappo rosso o in cui i cannoni avessero la canna col cappello rosso, presumo che i registi abbiano preferito continuare a girare i film in quelle nazioni in cui ci si preoccupa delle armi vere e non di quelle finte!
Il problema delle armi per uso scenico è stato riaffrontato dal legislatore con il D. Lvo 26 ottobre 2010 n. 204 il quale vieta le armi a salve con sfogo dei gas anteriore e dà una definizione di arma per uso scenico: Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
Quindi per il legislatore sarebbero armi (anche da guerra, visto che la norma nulla dice) modificate in modo da non poter espellere proiettili e che vengono usate da un armaiolo per uso scenico. Cioè non importa tanto la natura dell’arma quanto che essa sia un mano a persona responsabile e munita di adeguate licenze.
In sostanza però la legge ha preso atto della situazione di fatto in modo realistico: vi sono degli strumenti usati per uso scenico che sono armi meccanicamente efficienti ma non in grado di sparare proiettili; esse debbono avere alcune parti essenziali efficienti e quindi si tratta di oggetti sottoposti a controllo di P.S. come le armi, non perché siano idonee ad offendere, ma perché alcune parti di essi sono soggette a controllo di P.S. Esse sono da denunziare come armi comuni con alcune parti disattivate, utilizzabili per usi scenici sotto il controllo di persone autorizzate a ciò. Vale a dire quanto si faceva senza norma, ma solo in base a buon senso, da quasi un secolo. Questo regime non esclude affatto che possano essere utilizzate armi per uso scenico che conservano parti di arma da guerra (ad es. il castello) perché queste possono essere demilitarizzate in modo soft.
A ben pensarci tutto il problema è nato non per la legge sulle armi, ma per la delirante circolare sulla demilitarizzazione delle armi fa guerra, la quale  ha saputo prevedere solo modalità distruttive, quando altri paesi hanno dimostrato che un’arma da guerra può essere resa inattiva o comune  con modeste modifiche. Certo che queste circolari vanno fatte fare da chi se ne intende di armi e della loro meccanica e non da chi ha studiato diritto. E comunque non possoon cambiare le leggi.
Quando il D. L.vo entrerà in vigore  a luglio 2011 il ministero dovrà emanare un regolamento sulle demilitarizzazione delle armi da guerra secondo regole europee uniformi e solo allora si potrà e dovrà valutare come far rientrare in esso le armi per uso scenico. Fermo restano che occorre solo un po’ di buona volontà e un briciolo di intelligenza e la soluzione si trova.

Lo stesso decreto legislativo prevedeva poi che Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. Poi il Decreto Legge 18 novembre 2014 n. 168 ha cambiato la frase e invece che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" si deve leggere «Entro il 31 dicembre 2015». Il decreto è decaduto e quindi il governo ha provveduto a confermare la data del 31 dicembre 2015 con L. 23 dicembre 2014 (legge di stabilità), art. 1, comma 324.
Ma è chiaro che prima della verifica occorre che esca il regolamento minitseriale, altrimenti non si capisce che cosa il Banco può controllare.
Resterà sempre un mistero perché i nostri cretini ministeriali quando devono regolare una materia, non vadano a copiare ciò che già da decenni hanno fatto altri paesi, senza creare problemi sciocchi ai loro cittadini. Le cose tecniche vanno fatte fare ai veri tecnici e non ai laureati in legge o ai generali in pensione!

Purtroppo , senza tenere conto delle nuove norme, la Questura di Roma ha pensato bene di fare una di quelle operazioni che vanno sui giornali e  ai primi di marzo 2011 ha arrestato tre o quattro onesti fornitori di queste armi e fatto i soliti grandiosi sequestri di armi da guerra. Fortunatamente i giudici questa volta non li hanno seguiti ed hanno subito scarcerato i poveretti. Certo che  c’è da restare esterrefatti a vedere come un ufficio si permetta di fare una operazione di polizia che non tiene conto delle autorizzazioni rilasciate da un altro un altro ufficio del suo stesso settore e come si possa arrestare degli onesti in buona fede, solamente sfruttando dei cavilli.

Riporto qui le famigerate circolari sopra citate.
Circolare Ministero Interno, Dir. Gen di P.S., 19 agosto 1977, n. 50.302/10.C.N.C.77  - Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di  Stato.
Da parte di uffici di p.s. e di privati sono stati chiesti orientamenti in merito alle procedure da seguire per la disciplina delle armi destinate ad uso scenico.
Siffatte armi, pur largamente impiegate da tempo per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, oltre che in spettacoli diversi, non avevano trovato alcuna menzione legislativa anteriormente alla legge   18.4. 1975 n. 110, laddove all’art. 22 ne è prevista, in deroga ad un divieto generale, la locazione ed il comodato.
Fino all'entrata in vigore di tale legge per armi ad uso scenico s'intendevano:
a) I simulacri di armi, cioè le armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale
b) le armi che debbono dare sensazione del relativo funzionamento producendone gli effetti, mediante una disabilitazione parziale che consente di operare soltanto tiri a calve senza possibilità di utilizzartene del munizionamento di tipo offensivo.
La problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le implicazioni tecnico-balistiche, mentre per i relativi aspetti giuridici è stato sentito il Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 1° aprile  u. sc. ha espresso il parere di cui si allega fotocopia.
Avuto riguardo al testuale disposto del primo comma del precitato art.22 e sulla base degli elementi tecnici forniti dalla suddetta Commissione, l'alto Consesso ha ritenuto che la locazione ed il comodato immessi dal comma stesso possano essere consentiti, par uso scenico, solo ove si tratti di armi simulacri e cioè di armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale, per cui hanno perduto la loro funzione di armi conservando soltanto l'aspetto esteriore.
Di contro ha escluso la possibilità di un reingresso in via interpretativa delle armi a salve fra quelle che potrebbero essere date, nell’uso scenico, in locazione o comodato; interpretazione che avrebbe, fra l'altro, un carattere estensivo non ammissibile nel caso di una nonna, come quella in esame, di speciale deroga ad un divieto genera le sancito.
In merito alla preoccupazione manifestata da questa Amministrazione che le operazioni di disattivazione privino le armi considerate di ogni effetto acustico e visivo, il Consiglio di Stato ha osservato che per le specifiche esigenze possono ben soccorrere gli innumerevoli e sofisticati espedienti tecnici dei qual l'arte scenica è ben dotata.
Tanto ai comunica per opportuna conoscenza e norma anche in vista della regolarizzazione amministrativa, ove occorra, delle raccolte e collezioni di armi costituite par i segnalati fini di spettacolo.

Circolare Ministero dell’Interno, Dir. Gen. P.S., 16 febbraio 1978 n. 50.302/10.C.N.C.77 - Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.
La circolare in data 19 agosto 1977, con la quale è stato reso noto il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato in ordine alla interpretazione dell'art.22 della legge 18 aprile 1975, n.110, relativa al comodato e alla locazione delle armi per uso scenico determinato particolari e vive preoccupazioni presso i settori interessati, a motivo delle pregiudizievoli conseguenze che la nuova disciplina determinava nel campo della produzione, sotto il profilo economico ed occupazionale.
In relazione a ciò, questo Ministero, anche su segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dicastero del Turismo e dello Spettacolo, ha riproposto la questione all'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
L'Alto Consesso, riesaminata la problematica nel suo complesso, è pervenuto alla conclusione che le armi per uso scenico escluse dal divieto dell'art.22 della legge n.110 del 1975 comprendono tutte le armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve.
Il Consiglio di Stato ha conseguentemente posto in rilievo l'esigenza che siano adottate tutte le cautele necessarie ad impedire che le armi consentite per uso scenico possano venire impiegate o convertite per uso diverso, e siano pertanto richieste, oltre le normali autorizzazioni prescritte per la detenzione delle armi, anche un'autorizzazione per l'uso, che implichi un obbligo di particolare vigilanza per la custodia come è specificato nella relazione del Ministero dell'Interno.
Allo scopo di assicurare la custodia delle armi in argomento nel quadro delle suddette linee interpretative, e di impedire che le stesse possano essere impiegate o convertite per uso diverso da quello scenico e di soddisfare pertanto le esigenze della sicurezza, si invitano i Sigg. Questori a voler sollecitamente disporre :
1) la revisione di tutte le autorizzazioni a detenere armi per uso scenico, accertando, anche attraverso idonea documentazione esibita dai detentori, che si tratti di armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve;
2) l'introduzione nei titoli autorizzatori di cui sopra, ai sensi dell'art.9 del testo unico delle leggi di p.s. delle seguenti prescrizioni intese a:
a) vietare che le armi in argomento siano cedute in locazione o comodato a soggetti non autorizzati a riceverle e a detenerle per uso scenico;
b) fare obbligo di un registro di carico e scarico delle armi con l'indicazione delle date di cessione e di rientro delle stesse, dei nominativi degli utilizzatori cui sono cedute e degli estremi delle autorizzazioni esibite darli stessi;
e) imporre adeguate misure di vigilanza a coloro che detengono per uso scenico le armi in argomento.
Per ottenere in locazione o comodato le armi di cui al n.l, gli interessati debbono munirsi di autorizzazioni a detenerle per l'uso scenico di cui all'art.22 della legge 110/75.
Al rilascio del titolo si provvedere previo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
Ove l'interessato nella domanda intesa a conseguire l'autorizzazione indichi le località nelle quali si propone di utilizzare detto materiale il Questore potrà autorizzarne contestualmente il trasporto.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nella circolare numero 50.106/10.C.N./D-75 del 21 aprile 1977, recante all'oggetto "Armi da sparo demilitarizzate - principi generali".
Si trasmette, per una migliore conoscenza, copia del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale, e si resta in attesa di cortese cenno d'intesa.
IL MINISTRO

A luglio 2011 è infine uscita una circolare esplicativa del Ministero che qui riporto.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
N. 50. 302/10. C.N.C. 77 Roma, 7 luglio 2011
OGGETTO: Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975. n. 110.
Come è noto, l'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010. n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010), fornisce la seguente definizione di armi per uso scenico: "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico”
Conseguentemente, gli operatori dei settori interessati hanno chiesto a questo Ministero chiarimenti in ordine ai necessari adempimenti ed alle procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale tipologia di armi.
Al riguardo, nell’evidenziare preliminarmente, che nell’ambito scenico possono essere utilizzati sia i meri simulacri, sia le armi a salve, specificamente progettate per tale destinazione, sia armi da sparo che siano state modificate per poter essere impiegate per l’uso scenico (con le modalità più avanti illustrate), si fa presente che la problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di armi, con particolare riguardo alle indicazioni sulla procedura da adottare per rendere le armi idonee all'uso scenico.
La Commissione, nella seduta n. 7 del 12 maggio 2011, ha formulato le proprie osservazioni relative agli accorgimenti tecnici da applicare alle armi destinate all'uso scenico che questo Ministero ha recepito e che, di seguito, vengono illustrate unitamente ai profili autorizzatori connessi al loro acquisto, detenzione e gestione, nonché ai connessi adempimenti amministrativi.
Per poter legittimamente detenere armi idonee all'uso scenico occorre che l'interessato sia dotato di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S. a seconda dei tipo di arma posseduta.
La specifica licenza abilita alla detenzione unicamente di armi idonee all’uso scenico e deve contenere tale indicazione. Ad ulteriore garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione della tipologia e della specifica destinazione della licenza di uso scenico, detta licenza dovrà accompagnarsi con il divieto di detenzione di munizioni ad esclusione di quelle a salve, senza palla, mentre per i detentori di armi ad avancarica si ritiene possa consentirsi la detenzione di 5 Kg. di polvere nera, come, peraltro, previsto all'art. 97 del Reg. Esec. T.U.L.P.S.
Occorre, in particolare, ricordare che, nel caso di acquisizione di un'arma che abbia più di 50 anni, il relativo detentore, che intenda attivare le procedure tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma stessa, deve, entro quindici giorni, informare il Ministero per i Beni e le Attività' Culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demo-etno-antropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione per iscritto anche alla Questura competente per territorio.
La comunicazione deve indicare ì dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettuerà l'intervento.
Solo nel caso in cui l’ Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali non rilevi alcun interesse di cui al richiamato D.Lgs. n. 42/2004 - si potrà procedere all'espletamento delle operazioni tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma, appresso illustrate.
Interventi tecnici e riparazioni
In relazione agli interventi tecnici da eseguire per rendere l’arma idonea all'uso scenico, si rappresenta che:
 - la canna dell'arma deve essere alesata in modo da eliminare la rigatura per tutta la lunghezza ed aumentare il diametro della stessa di almeno il 10% per un tratto pari all'80% (esempio: canna calibro 5.56 di lunghezza 600 mm si elimina completamente la rìgatura e si porta il diametro interno a 5.56 x 1,1 = 6,l mm per un tratto di canna pari a 600 x 0,8 = 480 mm).
- Successivamente all'operazione di alesatura della canna è necessario procedere all'inserimento, nella canna stessa, di un dispositivo ( come l'apposizione di una vite a brugola forata) che consenta il funzionamento dell'arma con il munizionamento a salve e, nel contempo, sia idoneo ad impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l'uso. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti idonei, titolari di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., a seconda della tipologia di arma da modificare, e abilitati alla riparazione dell'arma.
Il soggetto che interviene a modificare la canna deve, in ogni caso, preventivamente valutare che gli interventi tecnici da eseguire non comportino l'introduzione di criticità strutturali e resistenziali alla canna medesima.
Al completamento delle operazioni tecniche nei termini suesposti, il medesimo deve rilasciare apposita dichiarazione di idoneità dell'arma all'uso scenico.
Quanto, infine, alla riparazione delle anni ad uso scenico, si rappresenta tale intervento potrà essere eseguito solo dal titolare della specifica licenza per la riparazione delle armi, ex artt. 28 o 31 T.U.L.P.S..
Adempimenti
Per l'arma resa idonea all'uso scenico è, comunque, obbligatorio l'invio presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate.
Il Banco provvedere ad apporre, su ogni parte essenziale dell'arma, uno specifico punzone e, all'occorrenza, la matricola sulle parti che ne risultino sprovviste.
L'arma, i punzoni e le matricole apposte verranno fotografati e inseriti in una apposita scheda dell'arma redatta a cura del Banco stesso. La raccolta delle schede avviene a cura del Banco ed immediatamente comunicata al Ministero dell'Interno.
Cessione
Quanto alla cessione delle armi in argomento, si rappresenta che le armi da fuoco per uso scenico possono essere:
a) cedute a musei;
b) cedute a terzi titolari di licenza di armi ad uso scenico;
c) cedute a privati. Se armi da guerra, prima della cessione, devono essere
demilitarizzate o disattivate secondo là disciplina vigente. Se demilitarizzate (e
quindi rese "armi comuni da sparo" con la conseguente "cancellazione" da parte del
Banco del punzone di arma uso scenico), devono essere cedute a soggetti titolari di
valido titolo idoneo all'acquisto ;
d) versate presso un qualunque ufficio di Polizia per la distruzione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Gestione delle armi uso scenico durante il periodo delle riprese
Particolare attenzione deve, poi, essere rivolte al c.d. "maestro di armi" uso scenico e cioè colui che detiene le armi durante il periodo delle riprese e che può essere anche soggetto diverso dal proprietario delle armi medesime.
Il "maestro di armi" uso scenico deve;
- essere titolare di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con la limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per iltempo necessario alle riprese per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse preventivamente autorizzate dalla Questura;
- Dare avviso di trasporto, ex art. 34 T.U.L.P.S. delle anni uso scenico destinate alle riprese - di proprietà od eventualmente ricevute in comodato - ed adempiere agli obblighi di denuncia di detenzione delle armi stesse, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., nonché assicurarne costantemente la custodia. A tal fine, il Questore del luogo dove si svolgono le riprese può, in relazione alle circostanze, imporre le prescrizioni ritenute opportune;
- Vigilare durante tutta la durata delle riprese sul corretto uso sull'efficienza e la sicurezza delle armi, anche a tutela dell'incolumità delle persone a cui le armi uso scenico vengono cedute in comodato per la realizzazione delle scene.
Tanto si comunica, per opportuna informazione e per quanto di competenza.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del comparto interessato si dispone che possano continuare ad applicarsi gli accorgimenti seguiti fin ora per rendere inoffensive le armi per l'impiego ad uso scenico e comunque-non oltre un anno dalla pubblicazione della presente circolare.
Il DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (Annapaola Ponzio).

Infine il 19 giugno 2012 è stata emanato un seguiro alla circolare qui sopra, del seguente tenorre.

N. 557/PAS/50. 302/10. C. N.C. 77 Roma, 19 giugno 2012
OGGETTO: Disciplina delle armi per uso scenico di cui all’art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110. - Seguito.
Si fa seguito alla circolare p.n. ed oggetto del 7 luglio 2011, con la quale sono stati fomiti chiarimenti in ordine ai necessari adempimenti ed alle corrette procedure da seguire per la detenzione e Futilizzo delle anni per uso scenico di cui all’ art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
In particolare, la richiamata circolare ha illustrato, nel dettaglio, le operazioni e gli interventi tecnici idonei a rendere un’arma destinata a tale uso, prevedendo, altresì, che gli operatori del settore si dovessero adeguare alle nuove disposizioni, trascorso un anno dalla sua emanazione.
Al riguardo, sì rappresenta che, a seguito di specifici quesiti formulati dagli operatoli del settore - nei quali i medesimi hanno evidenziato difficoltà applicative in ordine alle nuove disposizioni - la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle anni, nelle sedute del 29 e 30 novembre 2011, ha confermato il proprio parere (seduta del 7 maggio 2011 ) in merito alle procedure tecniche da eseguire per rendere le anni idonee all’uso scenico, conformemente alle indicazioni fomite con la circolare sopra richiamata.
Tuttavia, considerate le difficoltà di adeguamento segnalate dal comparto, connesse a problematiche tecnico-applicative nonché di natura economica (valuatazione del costo degli interventi), che sono emerse, sì ritiene, anche al fine di non impedire la prosecuzione delle attività del settore, di consentire l’adozione degli accorgimenti sino ad oggi ammessi per rendere le anni inoffensive e quindi utilizzabili per l’impiego scenico, disponendosi, nel contempo, la proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine ultimo per il completamento degli interventi e per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Da ultimo, con riferimento alle anni risalenti ad oltre 50 anni, si ribadisce quanto già rappresentato con la circolare cui si fa seguito, .evidenziandosi, prima dell’attivazione delle procedure tecniche per la resa ad uso scenico delle anni medesime, la necessità della preventiva informazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, considerato che l’alesatura della canna costituisce intervento irreversibile che altera in via definitiva la struttura della stessa.
Tanto si comunica, per opportuna inforni azione e per quanto di competenza.
NOTA
La circolare è nel complesso sensata. Un grossolano errore è stato di ritenere che un'arma vecchia di oltre cinquanta anni possa rientrare fra i beni culturali soggetti a tutela! La norma del D.Lgs. n. 42/2004, che fa riferimento all'autore di un'opera di più di cinquant'anni, esclude che intenda riferirsi a cose prodotte in serie; altrimenti il vaso da notte che usavo da bambino dovrei farlo vedere alle Belle Arti!
Per detenere armi per uso scenico ci vuole la licenza di collezione (o raccolta, poco importa) prevista per le armi da guerra o per le armi comuni, a seconda delle qualità dell'arma originale; per le armi già demilitarizzate ci vuole la licenza di collezione per ami comuni. La circolare giustamente richiama gli art. 28 e 31 del TULPS, così escludendo l'applicabilità dell'art. 10 della L. 110/1975 sia per le regole di comportamento che per le sanzioni (ovviamente non vi è limite al numero di ogni tipo di arma e non vi è divieto di detenerne le munizioni a salve!). Non si applicheranno neppure le sanzioin previste dalla L. 895/1967 perché le armi per uso scenico non sono né armi comuni né armi da guerra, ma solo una particolare tipologia di armi da salve, sempre se esse sono conformi alle norme in esame.
Certo che se a regolare la materia ci avesse pensato il legislatore con una legge, invece che il Ministero con una circolare, si sarebbero evitati tanti dubbi!

CIRCOLARE n. 557/PAS/Ul009891/10100(1) 30 giugno 2015
OGGETTO: Disciplina delle armi per uso scenico di cui all’art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Si fa seguito alla circolare pari oggetto n. 50. 302/10. C. N.C. 77, del 7 luglio 2011.
Come è noto, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 29 settembre 2013, n. 121, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 324, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), entro il 31 dicembre 2015 le armi per uso scenico debbono essere sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
Per il “superamento” di tale verifica, è necessario che le armi da sottoporre al Banco di prova siano preventivamente rese inoffensive mediante l’adozione di specifici accorgimenti tecnici, secondo quanto previsto all’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
In relazione a tali accorgimenti, con la richiamata circolare del 2011 si erano, fra l’altro, individuate specifiche operazioni tecniche da effettuarsi sulle armi in argomento (vedasi pag. 3 “.Interventi tecnici e riparazioni”).
Al riguardo, il settore cinematografico e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Anica, Apt), hanno, tuttavia, costantemente lamentato difficoltà di adeguamento, connesse a problematiche tecnico-applicative (riferite, in genere, alla possibilità che le canne delle armi divenissero troppo fragili a seguito della “alesatura” e, quindi, non più in grado di reggere le pressioni interne causate dallo sparo), nonché di natura economica.
Pertanto, questo Ufficio, in sinergia con il Banco Nazionale di Prova, ha svolto ogni opportuno, ulteriore approfondimento, nonché costituito un apposito Tavolo tecnico, al quale hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema e delle Associazioni di categoria, al fine di individuare possibili, nuove operazioni tecniche da effettuare sulle armi uso scenico e di non vanificare l’ulteriore, richiamata proroga (al 31 dicembre 2015) concessa dal Legislatore per la sottoposizione a verifica presso il BNP (e conseguente specifica punzonatura) delle armi medesime.
All’esito dei lavori, e della formale intesa raggiunta con tutte le parti interessate, si è pervenuti ad una definitiva soluzione della problematica, previa individuazione:
1)  del seguente accorgimento tecnico da eseguirsi sulle armi, ai fini della prevista verifica presso il Banco di Prova, dell’apposizione della specifica punzonatura e del relativo impiego in ambito scenico: inserimento e saldatura, trasversalmente nella canna, di una spina in acciaio temprato, posta il più vicino possibile alla camera di cartuccia;
2)delle seguenti modalità di apposizione dello specifico punzone del Banco Nazionale di Prova per le armi ad uso scenico:
a)  per quelle a funzionamento automatico, ciascun esemplare deve recare il punzone sulla bascula (castello, carrello), sulla canna e sull’otturatore; inoltre, ciascuna delle parti anzidette, deve recare impresso il numero di matricola;
b)  per le restanti armi, a funzionamento non automatico, ciascun esemplare deve recare il punzone sulla bascula (castello, carrello); tale parte, deve, inoltre, recare impresso il numero di matricola.
Il  suindicato accorgimento tecnico (punto 1 ) sostituisce integralmente le operazioni tecniche indicate nella più volte richiamata circolare del 2011. mentre restano ferme tutte le altre indicazioni fomite con la circolare medesima, ivi comprese quelle concernenti la “riparazione” delle armi uso scenico.
Tali procedure di intervento - come convenuto nel corso dei lavori del predetto Tavolo tecnico - saranno avviate fin d’ora dalle parti interessate, in sinergia con il Banco di Prova, al fine di rispettare i tempi previsti dalla richiamata proroga.
Tanto si rappresenta per opportuna informazione e per quanto di competenza.

NOTA
Con quest' ultima circolare si aggira l'obbligo di emanare un regolamento e si evita di affrontare il problema della disattivazione delle armi da guerra.
Fa piacere vedere come il Ministero abbia dovuto prendere atto  in vari provvedimenti della marea di bischerate che si era inventata la Commissione Consultiva; non ci vorrebbe molto a dare una ritoccata alla famigerate circolarti su disattivazione e demilitarizzazione, puro prodotto della incompetenza dei periti chiamati a far parte della Commissione, di certo non per alta capacità, e di ottusi burocrati.

 

 

 

 

 

 

 


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