Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il regolamento per il riordino UITS - 12-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
ART . 1
(Natura e finalità dell’ente)
1.   L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata “UITS”, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni,  è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2.   L’UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi “TSN”. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

ART. 2
(Organi centrali)
Sono organi centrali dell’UITS:

  1. l’assemblea nazionale;
  2. il presidente nazionale;
  3. il consiglio direttivo;
  4. il consiglio di presidenza;
  5. il collegio dei revisori dei conti.
  6. L’assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 4, senza diritto di voto.
  7. Il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’UITS, è nominato,  su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell’ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell’assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all’articolo 4. E’ coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
  8. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall’ente, quali stabiliti nel citato statuto. E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall’assemblea nazionale dell’UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l’elezione di una atleta.
  9. Il consiglio di presidenza, costituito nell’ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all’articolo 4, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.
  10. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell’organo, uno effettivo ed uno supplente dall’assemblea nazionale dell’UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
  11. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.

ART. 3
(Sezioni TSN)
1.   Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di  direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a)   provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;
b)   curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c)   svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi.
2.   Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.   In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.
4.   Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
5.   Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a)   quote annuali dei propri iscritti;
b)   proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c)   proventi dell’attività sportiva e ludica;
d)   contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione TSN;
e)   corrispettivi per l’attività didattica, promozionale e pubblicitaria eventualmente svolta.

ART. 4
(Statuto UITS)
1.   L’organizzazione e il funzionamento dell’UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2.   Lo statuto, tra l’altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

  1. i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’articolo 2;
  2. le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell’UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN;
  3. i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell’UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell’affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l’attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
  4. i compiti in capo all’UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l’organizzazione periferica;

e)   la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell’impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L’uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall’UITS. L’uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall’UITS, d’intesa con il Ministero della difesa;
f) l’eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell’articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell’UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall’assemblea nazionale;
g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell’erogazione delle spese, per il funzionamento dell’organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;
h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell’UITS e dell’organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;
i) la costituzione, l’organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva;
l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all’articolo 3, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell’UITS e delle sezioni TSN;
o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.

ART. 5
(Entrate)

  1. Le entrate dell’UITS sono costituite da:
  2. importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle Sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all’UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;
  3. contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive e agonistiche;
  4. donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
  5. eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
  6. corrispettivi per eventuali attività rese;
  7. entrate eventuali e diverse;
  8. rendite patrimoniali.

ART. 6
(Amministrazione e contabilità)
1 - La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2 - Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell’assetto e delle esigenze dell’UITS.

ART. 7
(Disposizioni transitorie e finali)
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento:
è adottato lo statuto di cui all’articolo 4, con le modalità ivi previste;
b)   decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nominati dal Presidente nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

****

.NOTA

La Commissione incaricata di emanare il regolamento per i riordino dell’UITS è riuscita a fare un pateracchio pazzesco che viola le leggi italiane e quindi del tutto illegittimo e inapplicabile. È riuscita persino a fare il contrario di ciò che dice di voler fare nella relazione al regolamento, che lei stessa ha scritto!
Il regolamento doveva solo provvedere a riordinare l’UITS cercando di spiegare perché essa, unica fra tutte le federazioni olimpiche, avesse bisogno  di conservare la qualifica di ente pubblico; era cosa ben difficile da sostenere, ma con qualche affermazione falsa e qualche parere  buono ad acchiappar farfalle si può arrivare anche a ciò: basta partire da un presupposto erroneo e in diritto poi si riesce a sostenere qualsiasi cosa, come che l’UITS ha compiti particolari diversi da quelli sportivi (cosa assolutamente falsa). Ora che l’UITS venga dichiarata ente pubblico non è un gran male perché indubbiamente è uno sport che ha bisogno di maggior tutela di altri; sarebbe però senza dubbio un gran male se l’operazione servisse solo per conservare troppo comode poltrone pubbliche e a dare all’UITS poteri di controllo su altri enti in contrasto con la legge.
Il problema del resto era e rimane lapalissiano: se l’UITS sostiene di essere sempre stata ente pubblico e di voler restare tale, il governo non ha alcun bisogno di regolare diversamente i suoi rapporti con altri enti, già regolati perfettamente dalla  legge; il Governo deve solo dire che l’UITS rimane ente pubblico e preoccuparsi della situazione interna dell’UITS, che ha bisogno di essere riordinata ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il Governo non ha alcuna delega a regolare i rapporti fra l’UITS e il TSN, altro ente pubblico non colpito dai provvedimenti di eliminazione e riordino di entri pubblici inutili.  Di fronte ad una legge che qualificava l’UITS come ente pubblico inutile si è arrivati alla sconcezza di capovolgere la frittata e far diventare sostanzialmente inutile il TSN. Veramente una bella trovata!
L’errore è lapalissiano già nell’art. 1 in cui si scrive che l’UITS  ”è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge”.
Ma quando mai l’UITS ha avuto il compito di istruire al tiro? Essa ha sempre avuto e può solo avere, in base alla legge il compito di organizzare il tiro sportivo, perché per legge i cittadino ha il diritto di fare presso il TSN anche tiro non agonistico e di fregarsene delle Olimpiadi. Ma come fa l’UITS ad istruire al tiro le guardie giurate le quali non hanno certo bisogno di imparare le tecniche del tiro sportivo, ma quello di difesa e combattimento? Che cosa fa l’UITS,  insegna loro come mettere i piedi e come respirare quando affondano un rapinatore?. Ma come fa poi un regolamento a dare all’UITS compiti che per leggo sono del TSN?
L’errore prosegue mettendo l’UITS sotto i controllo del Ministero della Difesa. Che c’entra il ministero della Difesa? L’UITS prepara dei tiratori sportivi o dei soldati? Che cosa dovrebbe controllare mai il Ministero della Difesa che già non sia in grado di controllare perfettamente attraverso il “suo” TSN, se ritenesse utile e necessario di farlo? Il fatto è però che la Difesa proprio  è totalmente disinteressata, ed a ragione, a coloro che per lei sono solo dei “forabersagli”. Il far controllare uno sport dai soldati non sembra proprio il massimo della logica, dell’intelligenza e della semplificazione.
La frase finale del comma 2 ribadisce la surreale falsificazione : l’UITS persegue “i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale.” Ma se la legge dice proprio il contrario, che l’istruzione e i corsi non sportivi sono di competenza del TSN, che la certificazione è competenza del TSN, che l’UITS agisce all’interno del TSN e non viceversa!
Vediamo ora le altre perle:
Art. 2 comma 2: “Il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’UITS, è nominato,  su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.” Penso che saremo uno dei pochi paesi al mondo, dopo l’Iran e la Copre adel Nord, in cui il presidente di una federazione sportiva viene scelto dal Ministro della Difesa!
Art. 3 comma 2:  esso recita che “Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, (No! È norma in contrasto con la legge!)  nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi (È la prima volta che un ente pubblico viene posto sotto il controllo di un ministero diverso da quello a cui appartiene; forse il governo non si fida dei militari!). L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata da norme di diritto privato (Ecco la prova del falso mal riuscito; qui si dice che il TSN ha ancora l’esercizio di funzioni pubbliche; ma se con l’art.1  queste gli sono state tolte!).
Art. 2 comma 3: Perché mai il TSN dovrebbe aver bisogno dell’autorizzazione dell’UITS per aprire delegazioni al fine di adempiere ai suoi fini istituzionali che nulla hanno a che vedere con l’UITS? Ad esempio quello di istruire le guardie giurare e municipali?
Art. 4 comma 1 lett. b: lo Statuto dell’UITS dovrà stabilire “le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell’UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN”. Ma siamo pazzi? come può un ente, sia pure pubblico, avere il potere di eliminare altri enti pubblici autonomi e indipendenti ed esistenti per legge? Solo la legge può eliminarli o modificarne i poteri e le competenze.
Art. 4 comma 1 lett. e: “l’uso degli impianti è regolato dall’UITS” E bravi, così il TSN che deve campare senza contributi e con le entrate  delle attività ludiche e di addestramento dovrà usare gli impianti solo quando fa piacere all’UITS che potrà soffocarlo a piacimento. Ma quanti sono gli sportivi che dipendono dall’UITS (non quelli obbligati ad iscriversi per finanziarla, ma i veri sportivi) e che per le loro capacità hanno speranza di ottenere buoni risultati oltre l’ambito della sezione? Non sono forse 100 volte di più quelli che dell'UITS proprio ne fanno a meno?
Art. 4  comma 1, lett. f: i fondi che il TSN ricava da sue attività verranno utilizzate dall’UITS per migliorare i poligoni. Ma come, il TSN , associazione sportiva che dovrà agire con criteri economici di società sportiva privata, si dà da fare mediante il volontariato dei soci, riesce a risparmiare qualche cosa e questi soldi se li frega l’UITS per fare i poligoni non come servono al TSN per fare soldi, ma per farli come fa piacere all’UITS?!

Potrei continuare .. ma mi pare che basti ed avanzi per capirte che questo regolamento  ha ben poche possibiltà di passare il vaglio della Giustizia.

Per un precedente commento di veda anche la bozza e scritti ivi richiamati .

 


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