Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 - Regolamento Istituti di vigilanza (guardie giurate)

Dopo decenni di studi e trattative con i sindacati esce il nuovo regolamento sugli istituti di vigilanza, istituti investigativi e guardie giurate ed investigatori.
Il regolamento è ottocentesco e tutto il contrario di ciò che prescrivono le norme attuali: deregulation, libertà all’iniziativa privata, libertà organizzativa, libera circolazione e delle attività in ambito comunitario.
Sembra di leggere non un regolamento su di una attività commerciale ma sulla istituzione di un corpo di polizia, non di una attività lecita, ma di attività vietate  che il ministero si degna di consentire. Non credo che con questo sistema aumenteranno i posti di lavoro.
Il regolamento evita accuratamente di prendere posizione su due importantissime problematiche la cui soluzione è attesa da almeno 50 anni: l’inquadramento delle attività di  scorta alle persone e protezione personale e  l’attività di controllo dell’ordine nelle riunioni pubbliche (discoteche, stadi, ecc.). Solito medo del ministero per cui i problemi un po’ complicati è meglio eliminarli.
Per il ministero è essenziale stabilire che se una guardia fa servizio col cane, deve raccogliere la cacca del cane!
Il regolamento non parla delle guardie giurate volontarie e quindi non si applica ad esso.
Probabilmente il ministero è partito dal concetto che esse non devono svolgere servizio armato. Sembra però che, quantomeno per analogia, valgano per esse anche tutte le norme di comportamento e sull’uso della divisa,

Il regolamento contiene disposizioni in materia di armi che qui riporto (estratte dallo Allegato D). Bastano per valutare la bassezza burocratica del tutto.
  
Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Nota: perché mai una sola arma? È questa la sicurezza che si vuol garantire al guardia giurata? Meno male che i sindacati erano d’accordo! E perché l’arma deve essere di proprietà della guardia e non dello istituto? In questo caso hanno prevalso le associazioni degli istituti le quali sono stati più che liete di scaricare il costo dell’arma sulla guardia. Nulla vietava di stabilire che l’istituto comperava le armi e poi le cedeva gratuitamente e temporaneamente ai dipendenti che le denunziavano come detenute presso la loro abitazione. Il concetto di proprietà è una nozione civilistica che con la sicurezza pubblica non c’entra. Si denunzia un’arma per sapere dove si trova e chi è responsabile della custodia;  chi è il proprietario è del tutto irrilevante.

Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.
Nota: Si conferma l’iscrizione obbligatoria delle guardie TSN, anche se questi sono i meno attrezzati per fare i corsi che servono alle guardie giurate; ma è il compenso dovuto all’UITS dal ministero per essersi consegnata mani e piedi legati ad esso!
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.
Nota: inutile burocrazia
È fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione.

1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
Nota: chissà perché prima si parta di una esercitazione annuale e poi di quattro!
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l'eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:
- le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
Nota: perché non bastava aggiungere due parole alla licenza per la pistola?
- il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate;
Nota: assolutamente geniale: la principale utilità del fucile a canna liscia è di poter sparare a pallettoni
- il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
- l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.
- è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa.
Nota: probabile che ci vorrà un armadio blindato per ogni guardia; geniale!
- è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'Istituto di vigilanza.
Nota: quanti sono i poligoni del TSN omologati per il tiro con il fucile a palla unica?
- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.
Nota: se una guardia cede la pistola ad un collega e il giorno dopo la ricompera, è cessione temporanea o no? Se in servizio una guardia viene ferita può dare la sua pistola ad un collega perché si difenda meglio? Ma al ministero non hanno proprio di meglio a cui pensare? E non possono pensare meglio?

1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

Il Regolamento è stato modificato con il Decreto 25 febbraio 2015 n. 56

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