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Oggetto: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.
(In caratteri maiuscoli i miei commenti)
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2018, n. 209, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104, che recepisce la Direttiva (UE) 853/2017 del 17 maggio 2017 (nel prosieguo indicata anche solo come “Direttiva”).
Come è noto, tale Direttiva, varata sulla scia dell’“Agenda europea sulla sicurezza”, adottata dalla Commissione Europea il 28 aprile 2015, ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla Direttiva n. 91/477/CEE del 18 giugno 1991, che racchiude il quadro del diritto unionale derivato in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.
Al fine di dare compiuta attuazione al novellato quadro comunitario, il ricordato D. Lgs. n. 104/2018 apporta una serie di modifiche “selettive” alle diverse fonti di rango primario che compongono il “mosaico” della disciplina nazionale della materia.
Allo stesso tempo, il provvedimento - facendo leva sul criterio generale di delega legislativa in materia di recepimento del diritto unionale recato dall’art. 32, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - contiene anche una serie di misure di semplificazione e di coordinamento delle previsioni contenute nelle pertinenti fonti normative.
Si tratta, dunque, di un intervento ampio che, dal momento della sua entrata in vigore, fissato al 14 settembre p.v. (art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.104/2018), renderà necessario modificare, in maniera anche significativa, le procedure amministrative finora seguite.
In considerazione di ciò, si ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, fornire una serie di indicazioni utili ad orientare gli Uffici dipendenti dalle SS.LL. nell’ interpretazione e nell’applicazione del nuovo quadro giuridico che si è venuto a delineare.
2 Le nuove nozioni introdotte nel diritto interno dal D. Lgs. n.104/2018.
Ciò premesso, appare in primo luogo utile soffermare l’attenzione sull’art. 2, del D. Lgs. n.104/2018 che, sostituendo l’art. 1 -bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, uniforma alcune definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del quadro normativo in materia.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano all’attenzione:
In questo contesto è stata introdotta nell’ordinamento interno la nozione di “arma camuffata.”, che identifica le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto (art. 1-bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 527/1992). Si precisa che tali armi sono assoggettate, ai fini penali, al regime delle anni tipo guerra, con la conseguenza che di esse sono vietate, in maniera assoluta, il porto e la detenzione (art. 1, secondo comma, “nuovo” secondo periodo della legge n. 110/1975).
Si segnala, infine, che il D. Lgs. n.104/2018 aggiorna anche la definizione degli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici dì grosso diametro (cd. paintball) (art. 2, terzo comma, secondo periodo della legge n. 110/1975).
FALSO. LA DIRETTIVA NON NE PARLA E IL DECRETO NON AGGIORNA ALCUNA DEFINIZIONE, MA SI LIMITA SOLO A PRECISARE GLI OBBLIGHI DI MARCHIATURA
3. La “nuova classificazione europea ” delle armi.
Il D. Lgs. n.104/2018 fa rinvio, in diverse parti (si vedano in particolare gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 12, commi 4, 5, 6, 7 e 8), alle categorie delle armi da fuoco contemplate dall’Allegato I alla Direttiva 91/477/CEE che, quindi, sotto vari profili assume rilievo anche ai fini della disciplina del diritto interno.
FALSO. NON BASTA IL RINVIO. LA NORMA DEVE ESSERE RECEPITA. IL CITTADINO ITALIANO NON È TENUTO A CONOSCERE LE GAZZETTE UFFICIALI DELLA UE. E COME FA IL CITTADINO A SAPERE CHE COSA È STATO RECEPITO DELLA DIRETTIVA E CHE COSA NON È STATO RECEPITO?
Si attira l’attenzione sul fatto che tale Allegato è stato sensibilmente innovato dalla Direttiva 853 del 2017.
Preme, innanzitutto, precisare che gli interventi recati dalla Direttiva 853 consistono nella riformulazione delle Categorie A e B e nella soppressione della Categoria D.
Si unisce, in Allegato A, una scheda recante i testi dell’Allegato I della Direttiva n. 91/477/CEE nella versione antecedente e conseguente alle modifiche apportate dalla Direttiva 853 del 2017, al fine di rendere più agevole l’individuazione delle novità introdotte.
SI CERCA DI RIMEDIARE ALL'ERRORE COMMESSO NON RIPORTANDO NEL DECRETO LE NORME DELLA DIRETTIVA. MA NON BASTA!
Ci si limita qui a ricordare come gli interventi di maggior impatto sistemico riguardano alcune tipologie di armi della categoria A, qui di seguito specificate con le relative definizioni.
Per effetto di questa revisione, alcune tipologie di anni, precedentemente ricomprese nelle diverse tipologie della Categoria B), vengono attratte nelle nuove categorie A 6), A 7) e A 8), sottoposte ad un regime più restrittivo.
In particolare, l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n.104/2018, stabilisce che le armi delle tipologie A-6) e A-7), nonché i caricatori in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 2 della legge n. 110/1975 (come modificato sul punto dall’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo in argomento - si veda il successivo paragrafo 8) possono essere acquistate e detenute dai tiratori sportivi iscritti alle Federazioni riconosciute dal CONI, ovvero alle Federazioni di altri. Paesi dell’Unione, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI. Resta ferma, per le tipologie di armi in parola, la competenza del CONI ad individuare, in coerenza con i parametri indicati dalla Direttiva 853 i requisiti e le modalità che consentono di attestare la qualità di “tiratore sportivo”.
VERO CIO' CHE SI SCRIVE PER I CARICATORI; MA LA DIRETTIVA VIETA ANCHE I SERBATOI; È STATA RECIPITA O NO SU QUESTO PUNTO?
FALSO CHE SIA IL CONI AD ATTESTARE LA QUALITÀ DI TIRATORE SPORTIVO; È OGNI QUALSIASI ASSOCIAZIONE DI TIRO ISCRITTA AL CONI!
Non è invece, consentito il porto e la detenzione delle armi della tipologia A-8), essendo esse state inserite nelle categorie delle armi vietate di cui all’Allegato I della Direttiva n. 91/477/CEE.
Il D. Lgs. n.104/2018 contiene, tuttavia, un regime transitorio che punta a salvaguardare le posizioni giuridiche dei soggetti che hanno legittimamente acquistato le armi sotto il precedente regime.
Il sistema apprestato è modulato a seconda che le armi siano state detenute prima del 13 giugno 2017, momento di entrata in vigore della Direttiva 853 del 2017, ovvero che siano state detenute dopo tale data, ma prima del 14 settembre p.v..
Più in dettaglio, viene previsto che a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi delle categorie A-6) e A-7) e i caricatori con capienza superiore a quella prevista dal novellato art. 2 della legge n. 110/1975, continuano ad applicarsi le norme in vigore precedentemente al 14 settembre p.v..
Tali soggetti, pertanto, potranno continuare a detenere e portare le armi in questione secondo il previgente regime.
Un analogo regime transitorio è previsto anche per coloro che, sempre alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi della tipologia A-8). Tale regime è, peraltro, completato dalla previsione secondo cui le armi in questione possono essere trasferite soltanto per successione mortìs causa o per versamento ai competenti Organi del Ministero della Difesa, ovvero per cessione a uno dei seguenti soggetti:
- enti pubblici individuati dall' art. 10, quinto comma, della legge n. 110/1975;
- soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi;
- enti o persone residenti all’estero, nel rispetto delle vigenti normative per l’esportazione delle armi.
I soggetti presenti nello Stato cui pervengono le predette armi sono tenuti a farne denuncia all’Autorità o Ufficio di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 TULPS, richiedendo l’apposita licenza per collezione al Questore (si veda 1 ’art. 12, comma 6, del D. Lgs. n.104/2018).
Diverso è il regime apprestato relativamente alle armi delle categorie A-6), A-7) e A-8) acquistate legalmente nell’intervallo temporale tra il 13 giugno 2017 e il 13 settembre p.v..
L’art. 12, comma 9, del D. Lgs. n.104/2018 stabilisce che i detentori delle armi delle categorie A-6) e A-7) (diversi dai tiratori sportivi come sopra definiti) e i detentori delle armi della tipologia A-8) sono tenuti ad uniformarsi al nuovo regime stabilito dal medesimo decreto legislativo entro il 31 dicembre di quest’anno.
A questo riguardo, si evidenzia che tali soggetti potranno continuare a detenere le armi in questione richiedendo la nuova licenza di collezione prevista dall’alt. 12, comma 7, del D. Lgs. n.104/2018, in relazione alla quale vengono fomite indicazioni applicative al successivo paragrafo 16.
4 . Invarianza del regime delle repliche di armi antiche.
Nulla, invece, è innovato relativamente al regime delle repliche di armi ad avancarica di modelli anteriori al 1890 a colpo singolo.
A seguito di uno specifico quesito formulato da questo Dipartimento, i competenti Organi della Commissione Europea hanno, infatti, precisato che l'ambito di applicazione della Direttiva 853 del 2017 non si estende anche a questa tipologia di armi.
Resta, pertanto, fermo il dettato dell'art. 2, comma 1, lett. h) della legge n. 110/1975 che esclude le repliche di armi antiche dal novero delle armi comuni da sparo e, quindi, dalla relativa disciplina.
5. Armi che erogano energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
SIA CHIARO CHE LA DIRETTIVA NON SI OCCUPA DI QUESTE ARMI E CHE QUINDI ESSE NON C'ENTRANO CON IL RECEPIMENTO
Nell’ambito delle misure di semplificazione, l’art. 9 del D. Lgs. n.104/2018, modificando l’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, interviene sul procedimento della “verifica di conformità” concernente le armi ad aria compressa o a gas compressi.
Come è noto, tali armi sono escluse dalla nozione di armi comuni da sparo, allorquando esse erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, venendo sottoposte, in tal caso, alla specifica disciplina recata dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362.
La novella introdotta trasferisce la competenza a rilasciare il provvedimento (rilascio della verifica di conformità) che attesta la potenza inferiore a 7,5 joule al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia che, già oggi, cura la fase iniziale del relativo procedimento provvedendo alle verifiche tecniche.
Tale trasferimento di competenza diventerà efficace a decorrere dal 14 settembre p.v..
Si precisa che, in applicazione del principio del tempus regit actum, questo Dipartimento provvederà ad adottare fino al 13 settembre p.v. i provvedimenti definitivi relativi alle richieste della “verifica di conformità” pervenute in questo periodo di transizione.
A far data dal 14 settembre p.v., invece, la richiamata verifica di conformità sarà adottata direttamente dal cennato Banco Nazionale di Prova, anche per i procedimenti incardinatisi in una data anteriore.
6. La nuova disciplina dei segni distintivi da apporre sulle armi da sparo.
In attuazione delle nuove norme contenute nella Direttiva n. 853 del 2017, il D. Lgs. n.104/2018 reca importanti novità anche con riguardo alla disciplina dei segni distintivi che devono essere apposti sulle armi da sparo, intervenendo sull’art. 11 della legge n. 110/1975.
A questo proposito, si attira, innanzitutto, l’attenzione sul cambiamento lessicale indotto dal recepimento della Direttiva 853 del 2017, per effetto della quale l’apposizione dei predetti segni viene ora indicata con il termine “marcatura unica” in luogo di quello di “immatricolazione” utilizzato in precedenza.
Il nuovo testo dell’alt. 11 della legge n. 110/1975 enumera innanzitutto i dati che compongono la marcatura da apporre sulle armi, per il cui dettaglio si rinvia alla lettura della norma.
La marcatura deve essere apposta sulle armi ovvero sulle parti d’arma (da individuarsi secondo la nuova “definizione”, recata dall’art. 1 -bis, comma 1, del D. Lgs. n. 527/1992).
In particolare, si segnala che, per quanto concerne le armi, la marcatura deve essere impressa sul fusto o sul telaio o su altra parte dell’arma stessa; viene meno, quindi, la previsione che faceva obbligo di apporre i segni in questione su “un’area delimitata”.
Ne consegue che la marcatura potrà essere apposta liberamente sul fusto, sulla carcassa o su altra parte dell’arma a condizione che sia visibile e facilmente ispezionarle senza attrezzi. Peraltro, viene consentito di apporre sull’arma anche altri segni distintivi o identificativi apposti anche per esigenze commerciali.
A DIRE IL VERO CIÒ NON È MAI STATO VIETATO
Si precisa che la disciplina della marcatura sarà integrata dagli atti di esecuzione della Commissione Europea, la cui elaborazione è ancora in corso a Bruxelles. Con tali atti, immediatamente esecutivi nell’ordinamento interno, saranno definite anche le modalità tecniche di apposizione della marcatura e sarà risolta, in via definitiva, la questione se la marcatura debba essere apposta - oltre che sulle parti di arma vendute separatamente da essa - anche su quelle assemblate sull’arma ab origine.
Ulteriori considerazioni sono a farsi relativamente alla marcatura da apporre sulle armi introdotte nello Stato.
Anche in questo caso, questo Dipartimento ha richiesto un chiarimento ai competenti fora (CERTO CHE AL MINISTERO SANNO PARLARE DIFFICILE!) attivati dalla Commissione Europea, i quali, il 5 luglio scorso, hanno comunicato l’orientamento secondo cui l’art. 4 della Direttiva n. 853 si interpreta nel senso che anche sulle armi importate devono essere impresse le indicazioni relative all’anno di produzione o fabbricazione e al nome del fabbricante.
C'ERA BISOGNO DI CHIEDERLO AI FORA EUROPEI?
7. Norme in materia di munizioni.
In questo contesto, il D. Lgs. n. 104/2018 si incarica anche di adeguare la disciplina degli imballaggi elementari delle munizioni commerciali per uso civile, racchiusa nella legge 6 dicembre 1993,n. 509.
La nuova lettera c) dell*art. 3, comma 2, della citata legge stabilisce, adesso, che sull’unità di imballaggio elementare devono essere indicati, oltre al numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce, anche il calibro e il tipo di munizione.
In questo contesto, si evidenzia anche che è stato modificato l’art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, che rimette ad un regolamento la disciplina delia facoltà dell’Autorità di P.S. di limitare il numero delle munizioni acquistabili.
La novella introdotta dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo arricchisce i criteri direttivi sulla base dei quali deve essere emanato il cennato regolamento, stabilendo che i limiti imposti dall’Autorità di P.S. devono avere una durata annuale e sono rinnovabili.
NON ARRICCHISCE UN CAVOLO! RIMANE TUTTO INCERTO A DISCREZIONE DI QUESTORE E PREFETTO; I QUALI CONTINUERANNO AD ABUSARE DEI LORO POTERI ANCHE IN MANCANZA DI UN REGOLAMENTO
8. Disposizione sulla capienza massima dei caricatori.
Il D. Lgs. n.104/2018 rivede anche la disciplina dei caricatori, fissandone il limite massimo di capienza sui parametri più elevati consentiti dalla Direttiva n. 853.
In questo senso viene novellato l’art. 2, secondo comma, della legge n. 110/1975, consentendo la produzione, fabbricazione, vendita e importazione dei caricatori con una capienza massima, per le armi lunghe, di dieci colpi e, per le armi corte, di venti colpi.
Di conseguenza, è stato anche modificato l’art. 38, primo comma, TULPS che prevede l'obbligo di denuncia dei caricatori in grado di contenere un numero di colpi superiore ai “tetti” sopra evidenziati.
Alla luce di tali previsioni, va oggi interpretato l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 che prevede, in caso di cessione a terzi, l’obbligo di preventiva conformazione ai limiti massimi di capienza dei caricatori che, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, erano in grado di contenere un numero maggiore di colpi rispetto ai limiti massimi consentiti dalla legge.
Leggendo in sistema queste disposizioni, si ritiene che, a decorrere dal 14 settembre p.v., i caricatori in commento dovranno essere conformati ai nuovi limiti di dieci e venti colpi sopra indicati (e non a quelli di cinque e quindici colpi, contemplati dalle norme a suo tempo introdotte dal medesimo D. Lgs. n. 121/2013).
Conseguentemente, nessun intervento di conformazione sarà necessario per i caricatori con capienza che, pur essendo superiore ai cinque e quindici colpi, si mantengono entro i nuovi limiti dei dieci e venti colpi.
FINALMENTE UNA INTERPRETAZIONE CORRETTA E LOGICA.
9. Misure di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.
Su un altro versante, il D. Lgs. n.104/2018 prevede alcune semplificazioni degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici del settore.
Più nello specifico, l’art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto introduce alcune previsioni nell’art. 31 TULPS che consentono ai fabbricanti di armi diverse da quelle da guerra e tipo-guerra di rottamare, all’interno dei siti di fabbricazione indicati in licenza, le parti d’arma prodotte dai medesimi fabbricanti, non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della prescritta marcatura o degli altri segni distintivi.
Le esigenze di controllo sono assicurate dall’obbligo che grava sui medesimi fabbricanti di annotare nel registro di cui all’art. 35 TULPS l’avvenuta esecuzione dell’operazione di rottamazione.
SE LE AUTORITÀ DI PS AVESSERO AGITO CON UN MINIMO DI INTELLIGENZA, CIÒ ERA BEN CHIARO ANCHE PRIMA DI QUESTA NORMA .
Su un altro versante, l’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.104/2018 prevede modalità semplificate di assolvimento dell’obbligo dell’avviso di trasporto.
Con l’introduzione, nell’alt. 34 TULPS, di un terzo comma aggiuntivo, viene previsto che i soggetti titolari della licenza di cui al precedente art. 31 assolvono all’obbligo dell’avviso di trasporto mediante comunicazione al Questore, effettuata, almeno quarantotto ore prima del trasporto, anche per via telematica. In tal caso, la comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Questura.
Inoltre, è stabilito che la comunicazione deve accompagnare le armi e le parti di arma trasportate durante il trasferimento.
10. Regime amministrativo degli intermediari.
Un’altra modifica riguarda, invece, gli oneri amministrativi a carico degli intermediari.
L’art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.104/2018, integrando l’art. 31-bis TULPS, assoggetta anche gli intermediari, che abbiano la materiale disponibilità delle armi e delle munizioni, all’obbligo della tenuta dei registri, previsti dagli artt. 35 e 55 del medesimo Testo Unico, sui quali andranno annotate le operazioni eseguite.
FALSO: GLI INTERMEDIARI, PER DEFINIZIONE NON DEVONO POTER AVERE LA DISPONIBILITÀ DELLE ARMI
11. Requisiti morali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi
Il D. Lgs. n.104/2018, con Tart. 3, comma 1, lett e), interviene anche sulla disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi di porto d’arma e delle altre autorizzazioni in materia.
Viene, infatti, modificato l’art. 43 TULPS stabilendo che le condanne per i reati elencati al primo comma sono ostative al conseguimento dei titoli di polizia in parola, salvo che non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione di cui all’art. 178 c.p..
Al fine di consentire la corretta applicazione di questa previsione, le SS.LL. potranno tenere conto di alcuni criteri applicativi formulati in alcune sentenze del Consiglio di Stato che si sono mosse nella direzione oggi positivizzata dal ricordato decreto legislativo.
In questo senso, il Giudice Amministrativo aveva evidenziato come la condanna per cui è intervenuta la riabilitazione, pur non avendo più un effetto di “automatismo preclusivo”, non perde la sua rilevanza in senso assoluto.
Essa, infatti, può essere presa a base di una valutazione discrezionale che deve comunque tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. Ili, n. 3719 del 2013).
Sempre al fine di agevolare l’esercizio del potere discrezionale, può essere utile ricordare che, in base all’art. 179, primo comma, c.p., la riabilitazione è concessa dal Giudice, dopo aver accertato che nel periodo di tempo stabilito dalla legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Conseguentemente, gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna devono riferirsi, in linea di principio, a fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero deve trattarsi di situazioni di cui sia stato verificato che il Giudice non abbia potuto tenere conto, non essendo note.
SAGGIA E CORRETTA INTERPRETAZIONE
12. Nuove norme in materia di controlli sanitari e conseguenze sulla durata di alcuni porti d’arma.
Al fine di dare compiuta attuazione delle previsioni recate dalla Direttiva n. 853 del 2017, il D. Lgs. n.104/2018 reca alcune modifiche in materia di certificazione medica.
Il comma 2 detta una disciplina transitoria relativa alle modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell’articolo 38 TULPS, come modificato dal presente decreto, i detentori di armi devono presentare ogni cinque anni.
La disposizione infatti, stabilisce che fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall’ articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 , i detentori devono presentare un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
La norma riproduce nella sostanza e con gli opportuni adeguamenti il testo dell’alt. 35, comma 7, T.U.L.P.S., relativo al certificato richiesto per il nulla osta all’acquisto di armi.
La disposizione del citato Testo Unico è sempre stata interpretata nel senso che la potestà di certificazione ivi richiesta è riservata al medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio e non in quiescenza.
Tale interpretazione ha ricevuto anche l’autorevole avallo della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I 20.11.2014, n. 2848).
In quell’occasione il giudice amministrativo ha, infatti, evidenziato che la possibilità di rilascio di certificati attestanti il possesso di requisiti psicofisici necessari ai fini del conseguimento di autorizzazioni amministrative da parte di medici in quiescenza deve risultare da una espressa disposizione normativa, così come ad esempio il Legislatore ha fatto con l'art. 119, comma 2, del Codice della Strada. L’impraticabilità di una diversa interpretazione discende anche dalla considerazione che nel caso di medici in quiescenza, la norma dovrebbe anche contemplare le modalità che devono sussistere affinché i medici pur in quiescenza possano rilasciare tali certificati.
Per quel che concerne il rilascio del certificato medico per il conseguimento della licenza di porto d’armi, previsto dal D.M. 28 aprile 1998, l’art. 12, comma 3, interviene ad ampliare la platea dei soggetti abilitati al rilascio.
La novella prevede, infatti, che tale certificato possa essere rilasciato - oltreché dai settori medico-legali delle ASL e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato - anche dai singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dai medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
IL DECRETO HA FATTO UN BEL CASINO PERCHÉ AL COMMA QUATTRO AUTORIZZA A RILASCIO DI CERTIFICATI SOLO I MEDICI MILITARI DELLA PULIZIA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO MENTRE AL COMMA TRE SEMBRA AUTORIZZARE ANCHE I MEDICI IN PENSIONE. È POSSIBILE CHE QUESTA SCELTA SIA STATA FAVORITA DAL SFRENATO DESIDERIO DI FAVORIRE CERTE LOBBY INTERNE, MA STA DI FATTO CHE UN MEDICO IN PENSIONE È UN CITTADINO QUALUNQUE LAUREATO IN LEGGE CHE NON PUÒ CERTIFICARE UN BEL NULLA E CHE È SENZ'ALTRO PROBLEMATICO CHE UN MEDICO DIPENDENTE PUBBLICO SVOLGA ATTIVITÀ PRIVATA AL DI FUORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE, SENZA ADEGUATE AUTORIZZAZIONI E SENZA ADEGUATO CONTROLLO SUI SUOI REDDITI. CIÒ VALE PER DEI DIPENDENTI PUBBLICI E NON SI CAPISCE PERCHÉ SI DEBBA FARE UNA ECCEZIONE PER I MEDICI.
Uno dei punti di novità introdotti dalla Direttiva 853 del 2017 consiste nell’obbligare gli Stati membri ad adottare un sistema di monitoraggio, nell’ambito del quale i detentori di armi da sparo vengano sottoposti, a cadenza almeno quinquennale, a controlli sulla permanenza dei prescritti requisiti sanitari.
Al fine di dare attuazione a questa previsione, il D. Lgs. n.104/2018 detta una serie di disposizioni.
In primo luogo, attraverso la riscrittura del quarto comma dell’art. 38 TULPS, viene introdotto l’obbligo di presentare all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, ogni cinque anni, un certificato medico attestante i prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono le armi, anche in collezione.
Si precisa che tale norma non si applica:
- ai detentori che siano anche titolali di licenza di porto d’armi; costoro, infatti, assolvono l’obbligo in questione al momento del rinnovo dell’autorizzazione, secondo le modalità sulle quali ci si soffermerà a breve;
- ai collezionisti di armi antiche;
- ai soggetti autorizzati dalla legge a portare le armi senza licenza.
Il D. Lgs. n.104/2018 si incarica di definire un regime transitorio, volto ad agevolare l’attuazione di queste previsioni nella fase di prima applicazione.
Innanzitutto, viene chiarita la tipologia di certificato che i detentori sono tenuti a produrre.
Come è noto, tale documentazione sanitaria è regolata dall’alt. 35, comma 7, TULPS, il cui dettato non ha potuto finora trovare completa attuazione, non essendo ancora stato emanato il regolamento di cui all’alt. 6, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, destinato a recare la disciplina di dettaglio.
Per superare l'impasse, l’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.104/2018 stabilisce che, fino all’adozione del citato regolamento, i detentori producono un certificato medico dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il regime transitorio è completato dall’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n.104/2018.
La disposizione prevede che, nella fase di prima applicazione i detentori assolvono all’obbligo di presentazione del certificato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.104/2018. In altri termini, l’obbligo deve essere adempiuto entro il 14 settembre 2019.
Decorso tale termine, gli uffici di pubblica sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato entro 60 giorni dal ricevimento della diffida. Per le modalità di esecuzione della diffida si richiamano le indicazioni formulate con l’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/006501/10900(27)9 del 29 aprile 2015 che è stato diramato in occasione del controllo una tantum sul possesso dei requisiti sanitari da parte dei detentori di armi effettuato in attuazione del D. Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.
Relativamente ai titolari di porto d’arma, l’attuazione dell’obbligo imposto dalla Direttiva 853 viene realizzato al momento del rilascio o rinnovo del titolo. Difatti, è in questa fase che l’interessato produce, tra l’altro, anche la documentazione attestante i prescritti requisiti sanitari.
Su questa base, il D. Lgs. n.104/2018 abbassa a cinque anni la durata delle licenze di porto d’armi per uso venatorio e per l’esercizio del tiro al volo (si vedano: l’art. 4, comma 1, che interviene sull’articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323 e l’art. 6, comma 1, lett. b) che modifica l’art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
Anche in questo caso, è previsto un particolare regime transitorio.
L’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.104/2018 prevede che le nuove norme sull’abbassamento della durata della licenza si applicano ai titolari all’atto del rinnovo delle licenze che siano state rilasciate entro il 14 settembre p.v..
In sostanza, quindi, i titoli di polizia rilasciati prima di tale data conservano l’efficacia temporale prevista dalla previgente normativa. Solo all’atto del loro rinnovo, dovrà essere applicata la nuova durata quinquennale.
13. Semplificazione delle modalità di assolvimento dell’obbligo di denuncia di detenzione d’arma.
Alcuni interventi di semplificazione riguardano anche le modalità di assolvimento della
denuncia dì detenzione delle armi.
In particolare, attraverso una modifica dell’art. 38 TULPS viene estesa la modalità di invio della denuncia per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata - in origine previsto solo per la Questura - anche agli uffici locali di pubblica sicurezza e, qualora manchino, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
SI OMETTE DI DIRE CHE LA DENUNZIA PUÒ SEMPRE ESSERE INVIATA ALLA QUESTURA ANCHE SE IN ZONA VI SONO ALTRI UFFICI. FINO AD ORA NON TUTTI GLI UFFICI RENDONO AGEVOLE INDIVIDUARE LA LORO PEC
14. Disposizioni riguardanti il numero delle armi detenibili.
Sempre in materia di detenzione delle armi, va evidenziato che l’art. 5, comma 1, lett. c) n. 1, del D. Lgs. n.104/2018 ha elevato da sei a dodici il numero massimo delle armi detenibili per uso sportivo.
15. Disciplina della compravendita delle armi con contratti a distanza.
In attuazione di una specifica previsione recata dalla Direttiva 853 del 2017, il D. Lgs. n.104/2018 disciplina 1 acquisto delle armi con contratti stipulati a distanza.
A questo scopo, viene integralmente riscritto l'art. 17 della legge n. 110/1975 che, in origine, disciplinava soltanto la compravendita per corrispondenza.
La disposizione prevede adesso che l’acquisto delle armi possa avvenire o per corrispondenza o con le altre forme di contratto a distanza contemplate dall'art. 45, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
A tali fini non viene più richiesto il preventivo nulla osta.
La norma, infatti, stabilisce che - nel rispetto delle norme in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intra-comunitari - gli acquisti a distanza possono essere effettuati sia da operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi, sia da soggetti privati.
Per questi ultimi, la disposizione prevede l’obbligo di ritirare le armi presso un titolare di licenza per l’esercizio del commercio di armi comuni da sparo ovvero presso un intermediario, abilitato a mente dell’artt. 31-bis TULPS.
L'INTERMEDIARIO NON PUO' MANEGGIARE ARMI!
Si precisa che gli operatori economici presso i quali viene effettuato il ritiro provvederanno ad annotare le operazioni in entrata e in uscita sul registro previsto dall’alt. 35 TULPS.
Resta fermo, inoltre, che il privato acquirente dovrà provvedere ad effettuare i consueti adempimenti previsti per la detenzione dell’arma acquistata e per il suo eventuale inserimento in collezione.
Si attira, infine, l’attenzione sulla previsione che impone alla ditta incaricata del trasporto di comunicare la spedizione all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dell'Arma dei Carabinieri competenti per il territorio dove risiede l’interessato.
FALSO: DOVE RISIEDE IL DESTINARIO! L'INTERESSATO È ANCHE CHI SPEDISCE.
Si tratta di un onere finalizzato a consentire al “sistema di pubblica sicurezza” di avere contezza dei trasferimenti delle armi sul territorio.
Pertanto, appare logico ritenere che la comunicazione debba essere inviata da parte della ditta al più tardi nel momento in cui inizia il trasporto dell’arma acquistata.
FALSO. CONTIENE DEI FARFUGLIAMENTI. DICE CHE LA DITTA DI SPEDIZIONE (COSA VOGLIONO DIRE? LA DITTA CHE SPEDISCE LA MERCE O LO SPEDIZIONIERE? OVVIO CHE DEVE ESSERE "CHI SPEDISCE LA MERCE" IL QUALE PUÒ NON ESSERE UNA DITTA!) DEVE AVVISARE L'UFFICIO DI PS DEL LUOGO OVE RISIEDE L'INTERESSATO (L'INTERESSATO A CHE COSA?). L'AVVISO LO HA GIÀ DATO CHI HA CEDUTO L'ARMA E NESSUNA NORMA OBBLIGA IL TRASPORTATORE A FARE COMUNICAZIONI. LA PS È GIÀ INFORMATA E NON PUÒ PRETENDERE DI ESSERE INFORMATA DUE VOLTE ED È PERFETTAMENTE IN GRADO DI CONTROLLARE SE L'ARMA È GIUNTA A DESTINAZIONE ED È STATA DENUNZIATA.
16. Nuove norme in materia di collezioni.
Il D. Lgs. n.104/2018 reca altresì interventi che modificano, per alcuni aspetti, la disciplina delle collezioni di armi.
Preme, innanzitutto, richiamare l’attenzione sull’alt. 12, comma 7, del decreto legislativo che introduce una nuova fattispecie di collezione, destinata ad aggiungersi a quelle già regolate dall’alt. 10 della legge n. 110/1975.
La norma prevede che il privato possa essere autorizzato dal Questore a detenere in collezione armi delle cerniate categorie A-6), A-7) e A-8) di cui all’Allegato I della Direttiva n. 91/477/CEE.
Il rilascio di tale licenza può avvenire in singoli casi, eccezionali e debitamente motivati, previa, comunque, comunicazione al Questore delle misure adottate per evitare rischi per la pubblica sicurezza o per l’ordine pubblico e per garantire un’adeguata custodia di queste particolari tipologie di armi.
Si evidenzia che lo stesso art. 12, comma 7, individua un’ipotesi di caso eccezionale, debitamente motivato, in cui la licenza, ricorrendo gli altri presupposti, deve essere rilasciata. Si tratta dell’ipotesi in cui il soggetto abbia ricevuto le armi in questione per successione mortis causa.
A tale fattispecie se ne può aggiungere, in via interpretativa, un’altra. Ci si riferisce al caso dei privati che detengano legalmente le armi delle predette categorie, avendole acquistate nel periodo che intercorre dal 13 giugno 2017 al 14 settembre p.v..
In tali ipotesi, le esigenze di tutela dei legittimi affidamenti e di evitare forme di espropriazione “occulta”, consentono di ritenere integrati i presupposti indicati dalla norma per la concessione del titolo di polizia in parola, ove ricorrano, naturalmente, gli altri requisiti.
Un’altra importante novità riguarda la disciplina delle modalità di utilizzo delle armi detenute in collezione.
L’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2, del D. Lgs. n.104/2018 introduce nell’art. 10 della legge n. 110/1975 un nuovo comma, il quale costituisce una norma a fattor comune per tutte le tipologie di collezione, ivi comprese quelle di nuovo conio riguardante le armi delle cennate categorie A-6), A- 7) e A-8).
Per effetto di questa novella, viene adesso consentito ai privati in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge n. 110/1975, di trasportare presso poligoni e campi di tiro autorizzati le armi detenute in collezione per effettuare prove del loro regolare funzionamento.
È SBAGLIATO! L'ART. 8 NON PREVEDE LA CAPACITÀ TECNICA PER I COLLEZIONISTI. MA NEL 99% DEI CASI CE L'HANNO PER AVER POTUTO RICEVERE LE ARMI. È LO STESSO DECRETO A SCRIVERE CHE I COLLEZIONISTI POSSONO ANDARE CON UN'ARMA AL POLIGONO SOLO SE HANNO LA CAPACITÀ TECNICA; QUINDI VI SONO COLLEZIONISTI SENZA CAPACITÀ TECNICA.
La disposizione deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 34, secondo comma, TULPS che impone l’obbligo di avviso di trasporto “al privato che per qualunque motivo deve trasportare armi nell’interno dello Stato.”
BEL COLPO DEL LEGISLATORE! L'INTERPRETAZIONE È CORRETTA_
Appare a tal fine opportuno evidenziare che l’avviso di trasporto con specifico riferimento alle armi detenute in collezione assolve ad una duplice funzione.
Da un lato, infatti, esso consente il consueto controllo sulla movimentazione delle armi sul territorio nazionale e dall’altro permette all’Autorità di pubblica sicurezza di vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all’intervallo tra un “test” e l’altro delle armi detenute in collezione rispetto alle quali, si coglie l’occasione di ricordare, resta fermo il divieto di detenzione del relativo munizionamento salvo che per effettuare la citata prova di funzionamento.
Da quanto sopra detto discende che in relazione alle armi detenute in collezione l’obbligo di avviso di trasporto graverà anche sul soggetto titolare di licenza di porto di armi. OVVIO
Per quel che concerne gli aspetti procedurali la disposizione stabilisce che la “prova di funzionamento” può essere effettuata con una cadenza non inferiore a sei mesi per ciascuna arma e che essa consiste nello sparo di un massimo di 62 colpi.
Si precisa che tali modalità coincidono con gli standard ordinari con i quali la Polizia di Stato effettua le prove tecniche di funzionamento sulle armi in propria dotazione.
ECCO LA PROVA CHE QUESTA NORMA SE L'È STUDIATA IL MINISTERO, A CAVOLFIORE; COME SI PUÒ PARAGONARE UN'ARMA CHE VIENE PORTATA OGNI GIORNO E PUÒ ROVINARSI CON UN'ARMA CHE STA CHIUSA IN CASSAFORTE PER SEI MESI? OVVIO CHE FUNZIONA, MA LE ESIGENZE DI ANDARE AL POLIGONO SONO ALTRE E DEVONO ESSERE TUTELATE, NON CALPESTATE APPLICANDO REGOLAMENTI DI CASERMA; MA PARE CHE AL MINISTERO PIÙ IN LÀ DI CIÒ NON VADANO!
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Per l’effettuazione della prova i collezionisti sono autorizzati ad acquistare le relative munizioni, con l’obbligo, tuttavia, di consumarle entro ventiquattro ore dall’acquisto.
17 . Rottamazione delle armi versate presso gli Uffici e Comandi delle Forze di polizia.
Il D. Lgs. n.104/2018 reca, inoltre, misure per agevolare lo smaltimento delle armi versate dai privati che non intendono o non possono più detenerle.
La disposizione, aggiungendo un nuovo comma all’art. 11 della legge n. 110/1975, stabilisce che la distruzione delle armi in parola, dello loro parti e delle munizioni, può essere effettuata presso i Comandi e i Reparti delle Forze Armate competenti in materia o altro Ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa.
Si evidenzia che, oltre all’ampliamento del novero dei soggetti abilitati alla rottamazione, la disposizione prevede uno specifico stanziamento per far fronte agli oneri che i predetti Comandi ed Enti dovranno sopportare per l’esecuzione delle operazioni di smaltimento.
Si attira, ancora, all’attenzione la previsione volta a confermare che le parti d’arma usurate o inservibili possono essere sostituite, previa rottamazione.18
18. Nuovo sistema di tracciabilità delle armi.
La Direttiva 853 del 2017 pone particolare attenzione alla necessità che gli Stati Membri rafforzino gli strumenti di tracciabilità delle armi, al fine di realizzare un più efficace controllo sulla loro circolazione e di favorire l’interscambio informativo tra le diverse Autorità nazionali competenti.
Al fine di dare attuazione a questi principi, l’art. 11 D. Lgs. n. 104/2018 prevede la realizzazione di un sistema informatico concepito espressamente per garantire le esigenze di tracciabilità delle armi e delle munizioni.
Tale sistema sarà alimentato direttamente dagli operatori economici e commerciali, limitatamente alle transazioni da essi effettuate. Per quanto riguarda, invece, le cessioni tra gli altri soggetti, gli inserimenti dei dati saranno effettuati direttamente dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando manchi, dal locale Comando dell’Arma dei Carabinieri. Nel caso di trasmissione della denuncia per via telematica gli inserimenti saranno effettuati dalla Questura.
La realizzazione del sistema consentirà anche di dare attuazione al principio dell’informatizzazione del registro di cui all’art. 35 TULPS e di quello di cui al successivo art. 55, limitatamente alle operazioni riguardanti le munizioni.
Il sistema G.E.A. di cui all’art. 3 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 non sarà comunque dismesso, ma verrà utilizzato per la tracciabilità degli esplosivi ad uso civile.
Nelle more della realizzazione del nuovo sistema, si segnala la necessità che gli Uffici e i Comandi delle forze di polizia continuino ad assicurare la tempestiva e completa alimentazione delle “piattaforme” informatiche, attraverso le quali è già possibile garantire il tracciamento dei movimenti delle armi.
***
In considerazione delle rilevanti novità introdotte dal ripetuto D. Lgs. n. 104/2018, si evidenzia la necessità che siano adottate, da subito, le conseguenti misure di carattere organizzativo e di adeguamento delle procedure amministrative seguite. A tal fine, in considerazione del fatto che i Comandi minori dell’Arma dei Carabinieri assolvono anch’essi a compiti fondamentali, sia di front end per il cittadino, sia di controllo, i Sigg. Prefetti valuteranno l’utilità di acquisire il necessario parere sulle misure coordinate da adottarsi nell’ambito di dedicate sedute del C.P.O.S.P..
Per parte propria, questo Dipartimento, con separata circolare, provvederà a diffondere la nuova modulistica da utilizzare per il rilascio dei provvedimenti interessati dalle modifiche normative intervenute.
Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato, come di consueto, sul sito istituzionale della Polizia di Stato ai sensi delle vigenti disposizioni sulla trasparenza amministrativa.
Nondimeno, al fine di garantire la massima diffusione delle indicazioni applicative qui formulate, si pregano i Sigg. Prefetti di voler partecipare, nelle forme ritenute opportune, i contenuti della presente circolare alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la completa attuazione del presente atto di indirizzo.
L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per ogni possibile contributo utile a risolvere le questioni che dovessero presentarsi.
email - Edoardo Mori |
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