Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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I minori al Tiro a Segno

Ministero dell’Interno - Circolare 557/PAS.50.105/E/08,  Roma 16 aprile 2008
Oggetto:Tiro sportivo accademico. Possibilità di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni.

L'Unione Italiana Tiro a Segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per i minorenni di praticare, all'interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l'uso di armi da fuoco.
La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra frapporsi aprioristicamente a tale possibilità.
Benché la legge sull'attività venatoria abbia, infatti, escluso la possibilità di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a favore dei minori e l'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, nr. 110, punisca coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilità di far utilizzare ai minorenni tali armi all'interno dei poligoni delle Sezioni del TSN resta espressamente prevista dalle norme istitutive del Tiro a Segno Nazionale.
In particolare, l'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, recante "Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale", aveva previsto, tra i compiti propri dell'Ente, "l'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro".
Inoltre, nello statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno, approvato con decreto del Ministro della Difesa del 31 maggio 2001, all'art. 8, è prevista espressamente la possibilità di tesserare i maggiori degli anni 14 per l'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco.
Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, già, peraltro, oggetto di specifica previsione da parte della Costituzione della Repubblica Italiana, la possibilità di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani è stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/9ICE (già approvato ed in corso di pubblicazione), che, entro particolari limiti, all'art. 5 stabilisce la possibilità per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell'uso delle armi da parte dei minori degli anni 18, proprio per consentire la pratica di attività sportive.
D'altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle Organizzazioni riconosciute dal C.I.O. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco.
Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che un'interpretazione sistematica del citato art. 20-bis, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l'uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori degli anni 14, all'interno delle strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
In tale situazione, infatti, purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l'arma non sia a questi "consegnata", ma semplicemente affidata in via temporanea dall'istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso.
Tenuto conto, però, di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla "Convenzione dei diritti del fanciullo", al fine di dare piena ed incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l'adozione di misure tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all'uso militare (o di polizia) delle armi, è necessario che i modelli ed i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d'addestramento, così come proposti dall'Unione Italiana Tiro a Segno, siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale sia dalla legge (art. 31 L. 110/75) che dallo Statuto dell'U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del D.M. 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

E questo è il trionfante comunicato dell'UITS:
Roma, 17 aprile 2008
Oggetto: partecipazione atleti minorenni alle gare con armi a fuoco nei poligoni delle Sezioni TSN.
Egregi Presidenti,
l'Unione italiano Tiro a Segno, dopo mesi di lavoro a stretto contatto con il Ministero dell'Interno ed in particolare con il dott. Giovanni Aliquò a cui va il nostro ringraziamento, è riuscito in un risultato importante e chiarificatore ottenendo una circolare o firma del Ministro Amato che permette ai nostri tiratori minorenni di età non inferiore ai 14 anni di pater svolgere attività sportive con armi a fuoco.
Tale attività, nei limiti della tipologia di armi in cal .22, che si stanno trasmettendo al Ministero, dovrò essere effettuata esclusivamente all'interno dei poligoni delle Sezioni TSN sotto il controllo di tecnici federati.
L'UITS e le sue Sezioni hanno fatta un ulteriore passo verso quel processo di chiarificazione delle nostre attività di tira a segno.

NOTA
I due scritti sopra riportati sono illuminanti per capire l'incapacità speculativa di certe persone.
Scrive l’UITS che “dopo mesi di lavoro a stretto contatto con il Ministero dell'Interno ed in particolare con il dott. Giovanni Aliquò a cui va il nostra ringraziamento” si è riusciti a stabilire che i giovani i quali hanno compiuto 14 anni, possono sparare al tiro a segno.
Orbene:
- se a Roma dipendenti pubblici hanno lavorato per mesi al fine di scoprire una simile baggianata, vanno chiamati a rispondere per danno erariale. Ci si chiede infatti:
1) Perché mai la FITAV è arrivata da decenni allo stesso risultato senza sprecare un minuto di lavoro? Chi ha detto alla UITS che i minorenni non potevano sparare?
2) Chi ha autorizzato la UITS a lavorare con il Ministero dell’Interno che non c’entra nulla con lo sport?
3) Chi ha autorizzato l’UITS a scavalcare il ministero della difesa e quello delle attività sportive, da cui direttamente dipende?
4) Ma alla UITS lo sanno che il dr. Aliquò non è certamente conosciuto come un funzionario che usa la sia intelligenza per favorire gli utilizzatori di armi e che molti soci di poligono usano la sua immagine come bersaglio? E' cosa che censuro, ma lo fanno.
5) Chi è che si è lasciato infinocchiare dal Ministero dell’Interno per riconoscergli poteri sul Tiro a Segno del tutto inesistenti e che possono portare solo alla emanazioni di atti amministrativi illegittimi per incompetenza?

Ma veniamo alla lunga motivazione della circolare del ministero dove non si sono neppure accorti che stavano sfondano una porta aperta in quanto l’art. 20 bis legge 110/1975 dice chiaramente, al comma 3 lett. a), che le armi, di qualsiasi genere possono essere consegnate a minori degli anni 18 nei luoghi predisposti per il tiro e in cui si svolge attività sportiva consentita. Che senso ha quindi tutto lo sproloquio sul fatto che l’arma non è consegnata ma solo affidata temporaneamente?
E con ciò la questione è chiusa; non è il Ministero dell’Interno competente a stabilire l’età minima dei tiratori e le armi che questi possono usare; che ne sa il ministero di come si svolge l’attività sportiva, di quale sia l’età giusta per iniziare ad allenarsi, di quali siano o meno le armi confacenti ad un minore. O il Ministero dell’Interno vuole usurpare anche i compiti del Ministero della Sanità? Se un giovane di 14 anni può sparare al Tiro a Volo con un calibro 12, perché mai un ragazzo di 12 non dovrebbe sparare con l'aria compressa? Io ci sparavo già ad otto anni, senza controlli, e non ho mai combinato guai.
L’ignoranza giuridica del ministero risalta dalle seguenti considerazioni, per quanto superflue:
- il fatto che si possa sparare a 14 anni emerge della statuto dell’UITS !! Ma che cavolo di ragionamento è? Se la legge vietasse di dare armi ai minori, non potrebbe essere di certo lo statuto di una federazione sportiva a violare la legge! Quando mai una legge viene interpretata in base al comportamento di chi la applica?
- La nuova direttiva europea consente l’uso di armi ai minori solo in casi particolari. Non è vero e non hanno capito nulla. La direttiva consente ai minori, con certe limitazioni, persino l’acquisto di armi per caccia o sport; figurarsi se ne limita l’uso.
- Il colmo del ridicolo giuridico viene raggiunto là ove si invoca l’ONU che vieta di addestrare i fanciulli al combattimento. Ecco che si scopre la visione che al Ministero dell’Interno hanno dei poligoni de Tiro a Segno: delle specie di campi di addestramento paramilitari come quelli di Bin Laden, in cui sparare ad un bersaglio per sport diventa una operazione sospetta. Che una simile idea potesse annidarsi in alcuni funzionari del Ministero lo posso immaginare, ma che alla UITS abbiano lavorato mesi per riuscire a farla mettere nero su bianco in una circolare, mi lascia un po’ sconvolto.
In fondo alla circolare il solito botto finale pirotecnico: le armi devono essere approvate dal Ministero “il quale sia dalla legge (art. 31 L. 110/75) che dallo Statuto dell'U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del D.M. 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale”.
La frase è solo una boiata giuridica perché:
- come detto un decreto ministeriale non può cambiare una legge;
- il decreto non dice affatto ciò che dice la circolare poiché esso, in aderenza alla legge, scrive che “le attività di tiro a segno sono soggette alla vigilanza del ministero dell’Interno, a norma art. 18 legge 110/1975”. Il che vuol dire che non viene cambiato nulla all’art. 18 (che, si ripete, può essere cambiato solo da una legge e non da un decreto del ministero o uno statuto dell’UITS) il quale si limita a dire che la PS può controllare i registri delle armi e delle frequenze. Dire che l’art. 31 L. 110 stabilisce la vigilanza del Ministero sul Tiro a Segno è un falso.
- Il tiro dei minori è già regolato chiaramente dalla legge sul TSN la quale pone il limite dei 16 anni solo per il tiro con le armi da guerra. Per quelli di età inferiore l'art. 9 RDL 2430/1935 non pome òlmiti minimi di età e stabilisce solamente che l'arma usata deve essere consona all'età. Ora, se un qualsiasi ragazzo di 14 anni può sparare con un fucile a canna liscia cal. 12, solo un imbecille può inventarsi che è un funzionario del Ministero dell'Interno a stabilire qual'è l'arma idonea. La scelta non dipende dall'età, ma principalmente dal fisico del tirarore e se qualcuno può avere voce in capitolo è un medico sportivo, non certo un questurino (mi scuso con la Polizia di Stato, è ovvio che non ce l'ho con lei, ma se non fanno pulizia al loro interno i tanti buoni restano diventano corresponsabili dei pochi cattivi).

Io non ho mai creduto alle dietrologie e non voglio credere che vi siano stati strani giochi romani, con strani intrecci di rapporti fra UITS e Ministero dell’Interno, al fine di abolire l’UITS e passare le Sezioni sotto il controllo del ministero, fregandoli ai “competenti ministeri” ma  sarei lieto di sapere che per il futuro il mondo del tiro sportivo può dormire sonni più tranquilli. E vorrei che qualcuno mi rassicurasse sul fatto che tutta l’inutile circolare non sia stata “studiata per mesi” solo al fine di poter scrivere l’ultima frase sui poteri di controllo del Ministero.
Rimane fermo che la circolare è illegittima sotto vari profili amministrativi là dove pone il limite di 14 anni  per l’attività sportiva e là dove pretende di attribuire all’UITS il compito di stabilire quali sono le armi usabili e al Ministero di approvare la proposta. Meno male che l’UITS è morta e quindi la disposizione muore con lei. Il che mi impone un interrogativo: ma come mai  il 15 aprile 2008 al Ministero dell’Interno non sapevano ancora che la Finanziaria ha abolito l’UITS ? Vogliono esercitare il controllo su di essa e non sanno neppure che non c’è più?


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