Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Guardie Giurate - Nuova licenza di porto d'armi - Due circolari

 

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 21 dicembre 2005
OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n.246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. In particolare: semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale nr. 280 del 1° dicembre 2005, è stata pubblicata la legge 28 novembre 2005, nr. 246 che, perseguendo la specifica finalità di semplificare l'azione amministrativa, all'art.10 interviene, fra l'altro, sul secondo comma dell'art. 138 del T.U.L.P.S., concernente l'approvazione prefettizia della nomina delle guardie particolari giurate.
La “novella” apportata al citato art. 138 dispone che l'approvazione in parola ha validità biennale e che, contestualmente, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, fra cui, innanzi tutto, la richiesta dell'interessato, la connessa licenza per il porto d'armi a tassa ridotta, prevista dall'art. 256 del Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S., con validità di pari durata.
L'intento semplificatorio della disposizione è, evidentemente, quello di stabilire una cadenza meno ravvicinata degli accertamenti richiesti per l'approvazione della nomina della guardia particolare giurata e di far collimare tali accertamenti con quelli previsti per il rilascio della licenza di porto di pistola, quando richiesta, prevedendo una pari periodicità. Con la semplificazione, tuttavia, la disposizione appena illustrata persegue anche la finalità di sottrarre gli accertamenti di cui si è detto al rischio della “routine”, restituendo agli stessi quella accuratezza che la natura dei compiti attribuiti alle guardie giurate e la previsione di un servizio armato necessariamente esigono. Sotto questo profilo, giova, infatti, ricordare che ai requisiti di cui all'art. 138 T.U.L.P.S. si aggiungono, nel contesto autorizzatorio qui in esame, quelli richiesti dall'art. 43 dello stesso Testo Unico. Indirettamente, la nuova disposizione incide, inoltre, sul “regime lavoristico” del personale interessato, escludendo, anche alla luce del secondo comma dell'art. 256 del Regolamento, prima richiamato, che la nomina di guardia particolare giurata possa essere effettuata nei confronti di dipendenti il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a due anni.
Quanto detto non esclude, ovviamente, l'interruzione del rapporto stesso per mancato superamento del periodo di prova o per gli altri motivi ammessi dall'ordinamento, con conseguente immediato ritiro del decreto di approvazione della nomina e del porto d'armi. In ragione di quanto sopra, a far data dal 16 dicembre 2005, i nuovi decreti di approvazione della nomina a g.p.g. e le connesse licenze di porto d'armi, avranno durata biennale ed andranno rilasciati contestualmente, mentre le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge assumeranno la validità biennale in occasione dei rinnovi alla prevista scadenza annuale.
A quest'ultimo riguardo, le SS.LL. avranno cura di rinnovare entrambi i titoli autorizzatori contestualmente, di norma in occasione del rinnovo del primo di essi.
Resta inteso che le SS.LL. disporranno una periodica azione di controllo finalizzata a verificare, durante il periodo di validità degli indicati titoli di polizia, la permanenza, in capo ai destinatari, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei Presidenti delle Province le innovazioni recate dalla disposizione sopra menzionata, relativamente ai procedimenti di attribuzione della qualifica di guardia giurata trasferiti alla competenza delle amministrazioni provinciali. Si aggiunge che, con il medesimo articolo 10 di cui si è detto, la legge n. 246 indicata in oggetto interviene anche nella nota questione concernente l'annotazione delle operazioni di vendita degli oggetti preziosi (art. 128 del T.U.L.P.S.), ripristinando, anche sotto il profilo formale, il significato attribuito alla norma dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1963.
E', in altri termini, definitivamente chiarito che sono sottoposte agli obblighi di identificazione e registrazione previste dall'art. 128 T.U.L.P.S., solo le operazioni concernenti la compravendita di preziosi usati. La nuova norma non incide sulle disposizioni specificamente finalizzate alla prevenzione del riciclaggio, per cui nulla è innovato relativamente agli obblighi di identificazione e registrazione concernenti le operazioni su oggetti preziosi – usati o nuovi - di valore superiore a 12.500 euro, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 625/1979, come successivamente modificato, e degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 374/1999.

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 25gennaio 2006
OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n.246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. Semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate. Chiarimenti.

In relazione a specifici quesiti relativi alla circolare, pari numero ed oggetto, del 21 dicembre 2005, si rappresenta che, come espressamente ivi indicato, le modifiche apportate al secondo comma dell'art.138 T.U.L.P.S. perseguono innanzitutto finalità di semplificazione dell'azione amministrativa. Ciò non esclude che, fermo restando le incidenze sul regime lavoristico, di norma non inferiore al biennio, possano continuare a trovare applicazione le indicazioni a suo tempo fornite nei casi in cui, per motivate esigenze connesse, ad esempio, alla tipologia del servizio o alla durata dell'appalto, le guardie giurate risultino assunte con contratti di durata inferiore ai due anni, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria.
Pertanto, codesti Uffici rilasceranno, qualora ne sussistano le condizioni, le autorizzazioni richieste con validità biennale, salvo poi a revocarle al momento della risoluzione del contratto tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza.
Resta inteso che i titolari degli istituti di vigilanza dovranno dare immediata notizia della risoluzione del rapporto di lavoro, restituendo i decreti e le licenze di porto d'armi delle guardie che cessano il servizio, così come disposto dall'art.259 del Reg, d'Esecuzione al T.U.L.P.S., la cui violazione – si ricorda – costituisce illecito di rilevanza penale.
Peraltro, sempre nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, per quel che concerne la licenza di porto d'ami, la stessa potrà essere sospesa fino alla data di scadenza biennale, in modo da consentire, nel caso di nuova assunzione del titolare nell'arco dei due anni, il rilascio immediato della licenza e della nuova approvazione della nomina a guardia giurata, senza ulteriori incombenze burocratiche salvo la verifica delle eventuali notizie in atti.
Resta inteso che in tal caso, ed in generale per il rinnovo dei porto d'armi delle guardie giurate, la tassa di concessione governativa, già pagata all'atto del rilascio del titolo sospeso, dovrà essere corrisposta, nella misura individuata dal D.M. 28.12.1995, solo all'atto del rinnovo biennale del titolo stesso, ciò anche a mente del parere espresso dal Ministero dell'Economia Agenzia delle Entrate - in relazione all'interpello proposto da questa Amministrazione in tema di tasse di concessione dovute per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi – trasmesso con la circolare nr.557/PAS.13984.12020(4) del 3.11.05, secondo cui, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. nr.641/1972, “…la tassa di rinnovo è dovuta quando gli atti venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere…”.


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