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L’art. 5 L. 110/1975 conteneva una corretta qualificazione delle armi giocattolo, termine equivoco, ma che comunque ricomprendeva ogni oggetto avente apparenza di arma da sparo, ma non in grado di lanciare un proiettile attraverso la sua canna; requisito questo richiesto da norme internazionali perché un oggetto rientri nella categoria delle armi da sparo.
Unica pecca della norma l’obbligo, ignoto al mondo, che l’oggetto venisse posto in vendita con la bocca della canna tappata da un tappo rosso o, almeno, pitturato di rosso. Lo scopo della norma era di evitare che armi giocattolo vengano usate per simulare il possesso di armi vere durante la commissione di reati, ma la legge non vietava affatto al detentore di togliere il tappo rosso! Una pura idiozia.
Ora il D. L.vo 204/2010 ha rimesso mano al problema di questi simulacri di armi e ne è uscito un quadro normativo che ricorda molto i quadri che dipingono gli scimpanzé quando gli si mette un pennello fra la mani.
Il termine “arma giocattolo” viene eliminato, salvo che dal titolo dell’art. 5! Esso rimarrà in uso solo per indicare i giocattoli a forma di arma prodotti per i bambini e non scambiabili per un’arma vera.
D’ora in poi tutto ciò che ha può essere scambiato per un’arma da fuoco rientra nella categoria degli strumenti riproducenti armi, suddivisi in quelli in metallo e in quelli in altro materiale. Per tutti vale la regola che devono essere costruiti in modo da non poter essere trasformati in armi idonee a sparare proiettili. Non rientrano in questa categoria le armi liberalizzate e le armi lanciarazzi. In realtà l’uso della parola strumento e le disposizioni successive indicano che non sono soggetti alle disposizioni dell’art. 5 L. 110/1975 quei giocattoli di plastica o legno per cui è esclusa in radice ogni possibilità di trasformazione e che non rientrano nella nozione di strumento. Non vi rientrano neppure strumenti che possono sparare a salve, ma non hanno aspetto di arma!
La norma procede infatti dicendo che solo quelli in metallo (ferro, alluminio, zama, ecc.) devono avere la canna completamente ostruita la quale e quindi non deve poter sparare munizioni a salve o a palla; inoltre la canna deve essere chiusa da un tappo rosso inamovibile. Una scemenza tecnica perché se la canna è interamente ostruita, cioè piena, non vi è spazio per metterci un tappo né ragione di metterlo! Basta un po’ di vernice rossa. Il fatto che in uno strumento di plastica vi siano dei meccanismi in metallo è irrilevante; in esso la canna ovviamente non può mai essere in metallo.
Prosegue poi il comma stabilendo che gli strumenti da segnalazione acustica in metallo e riproducenti armi, destinati cioè a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
Ma quale è la differenza rispetto agli strumenti che non sono in grado di sparare cartucce? Stando alla lettera della legge i primi devono avere la canna piena, non poter camerare cartucce, avere il tappo rosso che occlude la canna; le armi da segnalazione acustica devono avere la canna occlusa da un inserto e il solito tappo non estraibile, ma che non deve necessariamente occludere la canna. Sembra proprio che si intendesse dire che in un’arma a salve lo sfogo dei gas può avvenire anche attraverso la canna. Il termine inserto non indica una occlusione totale e corrisponde all’uso internazione di inserire spinotti o restringimenti che impediscono solo il passaggio di corpi solidi.
Rimangono al di fuori della regolamentazione appena vista quegli strumenti che usano cartucce a salve ma non hanno aspetto di arma; nulla vieta quindi di fare una penna pistola a salve; dovrà avere la canna non idonea a sparare corpi solidi, ma potrà avere le sfogo anteriore dei gas e non dovrà avere il tappo rosso! Però non può essere una lanciarazzi!
È chiaro poi che il legislatore intendeva riferirsi a riproduzioni armi leggere, usabili per minacciare; il tappo rosso non si deve mettere su di un bazooka o un cannone disattivati!
Anche per le softair sono stabilite norme speciali: non sono armi, ma strumenti, e la canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Perciò per esse nessun tappo rosso. Devono avere potenza non superiore ad un Joule e non possono essere vendute a minori di 16 anni (norma efficacissima, quanto quelle che vietato di vendere ai minori alcool o sigarette!).
Circa la trasformabilità la norma europea ha precisato che essa deve essere impossibile mediante l’impiego di normali attrezzi da hobbista. Si ha intrasformabilità quando la trasformazione richiederebbe attrezzi e capacità tali da consentire comunque la costruzione di un’arma di efficienza analoga a quella ottenibile con la trasformazione oppure quando la trasformazione darebbe comunque un risultato così rudimentale da essere ottenibile anche senza prendere come base l’arma giocattolo.
La Direttiva Europea ha opportunamente stabilito che l’impossibilità di aumentare la potenza va riferita solo alle armi da fuoco. Nelle armi ad aria compressa ciò è sempre possibile e inevitabile e il legislatore italiano si è sbagliato.
Il risultato di queste sofisticherie è riassunto in questa tabella
Strumenti con aspetto di arma
Tipo | Canna | Tappo | Intrasformabili |
In metallo, ma inerti | Completamente occlusa | Si, inamovibile e occludente | Sì |
In metallo a salve | Occlusa solo con inserto | Sì, inamovibile ma non occludente | Sì |
Non in metallo, inerti | Nessun obbligo | No | Per natura |
Softair in metallo ad aria compressa | Nessun obbligo | Colorazione canna | Sì (contro la Dir. europea!) |
Giocattoli non metallici per bambini con potenza inferiore ad 1 Joule, purché non ad aria compressa | Nessun obbligo | No | Per natura |
Armi a salve senza aspetto di arma | Nessun obbligo | No | No |
Softair non in metallo e non ad aria compressa | Nessun obbligo | No | Per natura |
Lanciarazzi – armi comuni | Nessun obbligo | No | No |
Il D. L.vo 204/2010 ha inserito “gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma “ e cioè gli strumenti riproducenti armi fra le armi improprie che si possono portare solo per giustificato motivo; disposizione stravagante perché la funzione e giustificazione dello strumento è in esso stesso. Il giocattolo serve per giocare, la scacciacani serve per tener lontani cani aggressivi, lo strumento da segnalazione acustica serve per fare segnali in caso di necessità o per spaventare un aggressore e quindi l’uscire di casa con uno di questi strumenti o portarlo in auto è sempre e necessariamente una attività giustificata. È l’unico caso di uno strumento non idoneo ad offendere che viene incluso fra le armi improprie!
A complicare ulteriormente al materia provvederà un regolamento ministeriale.
(Articolo già pubblicato su Armi e Tiro, aprile 2012)
email - Edoardo Mori |
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