Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge stupefacenti 49/2006 e porto d'armi

Legge n. 49 del 21 Febbraio 2006, G.U. n. 48 del 27 Febbraio 2006 suppl. ord.. Testo coordinato G.U. n. 48 del 27 Febbraio 2006 suppl. ord. - Art. 4-ter
1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:


«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
   a) ......
   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
    .......
  2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

NOTA
La nuova legge prevede che chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti anche per uso personale e in dose non punibile venga sottoposto, tra l'altro, alla sanzione amministrativa della sospensione della licenza di porto d'armi da un mese ad un anno o del divieto di conseguirla per lo stesso periodo, se ancora non ce l'ha.
In altre parole a seguito della segnalazione della P.G. il prefetto provvede ad irrogare la sospensione o il divieto, determinando la durata della misura.
A prima vista si potrebbe ritenere che siccome la legge parla solo di licenza di porto d'armi, il fatto di farsi le "canne" non incide sul possesso di armi e che comunque dopo trascorso il periodo di sospensione, la licenza di porto deve essere restituita.
Opinione errata perché rimane fermo il potere discrezionale del prefetto o del questore di valutare l'affidabilità del soggetto in relazione a tutte le informazioni in suo possesso.


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