Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Nuovi termini evasione pratiche (DPCM 21-3-2013 nr. 58)

Si veda TABELLA COMPLETA DI TUTTI I TERMINI

e anche i precedenti scritti
http://www.earmi.it/diritto/leggi/Nuovi%20termini.htm (regolamento di attuazione 10 ottobre 2012 n. 214 (G.U. 10-12-2012 n. 287)) e
http://www.earmi.it/diritto/leggi/termini1.html (commento dr. Vicari),

Anche questo decreto non fa che confermare di essere solo un ignobile strumento per consentire agli uffici di dormire sulle pratiche, senza alcun riguardo per gli interessi dello Stato, dell’economia, del cittadino. E conferma il sospetto che questi provvedimenti li facciano scrivere a qualche usciere.
Basti considerare che per giustificare termini di ben quattro o sei mesi per pratiche evadibili in una settimana si sostiene che occorre sentire il parere della Commissione Consultiva! Dove potevano ignorare che la Commissione  delle Armi ed esplosivi è stata abolita con con le leggi sulla Spending Rewiew (art. 12, comma 20, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012) e che essa ha tenuto l'ultima seduta il 3 settembre 2012? Ma ovviamente al Ministero dell’Interno ove non guardano le leggi, ma (talvolta) solo le proprie circolari!
Molte motivazioni sono chiaramente fasulle ed aria fritta: come si può scrivere che per concedere licenza di collezioni di armi, che per il legislatore è cosa meno impegnativa della detenzione di armi, tanto che non occorre neppure l’accertamento della capacità al maneggio armi, si prevede un termine di ben 120 giorni perché “ è necessaria la verifica dei requisiti di legge”. Ma quali requisiti occorre mai accertare? Il richiedente possiede già armi, quindi la questura sa già se è che è sano di mente e che sa maneggiare le armi e non vi è altro da accertare; unica cosa da stabilire sono le misure di scurezzA e non ho mai visto fare un sopralluogo presso l’abitazione del richiedente. Quindi l’unico accertamento che possono fare è su quando il funzionario avrà voglia di pensare  ad evadere la pratica.
E con simili finte e bambinesche motivazioni, costituite da vuote parole dietro alle quali vi è il nulla, si prendono per i fondelli i cittadini e si scrive un decreto affetto da svariate nullità!
Ecco il testo del provvedimento in PDF (solo parte relativa ad armi ed esplosivi).

 

 


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