Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 6 aprile 2016 sul regolamento europeo sulla disattivazione di armi

OGGETTO: Regolamento di esecuzione (CE) 15/1272015, n. 2015/2403  della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul Regolamento dì esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche dì disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, in vigore dal 1*8 aprile p,v.(G.U.C.E. del 19/12/2015 – All. 1).
Al riguardo, si rappresenta che è in corso di emanazione il decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale viene data attuazione alle disposizioni del Regolamento in parola.
Considerata l’imminente decorrenza dei termini di entrata in vigore del Regolamento (8 aprile 2016), si ritiene opportuno, con la presente circolare, evidenziare il campo di applicazione e le principali innovazioni introdotte dal provvedimento comunitario.
Le nuove disposizioni non si applicano alle armi da fuoco di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell’Allegato 1 alla direttiva 91/477/CEE qualora disattivate prima della data di entrata in vigore del Regolamento, salvo che le armi medesime siano trasferite ad altro Stato membro o immesse sul mercato. Si evidenzia che per “immissione sul mercato”, secondo quanto è emerso in sede comunitaria, deve intendersi qualunque tipo di cessione, ivi compresa quella a titolo gratuito o ereditario.
Il Regolamento, che definisce nuove modalità di disattivazione delle armi appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'Allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla Direttiva 2008/5 WCE, introduce, in particolare:

  1. nuove specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco, come individuate nell'Allegato I al Regolamento medesimo;
  2. L'obbligo di verifica dell'avvenuta disattivazione da parte di una “autorità competente”, che dovrà apporre sulle armi disattivate e loro parti una specifica “marcatura” (Allegato II del Reg.) e rilasciare al proprietario dell’arma un “certificato di disattivazione” (Allegalo III del Reg.).

Quanto alle nuove specifiche tecniche di disattivazione, a decorrere dall'8 aprile p.v., le stesse andranno a sostituire quelle individuate dalla circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, nella parte relativa alle “Prescrizioni tecniche” per la disattivazione.
Riguardo al!’“Autorità” demandata alla verifica dell'avvenuta disattivazione - secondo le (nuove) specifiche tecniche - la stessa è stata individuata nel Banco Nazionale di Prova, al quale l'arma disattivata dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dal Banco stesso.
Relativamente ai soggetti abilitati ad effettuare la disattivazione, si confermano quelli già individuati con la soprarichiamata circolare del 20 settembre 2002, a cui si aggiunge lo stesso Banco di Prova.
Con riguardo alle modalità procedurali da osservare, si fa presente che, a seguito del rilascio del certificato di disattivazione da parte del BNP, l’interessato deve procedere alla comunicazione dell’intervenuta trasformazione dell’arma all’Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei Carabinieri presso il quale Parma era stata denunciata, ai sensi dell’art. 58, primo comma, Reg. Esec. T.U.L.P.S., anche al fine della conseguente variazione al Centro elaborazione dati. Alla comunicazione. l’interessato dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente tutte le informazioni del certificato di disattivazione.
Il proprietario dell'arma da fuoco disattivata dovrà conservare il certificato senza limiti temporali.
Se l'arma da fuoco disattivata è immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione.
Per il resto, si confermano le “Disposizioni procedurali"  per la disattivazione delle anni, indicate con la più volte richiamata circolare del 20 settembre 2002.
Da ultimo, si fa presente che il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 in parola stabilisce che le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate dal certificato di disattivazione. Inoltre, è riconosciuto il certificato di disattivazione rilasciato da un altro Stato membro se questo soddisfa le prescrizioni del Regolamento medesimo. Il trasferimento di armi disattivate verso uno Stato membro che abbia introdotto misure supplementari, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, può essere subordinato a richiesta di prova, da parte di quello Stato, che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel suo territorio siano conformi a tali misure supplementari.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Le SS.LL sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare - che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato - nei modi ritenuti più opportuni.
Si fa riserva di comunicare l'avvenuta emanazione del Decreto del Ministro in premessa richiamato.

Nota

A solito il ministero non ha perso l'occasione di scrivere qualche bischerata ogni volta che non può  limitarsi a copiare ciò che hanno fatto altri.
Scrive infatti: Si evidenzia che per “immissione sul mercato”, secondo quanto è emerso in sede comunitaria, deve intendersi qualunque tipo di cessione, ivi compresa quella a titolo gratuito o ereditario.
Ma quando mai? Ma da dove è emersa questo notizia falsa? È forse una informazione riservata data da un usciere europeo ad un usciere italiano? La materia è regolata ampiamente dalla "Guida relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria elaborata in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell' «approccio globale», leggibile da chiunque in internet, e da cui si ricava quanto segue (testo preso dal sito http://www.ideegroup.it/:
IMMISSIONE SUL MERCATO
In merito alla definizione di Immissione sul mercato e di marcatura CE riportiamo qui di seguito alcuni stralci della "Guida relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria redatta dalla Commissione Europea.

La prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto contemplato dalla direttiva, per la sua distribuzione e/o impiego sul territorio della comunità.
Osservazioni
L’immissione sul mercato determina il momento in cui il prodotto passa dalla fase di fabbricazione sul mercato comunitario a quella della distribuzione e/o di impiego sul territorio della Comunità. Considerato che l'immissione sul mercato si riferisce soltanto alla prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario per la distribuzione e l'impiego sul territorio della comunità, sono contemplati dalla direttiva soltanto i prodotti nuovi (1), fabbricati nella Comunità e i prodotti nuovi (o rimesso a nuovo) o usati importati da paesi terzi.
L'immissione sul marcato comunitario può essere effettuata dal produttore stesso o da un mandatario stabilito nella Comunità o, infine, dall'importatore del prodotto (cfr. punto 5).
La messa a disposizione concerne:
- la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della proprietà del prodotto o il trasferimento fisico del prodotto, dal fabbricante (/dal mandatario stabilito nella Comunità /dall'importatore) a chi effettua la distribuzione del prodotto sul mercato comunitario oppure il suo trasferimento al consumatore o all'utilizzatore finale nell’ambito di una operazione commerciale a titolo oneroso o gratuito, qualunque
sia l’atto giuridico alla base di tale cessione (vendita, prestito, affitto, leasing, dono o qualsiasi altro atto giuridico a carattere commerciale). Al momento della cessione, il prodotto deve essere conforme alle disposizioni della direttiva.
- l'offerta di cessione qualora il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità) o l'importatore offra, nella propria catena commerciale di distribuzione, un prodotto per la cessione diretta al consumatore o all'utilizzatore finale. Il prodotto devo essere sin da questo momento conforme alle disposizioni della direttiva.
Non vi è immissione sul mercato nel seguenti casi:
- cessione del prodotto dal fabbricante di un paese terzo al suo mandatario stabilito nella Comunità, incaricato per mandato dal fabbricante di svolgere le pratiche necessarie e renderlo conforme alla direttiva per immetterlo sul mercato comunitario;
- importazione nel mercato comunitario in vista della riesportazione, per esempio sotto il regime del traffico di perfezionamento;
- cessione di un prodotto fabbricato in territorio comunitario in vista della sua esportazione in un paese terzo;
- esposizione del prodotto durante una fiera o una mostra.
Quando un fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o l'importatore offre su catalogo un prodotto contemplato dalla direttiva, l'immissione sul mercato avviene soltanto al momento della prima effettiva messa a disposizione dei prodotto.
A partire dalla data fissata della direttiva per l’applicazione totale delle sue disposizioni da parte degli Stati membri, nasce l'obbligo di immettere sul mercato comunitario soltanto i prodotti conformi alle sue disposizioni e l'obbligo degli Stati membri di non ostacolarne, vietarne, limitarne o intralciarne l'immissione sui marcato o la messa in servizio, prendendo tutte le misure necessarie affinché tali prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio soltanto so non derogano alle disposizioni della direttiva.
Per contro, la direttiva non è applicabile ai prodotti già immessi sul mercato prima di tale data (quando non contiene disposizioni concernenti la messa in servizio). Se la direttiva contiene tali disposizioni non è applicabile al prodotti già messi in servizio prima della data in questione.
Le direttive possono introdurre un periodo transitorio con lo scopo di consentire, generalmente per un certo lasso di tempo, di continuare a fabbricare o immettere sul mercato e/o mettere in servizio prodotti conformi alla regolamentazione nazionale in vigore alla data di applicazione delle direttiva in questione (cfr. doc. certif. 92/5).
In mancanza di una disposizione esplicita nella direttiva concernente le scorte, la presenza del prodotto nei magazzini del fabbricante o dell'importatore non costituisce immissione sul mercato.
L'immissione sul mercato si riferisce ad ogni singolo prodotto, esistente fisicamente e finito, contemplato dalla direttiva, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui è stato fabbricato e dal fatto che si tratti di una produzione all'unità o in serie.
Alcune direttive prevedono disposizioni esplicite concernenti i componenti o i prodotti destinati ad essere assemblati o incorporati in prodotti contemplati dalle direttive.

Perciò, in barba al Ministero, è certo che le armi disattivate in passato possono essere cedute fra privati, ereditate o donate, senza bisogno di formalità alcuna.

Altra bischerata è quella che rimane in vigore l'obbligo, previsto nelle disposizioni procedurali del 2002, di classificare le armi prima di demilitarizzarle e l'obbligo di denunziarle dopo averle demilitarizzate.
Obbligo che era già  illegittimo del 2003 (le circolari e i decreti non possono inventarsi obblighi a carico del cittadino) e che contrasta con il regolamento europeo rivolto a consentire la libera circolazione delle armi disattivate.

8 aprile 2016

 

Si veda ora il regolamento 8 aprile 2016 che rende superflua la presente circolare e la rettifica al Regolamento di cui GU Europea L 300 del 27.11.2018, pagg. 13–14 (IT).


 

 

 

 


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