Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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La nuova Commissione Consultiva per le Armi 2006- 2011

E' stata nomina a maggio la nuova Commissione Consultiva per le armi che resterà in carica per cinque anni.
I membri effettivi sono:
Dr. Mario Licciardello, Presidente
V.Prefetto Alberto Pazzanese, in rappresentanza del Ministero
P. Dirigente della PS Antonio Ciolfi, in rappresentanza del Ministero
Ten. Col. Benigno Riso, in rappresentanza Ministero della difesa
Ten. Co. Donato D'Orsi, designato dall'Arma dei Carabinieri
Ing. Antonio Girlando, designato da Ministero attività produttive
Dr. Aldo Doria, designato da Ministero attività produttive
Dr. Carlo Peroni, in rappresentanza ANPAM
Sign. Bartolo Tanfoglio, in rappresentanza ANPAM
Sign. Edgardo Fegro, in rappresentanza Confcommercio
Dr. Angelo Pedersoli, in rappresentanza Consorzio Armaioli Bresciani
Dr. Salvatore Piccirillo, in rappresentanza delle Dogane
Ten. Col. Alfonso Amaturo, in rappresentanza Guardia di Finanza
Col. Vincenzi Pulcini, esperto in balistica
Sign. Alberto Bassano, esperto in balistica
Ing. Manlio Averna, esperto in balistica
Prof. Glauco Angeletti, esperto armi antiche
Molti nomi sono conosciuti ed hanno già fatto, bene o male, parte della Commissione, alcuni sono nuovi e tutti da scoprire.
A tutti l'augurio di lavorare bene e con coscienza e l'invito ad avere ben chiare le idee sui loro compiti per evitare quelle nefandezze giuridiche, sfociate in veri e proprie abusi, che hanno caratterizzato alcune decisioni della precedente Commissione.
Mi si consenta, a me che sono stato per dieci anni l'unico giurista competente in materia di armi della Commissione, di ricordare quali sono i compiti e i diritti del membro della Commissione e quali sono le regole giuridiche che essa deve seguire.
1) Ogni membro è autonomo e indipendente di fronte al Ministero dell'interno (può darsi che debba rispondere delle proprie opinioni all'ente che lo ha designato o che rappresenta). Se quindi un membro si dimostra succubo di fronte alle richieste o pretese o desideri del Ministero, non fa il suo dovere e dimostra di essere entrato nella Commissione non per meriti, ma per raccomandazioni, oppure di essere lì per fare i suoi interessi personali.
2) Da sempre il Ministero cerca di usare la Commissione come un suo strumento. Terrorizza i membri affermando che essi devono mantenere il segreto sulle pratiche, ma si dimentica di dire che il segreto riguarda fatti relativa a privacy o a interessi economici-industriali. Non vi è certo il segreto sulle questioni giuridiche e sulle dichiarazioni del membri, visto che la legge sulla trasparenza impone di comunicare agli interessati tutti gli atti di una procedura amministrativa, e tantomeno sulle "porcheriole" fatte per favorire amici o danneggiare nemici.
Terrorizza i membri affermando che essi sono responsabili per le opinioni espresse: una commissione non è mai responsabile se non si trasforma in una associazione per delinquere. Ogni membro esprime pareri “in scienza e coscienza” e responsabile dell'atto amministrativo basato sul parere della Commissione è solo il funzionario del ministero.
3) Il verbale delle sedute è cosa della Commissione e non del Ministero e i membri che lo firmano sono tenuti a controllare che esso sia completo e che riporti adeguatamente le dichiarazioni espresse dai singoli membri e le decisioni adottate. Se il verbale non è corretto non deve essere firmato da chi non lo condivide e questi ha il diritto di aggiungere in nota le proprie contestazioni. Oppure può rendersi corresponsabile di un falso (nei nostri tempi ci vuole così poco a registrare ciò che viene detto ed a provare che il verbale non è onesto!).
4) I membri della Commissione non sono affatto tenuti a seguire i suggerimenti giuridici e tecnici del Ministero, che è lì per riceverne e non per darne, ma devono cercare di ragionare con la testa propria.
Come ho detto, la precedente Commissione ha ricevuto informazioni giuridiche false e fuorvianti e si è comportata come se essa non fosse tenuta al rispetto delle precedenti decisioni. In Commissione si è sentito dire più volte che essa doveva elaborare nuovi criteri: nulla di più falso e fuorviante; la Commissione deve applicare la legge sulle armi e le leggi sulle procedure amministrative, ma non ha alcun potere discrezionale di stabilire quali armi ammettere e quali proibire perché lo ha già stabilito la legge.
La realtà è che il lavoro della Commissione Consultiva, dal 1979 in poi, è unitario e che, per principi basilari di diritto amministrativo, non si può fare a meno di tener conto del passato.
La legge 110/1975 è del tutto chiara: la classificazione di un'arma come arma comune è definitiva e non si può tornare sulla decisione presa. Se si è deciso che il cal. 9 corto è comune e che tutte le pistole in calibro 9 corto sono comuni, questa è una decisione con rilevanti effetti economici (armi importate, prodotte, acquistate, detenute) e nessuna autorità amministrativa può cambiarla; solo una nuova legge può far diventar proibita una pistola cal. 9 corto. E ciò vale per tutte quelle decisioni che hanno riguardato numero di colpi, caricatori, dimensioni, ecc. Il negare la catalogazione di un'arma quando un'arma con analoghe caratteristiche è stata invece catalogata è atto illecito, fonte di responsabilità patrimoniale per il ministero e per il funzionario. E siccome la Commissione esiste per consigliare bene il ministero, il dovere del membro è di dare consigli corretti e non quelli che si aspetta la mente bacata di qualche funzionario.
Se per venti anni si è deciso che tutti i revolver sono armi comuni, qualunque calibro essi impieghino, è una nefandezza giuridica e logica cercare di sostenere il contrario.
5) La commissione può trovarsi di fronte a muri giuridici o di fatto, difficili da superare. Ad esempio la Cassazione, ancorata a massime tradizionali in cui il revolver mod. 89 potrebbe essere da guerra per la sua straordinaria micidialità, così come ha rifiutato di applicare il reg. al TULPS del 1940 in cui chiaramente si diceva che tutti i revolver sono armi comuni, così ora, con altrettanta ottusità giuridica, si rifiuta di prendere atto che la legge del 1990 sul materiale di armamento ha detto in modo inequivocabile che tutte le pistole semiautomatiche sono armi comuni da sparo. Ebbene, la Commissione deve attenersi alle leggi e non alle sentenze della Cassazione, perché questo è il potere che le ha dato la legge, e deve decidere secondo sua scienza; ed è probabile che un militare o un perito balistico (almeno se ha fatto il servizio militare!) si intendano di armamento più della Cassazione!
Ricordo nuovamente ai membri che se la Commissione decide che un'arma è comune e il Ministero adotta la decisione catalogando l'arma, la decisione non può più essere messa in discussione dai giudici ed è definitiva.
5) Mi rendo conto che di fronte a certe armi i membri possono essere perplessi sulla opportunità di catalogarle e metterle in circolazione. Ma il problema non è loro, ma del legislatore. Questo del tutto stupidamente, volendo restare attaccato a concezioni ottocentesche, ha voluto distinguere tra armi da guerra e armi comuni, senza rendersi conto che per le armi leggere il confine può essere incerto e sfuggente. Un legislatore saggio avrebbe elencato le armi consentite al semplice cittadino e avrebbe scritto che tutte le altre erano proibite; purtroppo non lo ha fatto, ma la Commissione non può risolvere questo problema; essa deve solo stabilire se un'arma è da guerra o comune, secondo la volontà scritta nella legge e non secondo le fisime dei funzionari del Ministero i quali, molto spesso, passano come meteore ad altri compiti! Il membro esprime il suo onesto parere e poi il ministero fa quello che vuole, assumendo la responsabilità di pagare i danni se rifiuta la catalogazione di un'arma che invece andava catalogata (mi si dice sia già accaduto).


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