Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 3 novembre 2015 sui caricatori nelle armerie

Circolare 3-11-2015, n. 557/PAS/U/015981/10171(1) Denuncia di detenzione di caricatori eccedenti i limiti di capienza consentiti ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, da parte dei relativi fabbricanti privi di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S. - Chiarimenti.

L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) ha chiesto chiarimenti circa l’obbligo, per i meri fabbricanti di caricatori privi di licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S., di provvedere, ai sensi della vigente normativa, alla denuncia di detenzione di quelli eccedenti il limite di capienza consentito dall'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, il comma 3-septies dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, ha modificato l'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungendo, al primo comma, il periodo: La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Il successivo comma 3-novies ha disposto che Chiunque a decorrere a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla  denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denunzia previste dal medesimo articolo denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

Pertanto, entro la data del 4 novembre p.v., chiunque detenga esemplari di caricatori in parola sarà obbligato a denunciarne la detenzione all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, o per via telematica nelle forme previste.
Il suddetto decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, ha, altresì, modificato l’art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungendo al primo comma il seguente periodo: Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo; pertanto, coloro i quali operano con una licenza di cui all’art. 31 TULPS, non dovranno effettuare la denuncia di detenzione in parola.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, anche se il tenore letterale delle richiamate disposizioni sembrerebbe sottoporre all’obbligo di denuncia, oltre che i privati detentori di caricatori “non conformi”, anche i meri fabbricanti dei caricatori medesimi, quando sono privi della licenza di cui all*art. 31 T.U.L.P.S., una lettura logico-sistematica della normativa medesima conduce, invece, a diverse conclusioni.
Va, infatti, considerato che, le suindicate recenti novelle si inseriscono in un quadro normativo consolidato introdotto dal T.U.L.P.S. (art. 38) e dal Relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare l’art. 57), che ha costantemente sottoposto all’obbligo di denuncia di detenzione i soli privati e non anche i fabbricanti.
Ed invero, l’espressione utilizzata nell’art. 38 T.U.L.P.S. “Chiunque detiene . . . deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità . . . omissis ”, rappresenta un concetto riconducibile al privato detentore e non anche al fabbricante di caricatori di cui all’art. 38 medesimo, la cui custodia è limitata allo stoccaggio per poi fame commercio e non è finalizzata all’uso degli stessi (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 9 luglio 1983, n. 6387 e Cass Pen, Sez. 1,11 febbraio 1984, n. 1218).
In tale ottica va, dunque, interpretato anche il tenore letterale di cui al suindicato art. 3, comma 3-novies del D.L. 7/2015 (Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015), il quale, inserito in un generale provvedimento antiterrorismo, costituisce - come peraltro si evince dalla rubrica dello stesso art. 3 - un’integrazione (e non una sostanziale modifica) della disciplina delle armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, prevedendo, in tal senso, un’attività di monitoraggio e controllo dei caricatori eccedenti i limiti consentiti detenuti sul territorio da parte dei privati, previo obbligo di denuncia alle competenti autorità di P.S entro il 4 novembre p.v..
Inoltre, deve, da ultimo, considerarsi che un approccio ermeneutico “letterale” (Chiunque detiene”) del dettato normativo in parola ed in tal senso riferito oltre che ai privati cittadini anche agli operatori che svolgono attività imprenditoriale, artigianale o simili (privi di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.), potrebbe costituire, di fatto, per questi ultimi, una situazione di inapplicabilità normativa, atteso che un’attività commerciale di fabbricazione e conseguente commercializzazione di prodotti in genere (nel caso di specie di caricatori eccedenti i limiti consentiti) costituisce, in tutta evidenza una situazione “dinamica”, ovvero soggetta a possibili, costanti mutamenti anche nel ristretto arco temporale {entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità) previsto dall’art. 38 T.U.L.P.S., con la conseguenza che detti operatori dovrebbero presentare la denunzia di variazione in aumento o decremento dei caricatori in giacenza con cadenza pressoché quotidiana.
Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che la denuncia di detenzione dei caricatori soggetti a tale obbligo, ai sensi dell’art. 3, comma 3-novies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, incomba nei confronti dei soli privati detentori e non anche per gli operatori in questione che, nell’ambito dell’attività produttiva, tengano in giacenza i caricatori medesimi in attesa di essere immessi sul mercato, secondo quanto riscontrabile dalla relativa documentazione amministrativo-contabile.
Inoltre, codeste Questure potranno acquisire dagli operatori in argomento, che svolgono la loro attività nel territorio di competenza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale l’interessato dichiari di essere impegnato stabilmente alla fabbricazione di caricatori per armi comuni da sparo, ivi compresi quelli eccedenti i limiti consentiti di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e, comunque, non destinati ad armi automatiche o altre armi da guerra o tipo guerra.
Si ricorda, infine, che, ove trattasi di caricatori destinati all’esportazione, la nomenclatura combinata che viene riportata sulla bolla doganale relativa ad ogni esportazione di caricatori soggetta a controllo, mette in evidenza la tariffa 93051000 (parti ed accessori di rivoltelle o pistole) o la tariffa 93052000 (parti ed accessori di fucili o carabine da caccia o da tiro sportivo).

 

NOTA
L'estensore della circolare ha fatto un gran fatica per sfondare porte aperte, forse tratto in inganno dallo stesso quesito postogli in cui si solleva un dubbio inesistente!
Chi è titolare di licenze per fabbricazione, importazione o commercio di armi ex art. 31 TULPS non deve mai procedere a denunzia di ciò che detiene per il semplice motivo che egli è soggetto ad un obbligo ben più severo della denunzia: egli è obbligato a tenere il registro giornaliero di PS in cui deve caricare e scaricare ogni arma e ogni parte finita di arma. Quindi tutto il  discorso su chi sia tenuto alla denunzia non aveva ragion d'essere: la risposta era "perché lo dice il TULPS dal 1931 e nessuno si è mai fatto venire dubbi assurdi". Diventa quindi ridicola la spiegazione secondo cui gli operatori non sarebbero in grado di stare dietro ai movimenti  delle armi e loro parti entro 72 ore. Ma se devono farlo in giornata e lo hanno sempre fatto senza problemi, visto che comunque un inventario della ditta lo devono detenere!  
Quindi la domanda da porsi era diversa e cioè: visto che i detentori di caricatori non a norma li devono denunziare, ne deriva forse l'obbligo per gli operatori di registrare i loro movimenti sul registro di PS? Ed era facile rispondere Ma non l'hai letta la frase della legge in cui si dice: le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori?
Come dire che la legge continua a considerare i caricatori non a norma come del tutto liberi, salvo che per il privato detentore! Già che c'erano potevano anche rispondere al quesito ma l'armiere deve rilasciare una dichiarazione di acquisto al cliente in modo che egli possa fare la denunzia? La risposte avrebbe dovuto essere che in teoria nessuna norma prescrive ciò e che il privato può tranquillamente dichiarare egli stesso nella denunzia di aver acquistato il caricatore  presso l'armeria tal dei tali; e se il funzionari non gli crede, è lui che deve andare a controllare. In pratica è bene facilitare la vita ai clienti e mettergli in mano un pezzo di carta che tenga buono il Cerbero addetto a ricevere la denunzia (Cerbero era un cane da guardia con tre teste; immaginare un funzionario di PS con tre teste mi pare cosa futuristica!)
Una perla della circolare è il prevedere da parte dei fabbricanti una autocertificazione che essi producono anche caricatori, Ma questo significa proprio voler violare le norme di legge ad ogni costo. Se la legge dice che sono liberi per tutti salvo che per il detentore finale e che chi ha licenza ex art 31 TULPS non deve osservare altri adempimenti oltre la licenza, ciò significa:
- che la produzione e importazione dei caricatori non a norma è libera per chi ha licenze di PS;
. che è insensato richiedere che chi ha una licenza per svolgere una certa attività debba anche autocertificare … che la svolge!
Altrettanto incomprensibile la norma sulla esportazione dei caricatori "soggetti a controllo". Quale controllo; se in tutta l'Europa sono accessori del tutto liberi e sono del tutto liberi anche in Italia salvo che per  i detentori finali, di quali controlli vanno blaterando?

Rimane il quesito di base se i caricatori non a norma possano essere prodotti da chi non ha licenza ex art. 31. Il Ministero dice che è possibile, ma credo proprio che si sbagli. Come può essere libera la produzione senza controllo di oggetti che sono proibiti? Forse che si possono produrre liberamente i silenziatori? Io direi che sono liberamente producibili i caricatori a norma e quelli non a norma destinabili ad armi sportive; però chi produce questi ultimi deve denunziarne la detenzione entro 72 ore. Che ci azzecca l'autocertificazione?

Con idee così poco chiare sul diritto delle armi si comprende come dal Ministero possano uscire solo norme di legge insensate, dannose e controproducenti.

13-11-2015

 

 

 


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