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CIRCOLARE Ministero dell'Interno 9 gennaio 1998 n. 559/C-50.005-A-77(98) - Classifica penna spray con principio attivo "CAPSICUM".

Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla classifica di una penna in grado di erogare estratto dei frutti di capsicum sotto forma di spray.

A1 riguardo si rappresenta che la ditta "ELLE ENNE S.r.1.", con sede in Milano, ha chiesto di sottoporre all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi un prototipo di penna spray modello SAFEGUARD S (forma esterna: cilindrica; lunghezza: mm 136, circonferenza: mm 40; peso: gr 50; ad aria compressa: gr 31,35; principio attivo: CAPSICUM gr. 2,48 ­ peso netto complessivo della sostanza spray: gr 33,83) ­ prodotta dalla ditta SPRING TIME con sede in TAIPEI ( Cina).

Lo strumento funziona sia come una normale penna stilografica che come erogatore di una piccola quantità di estratto dei frutti di CAPSICUM, sotto forma di spray, contenuto in una ridotta cavità all'interno del corpo della penna.

I1 Consesso nelle sedute del 27 febbraio 1997 e 26 marzo 1997, esaminato il prototipo dello strumento in questione e tenuto conto delle anzidette caratteristiche, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che lo stesso non è classificabile arma comune in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Pertanto, il predetto strumento potrà essere liberamente commercializzato purché conforme per morfologia e caratteristiche al modello sopra descritto.

Con l'occasione si informa, altresì, che nessun altro prodotto similare è stato a tutt'oggi declassificato dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Nota : si veda quanto scritto nella circolare del 10 dicembre 1997. La decisione è giusta nella sostanza, ma purtroppo la Commissione non ha alcuna legititmazione a classificare questo tipo di strumenti; perciò la sua decisione è un autorevole parere che non vincola il giudice, il quale può decidere in modo diverso; la circolare dle Ministero può servire, nella migliore delle ipotesi, solo a far venir meno il dolo di chi abbia acquistato lo strumento posto in libera vendita.

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