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CIRCOLARE 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D (1). Gazzetta Ufficiale del 15-10-1996
Art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tasse sulle concessioni governative, soppressione. Modalità di rinnovo delle licenze di polizia

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art. 3, comma 138, prevede che, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, "le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'arma, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi ..".

Per quel che concerne le autorizzazioni il cui rilascio rientra nella competenza delle autorità centrali e periferiche di questa Amministrazione, sono pertanto dovute, nella misura a fianco di ciascuna riportata, le tasse sulle concessioni governative solo per gli atti e provvedimenti indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995 (con il quale è stata sostituita la tabella allegata al citato decreto ministeriale 20 agosto 1992 e sue successive modificazioni), emanato in conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 138, della richiamata legge n. 549/1995:

Art. 1:

- lettera a), rilascio del passaporto ordinario per l'estero, L. 60.000;

- lettera b), rilascio di passaporto collettivo, per ogni componente il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10), L. 4.000.

Art. 4: Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati L. 170.000.

Art. 5: Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa annuale di rilascio e di rinnovo), L. 250.000.

Art. 6: Autorizzazione all'esercizio di case da gioco (tassa di rilascio e per ogni anno di validità), L. 800.000.000.

Art. 7: Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (tassa di rilascio e per il rinnovo):

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini, L. 600.000;

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati, L. 400.000;

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi, L. 120.000;

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose, L. 120.000;

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, L. 300.000.

Per gli atti ed i provvedimenti elencati nell'allegato A) alla presente circolare, non sono più dovute le tasse sulle concessioni governative, mentre rimangono invariati, ove dovuti, sia per il primo rilascio che per i rinnovi annuali, gli adempimenti relativi al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, elevata nella misura prevista dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

Com'è noto per numerose autorizzazioni di polizia il pagamento della tassa sulle concessioni governative, unitamente agli oneri fiscali o di altra natura fissati per legge, comportava il rinnovo automatico, di anno in anno, del titolo autorizzatorio.

Questa procedura di rinnovo automatico, invece, era esclusa - per ovvi motivi di pubblica sicurezza - per quelle concernenti la fabbricazione, il deposito, la detenzione, il trasporto, il commercio ed il porto di armi, nonché per i prodotti esplodenti ed infiammabili.

Per queste ultime licenze le procedure di rilascio e di rinnovo sono rimaste invariate e pertanto gli interessati, alla scadenza annuale, continueranno a produrre all'autorità competente apposita istanza di rinnovo, corredata della documentazione di rito. Resta tuttavia ovviamente inteso che, per le autorizzazioni indicate nell'allegato A) alla presente circolare, non dovrà più essere pretesa la ricevuta postale attestante l'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, che invece dovrà continuare ad essere richiesta solo per le domande di rilascio e di rinnovo per le licenze di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, nonché per le licenze di porto di fucile, anche per uso di caccia.

Per quel che concerne il rinnovo automatico delle autorizzazioni di polizia - fatta eccezione per le autorizzazioni in materia di armi, esplosivi e prodotti infiammabili, le quali come si è detto erano e rimangono escluse da tale procedura - sono state impartite apposite disposizioni con circolare prot. n. 10.13951/12982.D, in data 27 agosto 1954, successivamente ribadite con circolari n. 10.16208/12982.D.(10) del 3 gennaio 1957, n. 10.17726/12982.D.(4) del 30 novembre 1960, n. 10.10222/12982.D.(10) dell'11 marzo 1961 e n. 10.20607/12982.D.(10) del 26 ottobre 1963.

La suddetta circolare n. 10.13951/12982.D.(10) del 27 agosto 1954, per i motivi che di seguito si indicano deve ora ritenersi abrogata.

Infatti, la prima parte di questa direttiva (punti 1, II e III), concernente una serie di indicazioni relative allo snellimento, alla semplificazione delle procedure ed alla soppressione di tutte le formalità superflue, prima richieste per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, deve ritenersi ora superata, in quanto i principi in essa enunciati sono stati successivamente recepiti dalle norme intervenute in materia di trasparenza, celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

In particolare si richiamano la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i relativi regolamenti di attuazione della stessa legge (decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1994; decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1993; decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 e 9 maggio 1994, n. 411, che hanno modificato le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994 e n. 149 del 28 giugno 1994; decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1994), nonché gli articoli 2, 3, 4, 10 e 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di documentazione amministrativa ed i relativi regolamenti di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1994, ed il decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995).

Con la previsione di cui al punto IV della già ricordata circolare del 1954 veniva invece soppressa la formalità della vidimazione annuale dei titoli di polizia ed introdotto il principio del "rinnovo automatico" degli stessi, di anno in anno, mediante il semplice adempimento da parte dei titolari degli oneri fiscali e di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.

Anche tale procedura deve ritenersi venuta meno per tutte quelle autorizzazioni di polizia (allegato A), per le quali non è più previsto il pagamento della tassa sulle concessioni governative, rimanendo invece ancora vigente per quelle ipotesi per le quali il suddetto tributo è ancora dovuto.

Deve allora concludersi che - ferme restando le disposizioni attualmente vigenti per i passaporti, le case da gioco ed i porti d'arma - rimane in vigore la procedura secondo la quale l'autorizzazione si rinnova automaticamente, previo pagamento annuale della tassa sulle concessioni governative, solo per le licenze di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare:

Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi:

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini;

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati;

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi;

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose;

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi.

Per le autorizzazioni ricomprese nell'allegato A) alla presente circolare (escluse come già si è detto quelle indicate nella Sezione I, recante la rubrica: "Armi - Esplosivi - Gas tossici") si rende necessario individuare una apposita procedura che, lungi dall'imporre incombenze ulteriori a carico del richiedente, consenta all'autorità di avere contezza della volontà dell'interessato di proseguire nello svolgimento di quella determinata attività.

Va infatti osservato che - pur vigendo la disposizione contenuta negli articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento di esecuzione, i quali affermano che la durata delle autorizzazioni di polizia è annuale - si è reso possibile introdurre il più volte citato principio del "rinnovo automatico", poiché con il pagamento della tassa sulle concessioni governative veniva palesato l'intendimento del titolare di richiedere alla competente autorità, anche se solo in modo implicito, la conferma di validità della medesima licenza per l'anno successivo.

Essendo ora venuto meno il suddetto adempimento e dovendo pur sempre tenere presente il contenuto dei suddetti articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento, si rende necessario che i titolari delle licenze di polizia alla scadenza annuale producano una dichiarazione di volontà espressa, dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo.

Tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attività", regolare agli effetti della legge sul bollo, a cura del titolare della licenza potrà essere inviata a mezzo raccomandata all'autorità competente ed in tal caso il timbro postale farà fede circa l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere consegnata a mano ed in questa ipotesi il competente ufficio dovrà rilasciarne apposita ricevuta, previa apposizione del timbro e della data di ricezione su di una copia. Ovviamente - analogamente a quanto già avveniva per la ricevuta attestante il versamento della tassa sulle concessioni governative - al titolo autorizzatorio dovrà essere allegata una copia di tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attività", recante il timbro dell'ufficio abilitato alla ricezione, ovvero dovrà essere custodito anche la ricevuta di accettazione della raccomandata, ove all'espletamento della suddetta formalità si sia provveduto a mezzo posta.

In relazione a tale dichiarazione, anche al fine di assicurare la massima informazione all'utenza, si ritiene indispensabile che nelle licenze di nuovo rilascio venga precisato che il titolo autorizzatorio ha durata annuale (fatti chiaramente salvi i casi in cui sia prevista, per legge, una diversa durata) ed alla scadenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, si intenderà automaticamente rinnovata, solo qualora da parte dell'interessato venga presentata una espressa "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" per l'anno successivo.

Va precisato che, in ossequio ai principi di snellimento e celerità dell'azione amministrativa, introdotti dalla citata legge n. 241/1990, rimane soppressa la formalità della vidimazione annuale del titolo autorizzatorio, prevista dall'art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241/1990, la "dichiarazione della prosecuzione dell'attività" da parte dei titolari delle licenze di polizia viene introdotta unicamente per fini istruttori.

Pertanto, i competenti uffici all'atto della ricezione della dichiarazione in argomento provvederanno allo svolgimento degli opportuni accertamenti, atti a verificare il permanere in capo all'interessato dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, procedendo, in caso di accertamento negativo, all'adozione dei provvedimenti inibitori del caso.

Poiché - come risulta dall'allegato A) alla presente circolare - la soppressione del pagamento della tassa sulle concessioni governative interessa anche numerose autorizzazioni di polizia la cui competenza al rilascio è stata trasferita ai comuni, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i signori prefetti sono pregati di comunicare, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente circolare anche ai suddetti enti locali.

ALLEGATO A)

Atti e provvedimenti ricompresi nel titolo III "Pubblica Sicurezza" - Sez. I, II, III e IV, della Tabella allegata al D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla G.U. n. 196 del 21 agosto 1992, per i quali le tasse di concessioni governative sono state soppresse, ai sensi dell'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

SEZIONE I

Armi - Esplosivi - Gas tossici

Art. 16.

1. Licenza per fabbricare, riparare, raccogliere a fine di commercio o industria o porre comunque in vendita armi non da guerra e loro parti (art. 31 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza di importazione delle armi di cui al comma 1 e loro parti:

a) per ogni arma completa;

b) per ogni parte primaria o essenziale.

3. Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (art. 37 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 17.

1. Licenza per la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di loro parti e di munizioni (art. 28, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931).

3. Licenza per l'importazione di armi, munizioni, uniformi e altri oggetti di cui al commi 1 e 2.

a) per ogni arma completa;

b) per ogni parte primaria o essenziale o per ogni altro oggetto.

4. Licenza per la raccolta o la detenzione di armi, munizioni, uniformi o altri oggetti di cui ai commi 1 e 2 (art. 28, primo comma del citato testo unico n. 773 del 1931).

Art. 18.

1. Licenza per il porto di campionari di armi (art. 36, primo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche (art. 31, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931) o per collezioni di armi comuni da sparo (art. 10, sesto comma, della legge 1 aprile 1975, n. 110).

Art. 19.

1. Licenza per la fabbricazione o la tenuta in deposito di:

a) dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego; polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (art. 46 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773);

b) polveri piriche e altri esplosivi diversi da quelli indicati nella lettera a), compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini; materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti; polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina (art. 47 del citato testo unico n. 773 del 1931).

2. Licenza per la tenuta in deposito di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1 nelle quantità determinate a norma dell'art. 50 del citato testo unico n. 773 del 1931.

3. Licenza per la vendita:

a) di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) di materiale esplosivo di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Licenza per il trasporto di materiale esplosivo di cui al comma 1.

5. Licenza per l'introduzione e il transito nello Stato di prodotti esplosivi di qualsiasi specie (art. 54 del citato testo unico n. 773 del 1931).

Art. 20.

1. Licenza per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale per esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (art. 57 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Autorizzazione per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive e per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del codice della navigazione).

Art. 21.

1. Autorizzazione all'impiego o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 58 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147).

2. Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego, al trasporto o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 4, lettere a), b), c); art. 26 del citato decreto n. 147 del 1927).

SEZIONE II

Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 22.

1. Licenza per rappresentazioni teatrali o per trattenimenti in locali adibiti a teatro (art. 68 del testo unico 18 giungo 1931; n. 773):

a) per non più di 5, rappresentazioni o altri trattenimenti;

b) per più di 6 fino a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti;

c) per 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti.

Art. 23.

Licenza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773), per locali:

- di categoria extra;

- di 1 e 2 categoria;

- di 3 e 4 categoria;

- di altre categorie.

Art. 24.

Licenza ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

1) per dare accademie, spettacoli cinematografici, ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti;

2) per esercitare:

a) corse di cavalli;

b) corse di levrieri;

3) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici:

a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici;

b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al n. 5):

- 1) per gli alberghi e pensioni;

- 2) per tutti gli altri esercizi pubblici;

4) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici:

- 1) alberghi e pensioni;

- 2) altri esercizi pubblici;

5) per effettuare diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive.

Art. 25.

1. Licenza per trattenimenti di carattere nazionale o internazionale di vario contenuto (festival e simili) in luogo pubblico o aperto al pubblico compresi i teatri e cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza per feste da ballo, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931).

3. Licenza per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931).

4. Licenza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto (art. 69 del citato testo unico n. 773 del 1931).

SEZIONE III

Pubblici esercizi

Art. 26.

1. Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):

a) alberghi di lusso;

b) alberghi di 1 categoria;

c) alberghi di 2 categoria e pensioni di 1 categoria;

d) alberghi di 3 categoria e pensioni di 2 categoria;

e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni.

Art. 27.

1. Autorizzazione all'esercizio dei seguenti complessi ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326; legge 17 maggio 1983, n. 217):

a) alberghi ed ostelli per la gioventù;

b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 giugno 1937, n. 975 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni.

SEZIONE IV

Altre autorizzazioni di polizia

Art. 28.

1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931; n. 773):

a) sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315):

1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno;

2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno;

3) in campi corse dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno;

b) sulle corse di levrieri;

c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare.

2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli allibratori delegati ad esercitare le scommesse:

a) sulle corse di cavalli:

1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno;

2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno;

3) in ippodromi dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno;

b) sulle corse di levrieri;

c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare.

3. Licenza di cui al comma 1, per l'esercizio fuori degli ippodromi o luoghi di gara, di scommesse:

a) sulle corse di cavalli;

b) sulle corse di levrieri;

c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare.

4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie delegate dall'U.N.I.R.E. all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli da riversare al totalizzatore.

Art. 29.

2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 30.

1. Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 31.

1. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):

a) con superficie superiore a 500 metri quadrati;

b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati.

2. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di vetture.

Art. 32.

1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica e di altre arti di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni e figure, di scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo o al ciclostile o con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635).

Art. 33.

1. Licenza per l'esercizio di agenzie Pubbliche di prestiti sopra pegni e di altre agenzie affari (art. 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 205 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635).

2. Licenza per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore.

Art. 34.

1. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico compresi i francobolli e le monete da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 36.

1. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi (art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415).

Art. 37.

1. Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà degli associati (art. 133, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza per l'esercizio di attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931).

3. Licenza per l'esercizio di attività di investigazione o ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931).

Art. 38.

1. Dichiarazione di esercizio dell'attività di affittacamere e simili (art. 108 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

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