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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.5692­10089(4).

Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo ­ parere del Consiglio di Stato ­ applicabilità.

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 5591C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.

Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.

Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa amministrazione aveva espresso l'avviso che 1a natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma «atipico», che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo e autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.

Nel parere di che trattasi l'alto consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una "atipicità"» bensi da una "specialità", consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.

D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore e stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.

Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TUI­PS e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza, accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.

Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.

Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.

Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.

La lettura sistematica degli artt. 35 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge n. 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.

Gli artt. 35, 30 comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta all'acquisto, i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma cosi non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacita tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma ­ Cass. Pen., Sez. 1, n. 11609 del 16 dicembre 1982.

Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilscio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p. s., l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).

Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 40 comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.

Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/1992.

Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.

In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.

A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.

La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 5591C.14639­10089(4) del 31 luglio 1992 e n. 5591C.22843­10089(4) del 12 novembre 1996.

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