Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 559/C-50.652-E-97 del 10 dicembre 1997 concernente la vendita di strumenti destinati all'autodifesa (storditori elettrici).

>Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla collocazione giuridica degli apparecchi o strumenti ad emissione di onde elettriche. A1 riguardo si rappresenta che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha a suo tempo esaminato i seguenti prototipi degli strumenti in argomento per i quali ha espresso i pareri di seguito specificati:
1 ­ Storditore elettrico modello NOVA XR 5000. Richiesta di classifica della Ditta PREMIER NEW STUDIO S.a.S., con sede in Bologna.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta del 29 gennaio 1988, in quanto strumento in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona (art. 2 L.110/75 in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S.).
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 148 del 30 giugno 1989.
2 ­ Strumento elettronico ad emissione di onde elettromagnetiche, sonore e ad effetto luminoso, denominato THUNDER modello 945 SP e modello FX. Richiesta di classifica della Ditta GEDACO di Roma.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta n, 197 del 27 novembre 1992, a norma dell'art. 2 L.110/75 e in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S., in quanto in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona.
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 206 del 18 giugno 1993, a seguito di richiesta della Ditta WELT ELECTRONIC S.r.1. di Firenze.
Considerato che talune ditte pubblicizzano la possibilità dell'acquisto di strumenti di produzione estera, similari a quelli anzidescritti, si ritiene opportuno far rilevare la necessità che le ditte interessate alla loro importazione e commercializzazione producano preventiva istanza alla Divisione Armi ed Esplosivi del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale.
Le istanze saranno sottoposte al parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, a norma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ciò posto, si precisa che degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2 della L. 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sarà opportuno, pertanto, attuare in ambito locale accurati controlli del fenomeno al fine di fornire le necessarie indicazioni del caso agli operatori del settore, onde prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni in materia vigenti.
Nota: Circolare un po' fuori delle righe per i seguenti motivi:
- La Commissione non ha alcun potere di "classificare" questo tipo di strumenti. L'art. 2 della legge 110 attribuisce alla Commissione la competenza di escludere (e quindi di riconoscere) l'idoneità ad offendere di armi ad aria compressa, di armi da bersaglio da sala, di strumenti lanciarazzi. La commissione quindi, può, al massimo, esprimere dei pareri su richiesta non del privato, ma del Ministero dell'Interno.
- Armi comuni sono esclusivamente quelle da sparo e si chiamano "comuni" in contrapposizione alle armi da sparo "da guerra". Uno storditore è un'arma propria, come un tirapugni.
- Quali armi proprie per cui non è ammesso il porto, gli storditori (art.49 del Regolamento al TULPS) non possono essere importati salvo che per ragioni di studio o per inserimenti in collezioni di armi artistiche, rare, o antiche. L'ovvia conclusione è quindi che questi strumenti proprio non possono essere importati.
Questi strumenti possono essere acquistati solo da chi ha una licenza di porto d'armi o il nulla osta all'acquisto, debbono essere denunziati e ne è vietato il porto in modo assoluto (arresto da 18 mesi a tre anni per i contravventori). Unica eccezione va fatta per le "fruste elettriche per bovari", identiche come funzionamento ed efficacia, le quali sono da qualificare come strumenti atti ad offendere, avendo una precisa destinazione primaria diversa dall'offesa alla persona. Essi possono essere portati per giustificato motivo (conduzione di animali).

 


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