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Licenze in materia di armi - Circolari 9 maggio 2003 e 20 maggio 2003

"MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
N. 557/B. 9471-10100.2(4)1 Roma, 9 maggio 2003
OGGETTO: Licenze in materia di armi.
Recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, confermano la necessità di una ancora più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi.
Nel richiamare, fra le altre, la circolare telegrafica n. 559/C20116-10171(1) del 27 settembre 1990, si evidenzia, in particolare, la necessità di assicurare sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi e per ogni nulla osta all'acquisto delle stesse, la scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dalla apposita certificazione medica. Le SS.LL vorranno accertare, in proposito, che la certificazione provenga dai medici indicati dalle disposizioni vigenti e risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, il cui testo è disponibile anche nel sito web del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si attira l'attenzione, in particolare, sulle prescrizioni del competente Ministero circa l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, nonché sulla scrupolosità e completezza degli accertamenti medici occorrenti, che possono consentire all'organo sanitario di dare esaustiva certificazione.
Le SS. LL. disporranno che le medesime certificazioni, rilasciate con pari scrupolo, siano presentate ad ogni rinnovo del porto d'armi e ad ogni richiesta di nulla osta all'acquisto di armi.
Oltre alle prescritte attestazioni sanitarie ed agli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge, le SS. LL. valuteranno, inoltre, per i provvedimenti inibitori del caso, ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla norma, procedendo, nel caso di licenze già rilasciate, soprattutto quando si tratti di permessi di porto d'armi con validità di più anni, alla revoca del titolo ed alla eventuale adozione del divieto di detenzione.
Pari attenzione dovrà aversi nei casi di mera detenzione di armi, in relazione al pericolo che gli interessati possano portarle fuori della propria abitazione, in assenza di una specifica licenza o contravvenendo ai limiti di quella loro rilasciata.
Nella considerazione di quanto sopra e del giustificato allarme per la sicurezza pubblica che gli eventi recenti hanno provocato, le SS.LL. vorranno inoltre disporre una revisione straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti, chiedendo anche - ai titolari di licenza con validità pluriennale, a norma dell'art. 9 del
TULPS - di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.
Dati aggiornati sull'esito delle revisioni e sui provvedimenti adottati saranno fatti pervenire al competente Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza entro il 30 giugno prossimo.

Nota: In sostanza la circolare stabilisce che le Questure richiedano a chi ha la licenza di caccia o di tiro volo da oltre una anno, di produrre un nuovo certificato di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi. Sarà necessario che le questure invitino, direttamente o tramite Carabinieri, le persone interessate a produrre il certificato entro un breve termine, tenuto conto però dei tempi delle ASL. Nulla vieta che chi si trova nelle condizioni indicate nella circolare, porti spontanemente il certificato, prima della richiesta.
In considerazione dello scopo della norma, dovrebbe essere chiaro ai medici della ASL che il controllo deve essere rivolto più a far emergere difficoltà psichiche che problemi fisici molto meno rilevanti e meno variabili nel tempo.
Ovviamente la circolare rappresenta un paliativo provvisorio, in attesa di una legge che (si spera) tenga conto in modo razionale della situazione. Indubbiamente nella società moderna è aumentato il pericolo derivante dalla malattia mentale poiché con mezzi modesti si possono provocare danni ingenti (pensiamo all'aereo contro il Pirellone) e perciò occorre responsabilizzare i medici ad individuare e segnalare casi di possibile pericolo. Ciò però richiede modifiche alla legge sulla privacy, esageratamente restrittiva.
Inoltre quasiasi legge che individui le situazioni di pericolo solo in relazione alle armi, sarebbe sciocca e salverebbe ben poche vite; chi è pericoloro lo è con l'auto, lo è con l'aereo, lo è con una scatola di fiammiferi o con una bombola di gas. Il fatto è che il soggetto pericoloso non va solo escluso da certe attività (ad es. uso delle armi), ma va sottoposto prima di tutto ad adeguato trattamento.
Infine non si può dimenticare che vi sono soggetti non malati di mente che sono pericolosi forse più dei pazzi perché portati tendenzialmente a comportamenti asociali (violenti negli stadi, violenti nelle dimostrazioni, violenti in famiglia). La soluzione razionale e globale non potrà essere che la schedatura di tutti i soggetti potenzialmente pericolosi i quali dovranno provare la cessata pericolosità tutte le volte che richiedono di svolgere attività in cui la loro predisposizione potrebbe trovare occasione di sfogo.

Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003 - Chiarimenti ed istruzioni in merito alle disposizioni di cui alla circolare 9 maggio 2003

In relazione ai quesiti finora pervenuti e allo scopo di agevolare l'attuazione della direttiva ministeriale indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire, qui di seguito, alcuni suggerimenti operativi.
Certificazione sanitaria
Essa dovrà corrispondere compiutamente al modello predisposto dal competente ministero e dovrà contenere l'espressa indicazione che l'interessato risulta in possesso dei requisiti previsti dal Dm 28 aprile 1998.
Attesa l'identità dei profili sanitari di interesse, analoga certificazione, formulata sulla scorta della medesima documentazione sanitaria, dovrà corredare anche le richieste di Nulla osta all'acquisto di armi. A tale proposito, le SS. LL. sono pregate di valutare l'opportunità di sensibilizzare al riguardo i competenti organi sanitari.

Revisione straordinaria delle certificazioni sanitarie
Poiché, per l'aggiornamento dei dati sanitari, non può prescindersi dalla collaborazione degli interessati e dalla disponibilità dei medici competenti, i sigg. questori assegneranno un termine, non inferiore a 30 giorni (e, comunque, non superiore a 90), commisurato alle esigenze locali. In relazione a tali esigenze e al numero dei soggetti interessati, le SS. LL. potranno, inoltre, scaglionare le richieste dando priorità alle persone che possiedono un titolo di polizia da più tempo e per le quali non sia prossimo il momento del rinnovo. Si precisa, infine, che trattandosi dell'attestazione di un requisito richiesto per la permanenza delle licenze, l'eventuale mancata presentazione non potrà che comportare il ritiro del titolo di polizia e, ricorrendone i presupposti, il divieto di detenzione delle armi; di quanto sopra dovrà darsi atto in calce al provvedimento. Relativamente al bollo, si ritiene che la documentazione sanitaria di cui sopra debba esserne esente, atteso che la stessa, pur se rilasciata a richiesta di parte, accede a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Revisione straordinaria degli altri requisiti
La revoca i il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte "che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti" dalle norme vigenti.
A tale proposito, nel ribadire l'assoluta necessità del tempestivo aggiornamento dei dati, si suggerisce alle SS. LL. di adottare le iniziative più appropriate in sede locale per conseguire gli aggiornamenti occorrenti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Ciò appare particolarmente utile, anche al fine di mirare appropriatamente i controlli, nei confronti dei detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, relativamente ai quali le verifiche saranno comunque volte ad accertare se le armi stesse siano custodite, nel luogo a suo tempo dichiarato, con le opportune cautele e, nel contempo, se gli interessati diano ancora, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che, ferma restando la data del 30 giugno per la comunicazione dei dati salienti circa le iniziative adottate entro quella data, la revisione straordinaria proseguirà fino a conclusione delle operazioni, fornendo i successivi aggiornamenti con cadenza bimestrale.
Al fine di rendere più uniforme possibile la rilevazione delle notizie richieste, si prega di voler usare lo schema allegato.