Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011

Con il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al DPR 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e con cui si stabilisce che:
Art. 40
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
 2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
 3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Art. 41 - Validità   dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Art. 43 - Accertamenti d'Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

NOTA
La legge ha inteso ribadire in modo categorico che la pubblica amministrazione la deve smettere di richiedere carte ai cittadini e di farli girare da un ufficio all’altro a cercarle. Le regole sono le seguenti.
- Ogni ufficio della P.A. è obbligata a ricercare essa stessa tutti  dati che già son in possesso del complesso di enti ed uffici della pubblica amministrazione.
- Il cittadino può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffizi pubblici; essi servono solo per attestare stati o fatti ai privati.
- Il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Il violare questa norma significa commettere un illecito disciplinare.
- Il cittadino per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o produrre una autocertificazione; se necessario il cittadino deve indicare elementi idonei a individuare l’ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo versamento, deve indicare l’ufficio destinatario e la data del versamento).
- La P.A. può accontentarsi della autocertificazione; se non ci crede deve richiedere essa stessa conferma dei dati all’ufficio competente
- Fanno eccezione a questa normativa i certificati medici e sanitari.
- La P.A. deve mettere a disposizione del cittadino i moduli per l’autocertificazione

In pratica, per le licenze di PS, ciò significa che il possesso della idoneità al maneggio  armi viene autocertificata e che il cittadino deve solo indicare la Sez. del TSN che l’ha rilasciata, o il possesso di precedenti licenze o la prestazione di servizio militare. Chi ha rinunziato allo status di obiettore di coscienza deve solo autocertificare di aver spedito l’atto di rinunzia, e così via.
Sull’argomento si veda la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione  e della semplificazione n. 14/2011, di data 22 dicembre 2011.

 


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