Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 29 aprile 2015 sul certificato medico di idoneità psichica

La circolare stabilisce che:
- Gli uffici di PS, dopo il 4 maggio, non devono procedere entro 30 giorni ad inviare le diffide a presentare il certificato di idoneità psichica  a chi ha omesso di farlo, ma possono procedere con calma, secondo le possibilità dell'ufficio.
- che non deve presentare il certificato chi può detenere armi senza denunzia in ragione della sua qualità permanente (magistrati, ufficiale di p.s., eccetera).
- che devono presentare il certificato gli agenti di p.s. (polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, eccetera).
- che non deve essere presentato il certificato per la detenzione di armi ad aria compressa, armi antiche, armi bianche (quindi solo per la detenzione di armi da fuoco).
- che il certificato medico deve essere di bollo.

Ecco il testo della circolare

CIRCOLARE  Ministero dell'Interno
557/PAS/U/006501/10900(27)9 del  29/04/2015
Classifica: 10900(27)9

Sono pervenute a questo Ufficio, da parie degli Uffici territoriali, richieste di chiarimenti in ordine alla correità applicazione deipari. 6. comma 2. del d. Igs. n. 121/2013. concernente l’obbligo, per i detentori di armi, di presentazione del certificato medico di cui all'art. 35. settimo comma, del TULPS.
Al riguardo, si richiama, preliminarmente, quanto rappresentato da questo Ufficio con circolare n.
557/PAS/LI/012S21/10900(27)Q. del 28 luglio 2014. concernente indicazioni esplicative del d. Igs. n. 121/2013. nella quale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al citalo art. 6. comma 2, si era segnalalo l’obbligo, per i detentori di armi, di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35. settimo comma del TULPS entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. stesso (entro il 4 maggio 2015). salvo che i citali soggetti non avessero già presentato dello certificalo nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013.
Inoltre, si era evidenzialo, come espressamente previsto dalla richiamala norma, che trascorsi i diciotto mesi, fosse sempre possibile, per l’interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parie dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
In relazione a tale incombenza amministrativa a carico dei competenti Uffici di pubblica sicurezza, nella richiamata circolare si era, infine, segnalata l’opportunità di disporre, da subito, le verifiche di competenza, al fine di poter emanare - dal 4 maggio 20 lo e ove necessario - i richiamati provvedimenti di diffida nei confronti dei detentori non ottemperanti.
In proposito, preso atto delle segnalate difficoltà incontrale dagli uffici territoriali nell'ambito della copiosa attività ricognitiva finalizzala all'individuazione, nell’ambito del territorio di competenza, dei richiamati detentori di armi ed anche al fine di scongiurare dubbi interpretativi sulla disposizione di cui all’art. 6. comma 2 del d. Igs. n. 121/2013. si osserva che tale disposizione non vincola l'Ufficio di pubblica sicurezza competente all’emanazione del provvedimento di diffida entro il termine del 4 maggio p.v... bensì i soggetti detentori, che sono, infatti, tenuti alla presentazione della prevista certificazione sanitaria nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Pertanto, la ricognizione medesima (e la connessa emanazione di eventuali provvedimenti di diffida alla presentazione del certificato medico) potrà continuare anche successivamente al 4 maggio p.v.. fermo restando che ciascun destinatario di tali provvedimenti dovrà presentare la richiesta certificazione sanitaria entro un mese dal ricevimento della diffida.
Quanto alle modalità di comunicazione della diffida agli interessati, le SS.LL. potranno ricorrere agli strumenti ritenuti più opportuni anche in relazione al numero dei provvedimenti da notificare. In tal senso, ove non si ritenga di poter ricorrere alla raccomandata postale - per ragioni connesse ai costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere - potrà delinearsi, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la linea operativa ritenuta più adeguata, che preveda anche la collaborazione di tutte le Forze di Polizia dislocale su territorio di competenza.

A) Con riferimento all'obbligo di presentazione del certificalo in questione, è stato chiesto se l'obbligo medesimo incomba anche nei confronti dei soggetti elencati all'art. 73, primo comma, del R.D. 6 maggio 1940. n. 63ó e all'arl. 7 della legge 21 febbraio 1990. n. 36, nonché all'art. 21 della Legge 21 luglio 2000. n. 203. (Prefetti. Ufficiali di P.S, Magistrati, ecc.) i quali, ai soli lini della difesa personale, possono portare le armi senza la licenza di cui all'arl. 42 TULPS Tali soggetti, peraltro, ai sensi dell'art. 38. secondo comma. lett. c), del TULPS sono altresì esentati dall'obbligo di denuncia delle armi (limitatamente al numero ed alla specie di quelle loro consentile).
Al riguardo, va considerato che. come è nolo, nei confronti dei privali, l'obbligo di presentazione del previsto certificato medico è speculare al rilascio/rinnovo della licenza di porlo d'armi, o al rilascio del nulla osta acquisto armi.
Relativamente ai soggetti in questione, l’esclusione posta dal Legislatore dall'obbligo di munirsi del titolo autorizzatorio al porto d'armi, comporta, ab origine. che i previsti requisiti psicofisici siano ritenuti presunti nei confronti dei soggetti medesimi.
Ne consegue che l’obbligo di presentazione del certificato medico di cui all’art. 6, comma 2. del decreto legislativo 29 settembre 2013 n. 121 - finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici nei confronti dei detentori di armi - debba riferirsi ai soli soggetti che per l'acquisto (e detenzione) delle armi medesime, abbiano dovuto richiedere un'autorizzazione di polizia (nulla osta o licenza di porto d'armi) e, a tal fine, presentato la prevista certificazione sanitaria.
B) Analoghe richieste di chiarimenti sono pervenute riguardo agli appartenenti alle Forze di Polizia (non Ufficiali di P.S.).
Al riguardo, nel richiamare i contenuti della circolare n. 557/PAS/U/00S454/10100.A( 1 )3. datata 8 maggio 2013. ad oggetto "Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia", si ritiene , in conformità al disposto di cui all'art. 35 TULPS, che i medesimi debbano produrre, nel termine prestabilito, la certificazione medica di cui al D.Lgs in parola.
Tuttavia, si rappresenta che è stata predisposta da questo Dipartimento, d'intesa con le altre Forze di Polizia, una proposta di modifica al D.M. (Sanità) del 28 aprile 1998. concernente i "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile uso di caccia ed al porto d’armi per uso difesa personale". secondo la quale il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli arti. 1 e 2 del predetto decreto da parte degli appartenenti alle FF.PP. sia da ritenersi presunto ed assorbito dall'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza che certifica tale condizione di idoneità. Tale proposta è stata già condivisa dal competente Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e sono in corso, a cura di quel Dicastero, le procedure previste per l'adozione della richiamata modifica.
C) Per quanto concerne l’applicazione della disposizione in argomento in relazione alla tipologia di arma detenuta e denunciata ai sensi dell'art. 38 del TULPS. si rappresenta che poiché il richiamato art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 si riferisce al '‘certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi da fuoco previsto dall'art. 35. comma settimo, del regio decreto 18 giugno 1931. n.773.” la stessa dovrà riferirsi esclusivamente alle ipotesi detentive riferite a tali armi.
D) Da ultimo, con riguardo alle richieste di chiarimenti concernenti l'apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l'art. 6. comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 TULPS.

NOTA
Due cose due cose mi sorprendono.
In primo luogo il fatto che gli agenti di pubblica sicurezza e in particolare quelli appartenenti ai corpi armati dello Stato devono presentare il certificato medico. Il ragionamento che fa circolare è sbagliato non si può far riferimento all'articolo 35 relativo al nulla osta alla detenzione di armi che agenti di p.s. ha già ampiamente superato quell'aspetto per il semplice fatto che la legge lo autorizza a portare armi, cosa che l'autorizzazione a detenerle.
Il risultato dell'affermazione della circolare è un po' sconvolgente: ora sappiamo ufficialmente che nelle forze di polizia vi possono essere persone che girano armate e che sono matte, alcolizzate, drogate, senza che nessuno le controlli, neppure ogni sei anni! Ma per il ministero la soluzione è molto facile: basta che si presentino al loro stesso medico interno del quale non può fare a meno di dichiarare che sono sani in quanto altrimenti dimostrerebbe chiaramente di non averli controllati bene prima di quel momento.
Che fine ha fatto il principio per cui la pubblica amministrazione non deve mai chiedere certificati su cose che sa già?
Altro punto poco convincente è quello relativo al bollo sul certificato medico. Io non mi esprimo perché non sono esperto di tasse ma proprio non capisco perché il ministero dell'interno si debba sostituire all'Agenzia delle entrate  nel decidere se si debba o meno pagare una tassa. La legge prevede che venga fatto un quesito alla Agenzia e che sia essa a decidere. Il problema non è davvero così semplice come si immagina il funzionario del ministero perché è necessario stabilire se l'esenzione da ogni tasso tributo previsto per il rilascio del nulla osta si estenda anche al certificato medico per ottenere il nulla osta e perché non si debba applicare la  Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003 , che giustamente aveva concluso per l'esenzione richiamando il n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 il quale esenta dal bollo gli atti che accedono a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza.
È chiaro che se il bollo non è necessario per il nulla osta all'acquisto di armi, neppure occorre per poter continuare a detenerle. Tra l'altro basterebbe presentare una richiesta di dir nulla osta con allegato il certificato, anche senza poi acquistare nessun'arma, per essere in regola con la legge.
Pare proprio che quando si tratta di fregare soldi cittadini il ministero dell'interno sia peggio degli esattori. Vi ricordate il caso del bollo per togliere armi da una collezione? Il ministero era favorevole, ma si era riservato di richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate e non se n'è saputo più nulla. Voci di corridoio mi dicono che la risposta dell'agenzia, la quale confermava che il bollo non ci vuole, era arrivata rapidamente e altrettanto rapidamente è stata nascosta.

 


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