Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il Catalogo delle armi è abolito! Prime conseguenze (ver. 5)

La legge LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Suppl. Ordinario n. 234 (Gazzetta Ufficiale N. 265 del 14 Novembre 2011) ha abolito il Catalogo nazionale delle armi, senza nulla aggiungere. Le norme di collegamento previste nel decreto legge sviluppo di ottobre sono state tolte perché ritenute non strettamente pertinenti al tema del risparmio (una sciocchezza perché quando si abolisce una norma è necessario pensare alle conseguenze sulle norme che restano).
La norna sul catalogo entrà in vigore il 1º gennaio 2012.
Alcune conseguenze sono chiare, altre richiedono un po’ di sforzo interpretativo.

1) Dal 1° gennaio 2012 le armi di nuova produzione o importazione possono essere prodotte e importate senza previa catalogazione e non dovranno più recare alcun numero di catalogo.

2) Il numero di catalogo non è più un segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina.

3) La qualità di arma da guerra o tipo guerra viene stabilita in base alle norme di legge contenute negli artt. 1 e 2 della legge 110/1975 e della legge sull’armamento n. 185/1990 integrata con il DM 13 giugno 2003.
Se si toglie la massa incredibile di bischerate che si è inventata la Commissione nell’ultimo decennio per correre dietro alle fisime di qualche ministeriale sciocco, la soluzione è semplice e lineare e riconosciuta dallo stesso legislatore nel Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 in cui ha ammesso che il cal, 9 para non rende un’arma da guerra, ma che, in via eccezionale ed essendo un calibro destinato alla forze di polizia, può essere assoggettato ad un regine analogo a quello previsto per le cose in dotazione ad esse.
Non mi dilungo perché il problema delle armi da guerra è stato sviscerato nel modo più ampio ed esaustivo possibile nella poderosa sentenza del magistrato dr. Claudio Lo Curto che ha fatto piazza pulita di tutte le approssimazioni giuridiche e tecniche sull’argomento. Si veda il testo della sentenza è di 300 pagine a stampa.
La normativa è lineare: fra i fucili e le pistole di piccolo calibro (inferiore a 12,7 mm) sono da guerra solo quelle a raffica; quindi tutti i calibri inferiori a 12,7 mm. sono calibri comuni anche se impiegati in armi a raffica. Armi tipo guerra possono essere solo quelle armi che pur non essendo destinabili all’armamento, sono a raffica (ad es. una carabina cal. 22, una pistola, un fucile a canna liscia che sparano a raffica). Ogni altra soluzione significa arrampicarsi sugli specchi come fa da 80 anni chi non sa neppure di che cosa sta parlando!
Ricordiamoci che il problema di distinguere i fucili e le pistole  da guerra in realtà non esiste più. Tutta la catalogazione è derivata dallo stupido tentativo della burocrazia di sostenere che le armi in calibro 9 para erano da guerra. Ora che anch’essa, stabilendo che il cal. 9 para è solo vietato ai civili per ragioni di PS, è  si è dovuta arrendere all’evidenza che tutti i fucili e le pistole sono in calibri non riservati ai militari, è certo che non vi sono più pistole e rivoltelle che possano essere ritenute da guerra ed è certo che non vi sono più fucili salvo quelli automatici, che siano da guerra. La distinzione non è formale, ma sostanziale e non esistono armi corte e fucili semiautomatici che raggiungano la potenzialità offensiva richiesta per le  armi da guerra. Anche le munizioni usate dai militari non sono da guerra in relazione ai marchi che recano, ma esclusivamente in relazione alla loro natura speciale (nucleo perforante, esplosive, incendiarie, traccianti).
È chiaro che inizialmente vi saranno problemi in fase applicativa, specialmente con le dogane e questure poste di fronte a domande di importazione di armi di nuova tipologia: si dovrà far loro comprendere che la legge è stata fatta proprio per eliminare burocrazia inutile e che l’ipotesi che un fucile o una pistola siano da guerra o tipo guerra è quasi solo teorica.

4) Viene meno la prassi assurda ed illegittima della Commissione di ritenere che i dati tecnici e dimensionali di un’arma siano un dato immutabile! Se un’arma è comune, poco importa che la canna sia un centimetro più corta o più lunga, poco importa di che calibro sia e di come siano fatti strozzatori, rompi fiamma e tutto ciò che in tutto il mondo si usa nel costruire fucili e pistole. Quindi viene meno l’obbligo di indicare la lunghezza della canna e altre simili amenità che non riguardano minimamente la sicurezza pubblica e che solo in Italia c’eravamo inventati.

5) La nuova precisa distinzione fra parte d’arma ed accessorio introdotta dal D. L.vo 204/2010, fa cadere tutta la serie di bischerate dette dalla Commissione in materia di freni di bocca e simili.
Un’arma può essere alterata solo modificando le parti essenziali e non aggiungendovi accessori; la modifica deve essere intrinseca e non estrinseca. Quindi cannocchiali, freni di bocca, rompi fiamma, strozzatori, treppiedi, mirini, possono essere applicati senza bisogno di un controllo.
E perciò sull’arma uno ci può fare tutte le filettature, mettere tutti gli attacchi che vuole, perché essi non aumentano certo la potenza dell’arma o la sua facilità d’uso. Attenzione: rispetto al silenziatore è meglio evitarlo sempre e, se proprio si deve usare per certi usi leciti, deve essere amovibile. Forse non lo dice la legge, ma lo dice il buon senso.

6) Il limite al numero di colpi contenibili nel caricatore di armi demilitarizzate rimane valido perché si tratta di regole relative alla demilitarizzazione di una parte di arma da guerra.
La limitazione al numero di colpi di versioni civili di armi militari, o di armi civili in genere, viene meno, sempre che il caricatore non sia utilizzabile sul modello militare. Si trattava di limitazione inventata dalla Commissione in sede di catalogazione e che viene meno. Non è infatti pensabile che vi siano delle armi prodotte fina ad oggi che possono montare solo un caricatore limitato e che l’identica arma prodotta domani possa montare il caricatore che le pare.
 
7) L’acquisto di conversioni in calibro diverso e di canne, anche se di misura e calibro diverso, è consentito senza formalità, salvo ovviamente la denunzia. ATTENZIONE: è da stupidi voler risparmiare sulla denunzia di parti di armi; siccome non costa nulla, conviene inserire tutto in denunzia, anche se in certi casi l’obbligo è dubbio.

8) La classificazione delle armi ad aria compressa liberalizzate rimane in vigore. Si pone solo il problema di come pubblicizzare l’elenco delle armi classificate; ma nell’era di Internet questo non dovrebbe essere un problema neppure per il Ministero, visto che basta fare una pagina con l’elenco alfabetico di dette armi.

9) La Commissione non è stata abolita (ATTENZIONE, successivamente la Commissione  delle Armi ed esplosivi è stata abolita con con le leggi sulla Spending Rewiew (art. 12, comma 20, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 ed essa ha tenuto l'ultima seduta il 3 settembre 2012)  ma le rimane solo il compito di classificare le armi ad aria compressa liberalizzate; siccome questo compiti è stato una invenzione del Regolamento ministeriale ricollegato al fatto che la Commissione classificava le armi, ora il collegamento è venuto meno e il compito di classificare l’aria compressa può essere tranquillamente affidato la Banco di Prova, come avviene negli altri stati e come previsto in via generale per le armi giocattolo dal D. L.vo 204/2010. È contrario ad ogni principio di risparmio che venga convocata la Commissione da ogni parte d’Italia, con missione, voli aerei e pernottamenti, per dire che un giocattolo non supera i 7,5 J di potenza! Basta un usciere con misuratore di velocità dei pallini!
La Commissione rimane anche con il compito di esprimere pareri a richiesta del Ministero; vista la qualità dei pareri espressi in passato, il Ministero potrebbe tranquillamente farne a meno (ricordo che questo parere era stato introdotto come obbligatorio e vincolante per porre un freno alle bischerate del Ministero; poi questo è riuscito a far togliere il termine “vincolante” e la Commissione è divenuta solo la reggicoda del ministero!).
La Commissione ha ereditato anche le competenze della vecchia commissione esplosivi; siccome in Italia gli esperti si contano sulla punta delle dita, potrebbe essere largamente ridimensionata così da costare meno e da avere le idee più chiare di adesso.

10) All'interno della catalogazione la Commissione aveva anche il compito di classificare alcune delle armi comuni come armi sportive. Ora questa possibilità viene meno e la categoria delle armi sportive si blocca; non ve ne potrebbero essere di nuove. Ed è un bene perché la categoria era assolutamente inutile, ignota ad ogni altro paese e fonte solo di confusione. Essa era stata escogitata dal solito pasticcione per rimediare all'errore del legislatore che aveva limitato il numero di armi non da caccia detenibili fuori collezione; era sufficiente ritoccare questo  numero senza creare una nuova categoria di armi.  Ed invece hanno creato una abnorme categoria che  spesso distingue armi eguali in base a criteri di fantasia
Non so come si possa rimediare. Ci vorrebbe un articoletto di legge in cui si dice che la licenza di collezione riguarda solo le armi corte (come di fatto è, salvo che per carabine  cal. 22) e che fra le armi corte sono sportive  solo quelle prodotte dal produttore come modello da tiro sportivo; armi dotate di particolare calciatura, o maggior lunghezza di canna o particolari congegni di mira, che le rendono inidonee all’uso per difesa; oppure si potrebbe demandare all’UITS di attribuire il riconoscimento di arma utilizzabile in gare di tiro sportivo in base a caratteristiche che la fanno distinguere dal modello per difesa.
Nulla vieta di comperare un'arma ipoteticamente sportiva e di denunziarla come arma comune; fino a nuove disposizioni sarà necessario ritenere che non possono essere riconosciute nuove armi sportive.
Nulla cambia per le armi già dichiarate sportive. Il catalogo non riguarda la nozione di arma da caccia.

11) Viene meno la possibilità di limitare ad un esemplare per modello le armi in collezione, visto che non vi è più la nozione di modello di arma catalogata. A voler essere più realisti del re, si può sostenere che la limitazione rimane per le armi già catalogate, con la possibilità di aggiungere un esemplare non catalogato. Ma qualcuno arriverà anche a sostenere che in mancanza del modello catalogato, si deve far comunque riferimento al modello  indicato sull’arma dal produttore (conclusione non ricavabile dalla norma).

12) L’applicazione  ed interpretazione delle norme sulle armi viene ricondotta nel suo ambito naturale, affidata ai giudici e non ai burocrati del ministero o delle questure; occorre che tutti vigilino affinché i giudici vengano bene informati e che non siano vittima dei troppi incompetenti che fanno i periti.
(Bolzano, 14 novembre 2011)

PS:
- Sono assillato da domande sui caricatori per armi da guerra: è un problema del tutto sciocco, perché una persona normale neppure se lo pone: li lascia stare e dorme tramquillo. E' ovvio che se è vietato un mitra, è vietato anche il suo caricatore. Ed è una perdita di tempo cavillare sul come si possa aggirarare il divieto. Quindi non risposnderò più a domande su di essi.
- Credevo di essere stato chiaro, ma troppi lettori credono di capire che armi da guerra diventano comuni e che non si sa più come computare armi da caccia e armi sportive fuori collezione.
Sarò ancora più chiaro:
1) Non è vero che cambi qualche cosa per le armi da guerra e tipo guerra.
2) Non cambia nulla nel numero di armi detenibili; solamente non si sa come individuare NUOVE armi sportive.

 

 

 

 


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