Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DECRETO 12 maggio 2011 n.10 - Regolamento bombolette spray liber+ Circolare

DECRETO 12 maggio 2011 n.10 - Regolamento concernente la de definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (G.U. 8 luglio 2011 n. 157).

Art. 1.
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
e) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Art. 2.
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la  sede legale dcl produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
e) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2011

Si veda la circolare di attuazione qui

NOTA

È uscito finalmente, con un ritardo di un anno e mezzo, il regolamento per stabilire quali sono le bombolette al peperoncino liberamente acquistabili e portabili.
Diventano libere tutte quelle che corrispondano ai seguenti requisiti tecnici:
- contenuto della bomboletta non ol (OC) nel liquido non superiore al 10%  (quindi circa due grammi di olio);
- sostanza attiva contenuta nell’olio non superiore al 2,5%
Questi parametri sono sotto ai minimi degli standard internazionali che vanno dai 20 ai 38 ml di contenuto (questo è il valore più diffuso perché consente di non esaurire la bomboletta con una sola spruzzata), con una proiezione teorica da 4 a 6 metri e pratica da tre a cinque metri. La percentuale standard di contenuto è dello 0,3% di miscele di olio aventi una gradazione SCH di 525.000 unità (significa per neutralizzare un grammo di olio occorrono 525 litri di acqua).
Ad ogni modo è più o meno ciò che avevo proposto io, salvo che per il contenuto che avevo proposto in 30 ml.  (Vedi
http://www.earmi.it/diritto/leggi/bombolette.htm).

In teoria le bombolette potrebbero anche proiettare un gel o una schiuma, ma il modestissimo contenuto non consente di usare questi sistemi.
Le norme sulla commercializzazione di questi prodotti entreranno in vigore il  9 gennaio 2012.
Le bombolette liberalizzate possono essere vendute da chiunque e non solo dalle armerie. Non rientrano neppure fra gli strumenti atti ad offendere e quindi non occorre avere un motivo particolare per portarle con sé. E' possibile portare con sé più di una bomboletta
I prodotti che superano i parametri indicati continuano ad essere vietati in quanto atti ad offendere e destinati solo alla offesa  e da considerare pertanto armi proprie non da sparo. Devono essere venduti in armeria a chi è munito di porto d’armi o nulla osta, devono essere denunziati; non possono essere portati per nessun motivo fuori della propria abitazione o sue appartenenze, pena applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 35 TULP, 697 e 699 C.P.
Impiego
Le bombolette al peperoncino non sono giocattoli e vanno usate solo in caso di vera necessità e solo per difendersi da persone o animali; ogni altro uso è punibile.
Una bomboletta da 10 grammi esaurisce il suo getto in circa 4 secondi e non consente di lanciare getti ripetuti, come sarebbe opportuno in caso di più aggressori; ma si posso portare due bombolette.
Il getto di liquido in faccia provoca un immediato e violento bruciore, gli occhi si chiudono e vi possono essere difficoltà respiratorie. Se si usa controvento o in locali chiusi si corre il rischio di essere investiti dal liquido nebulizzato e di soffrire con la vittima. Meglio evitare, salvo casi di vero pericolo, di spruzzare da distanza ravvicinata perché il getto potrebbe entrare in bocca all’avversario e provocare problemi che richiedono un intervento medico.
Difesa da bombolette
Non è facile difendersi da uno spruzzo di bomboletta, salvo che fuggendo; se si ha un oggetto tipo borsa o sacco, proteggere il volto con esso; in manca con le mani. Se si coglie l’attimo giusto, un momento prima del lancio del getto, girarsi rapidamente di spalle. Se si è troppo vicini, cercare di afferrare la bomboletta in modo che il getto finisca contro la nostra mano; con la mano bagnata sfregare occhi e bocca dell’avversario.
Cura
Salvo casi rarissimi lo spray non provoca malattie e danni permanenti. La cura consiste nel togliere i tessuti impregnati e nel lavare abbondantemente con acqua le parti irritate, facendo attenzione che il lavaggio non porti lo OC su altre parti del corpo. Lavare le mucose della bocca e gargarizzare per quelle della gola. In qualche caso può verificarsi una brasione della cornea che richiede trattamento con antibiotici e antidolorifici. In caso di dermatiti si usano prodotti cortisonici, antiistaminici e antidolorifici. Le reazioni possono essere più gravi, anche con crisi respiratorie, su bambini e possono richiedere un ricovero di alcuni giorni.
Responsabilità
Ogni uso ingiustificato della bomboletta comporta responsabilità penali e civili; i genitori di minorenni devono stare molto attenti a che i figli non portino bombolette a scuola o in giro o che le usino per scherzi perché sono responsabili per i danni e possono trovarsi a pagare migliaia di euro.  
Le sanzioni
La sanzione per chi vende o importa prodotti che superano i requisiti tecnici sopra indicati è quella stabilita dall’art. 695 C.P. (arresto fino a tre anni e ammenda fino a 1240 €, non oblabile).
La sanzione per chi mette in commercio in Italia prodotti che non siano etichettati a norma di legge la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 25.823, tenuto conto del numero dei pezzi messi in commercio e del loro prezzo (art. 2  D.to L.vo 206/2005).
La sanzione per la detenzione di armi proprie senza denunzia è dell’arresto fino a sei mesi oppure dell’ammenda fino a 371 € (oblabile con circa 200 €).
La sanzione per il porto di armi proprie è come minimo di 18 mesi di arresto.

Problemi vari
- Che fare delle bombolette già detenute?  Meglio liberarsene.
- Si possono acquistare all’estero? No
- Si possono acquistare dai cinesi? Meglio di no; se non recano le scritte obbligatorie che indicano che il contenuto corrisponde alla legge, si rischiano denunzie; poi se il contenuto è in regola non vi sono sanzioni, ma quasi certamente si sono spesi duemila euro per l’avvocato!
- Le possono usare le polizie locali? Sì, essendo libere possono essere portate da chiunque senza autorizzazioni. Ma se l’agente ne abusa può rispondere di reati (art. 608 CP, ecc.).
- Che reato si commette usando la bomboletta senza che vi sia una necessità di difendersi? Certamente il reato di getto pericolo di cose (art. 674 C.P.), ma si può rischiare anche l’accusa di lesioni personali e di molestie.
- Quando è legittimo l’uso? Quando si deve respingere una violenza, un’aggressione, una molestia fisica e comunque per evitare al commissione di reati in danno nostro o di altri.
- Vi è sanzione per la vendita a minorenni? Il Decreto dice che è vietato venderle ai minori di 16 anni, ma non mi risulta che vi siano sanzioni penali. Del resto la legge è stata fatta anche per consentire alle ragazzine di difendersi da molestatori o da aggressioni. Il Min. Sanità potrebbe forse fare una ordinanza con sanzioni amministrative per i trasgressori.

Si vedano anche altri miei scritti sull’argomento:
http://www.earmi.it/varie/relazione09.htm
http://www.earmi.it/diritto/leggi/bombolette.htm
http://www.earmi.it/diritto/leggi/spray.htm

 


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