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Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/002153/10171(3) del
10/02/2017
Imposta di bollo per le variazioni “in detrazione” di armi dalla
licenza di collezione di armi comuni da sparo. - Chiarimenti.
Sono giunte a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine
all’applicazione dell'imposta di bollo per le variazioni “in
detrazione” di armi dalla licenza di collezione di armi comuni da sparo
di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero nel caso
in cui il collezionista ceda una o più armi iscritte in licenza ad
altro soggetto avente titolo abilitativo al relativo acquisto e,
pertanto, è necessario che la competente Autorità di P.S. provveda a
“cancellare” dalla licenza medesima le armi cedute.
Come è noto, la vigente normativa, segnatamente l'art. 10 della legge
18 aprile 1975, n. 110 e l'art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, prevede la possibilità, per i privati, di detenere fino a 3 armi
comuni da sparo, fino a 6 armi classificate sportive, un numero
illimitato di armi da caccia e fino ad 8 armi antiche, artistiche o
rare di importanza storica. Per la detenzione di armi in numero
maggiore ai citati limiti, sono previste le specifiche licenze di
collezione.
Con particolare riguardo alla collezione di armi comuni da sparo, si
evidenzia che, superato il numero di armi comuni detenibili (tre)
previa mera denuncia di detenzione ex art. 38 del T.U.L.P.S. (ed
ovviamente acquistate mediante nulla osta all'acquisto del Questore o
licenza di porto d’armi, come previsto all'articolo 35 dello stesso T U
), è necessario richiedere al Questore competente territorialmente la
licenza di collezione di armi comuni, ai sensi del più volte citato
art. 10 legge 110/75.
Tale licenza di collezione consente, dunque, al
titolare di detenere armi in numero superiore a quelli sopra indicati,
con il divieto, per le armi iscritte in licenza, di poter detenere il
relativo munizionamento.
Con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 28 maggio
2001, n. 311, sono state tuttavia introdotte delle innovazioni
concernenti le modalità di rilascio e la validità del titolo. Difatti,
ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. (che ha modificato l’art. 47
Reg. T.U.L.P.S.) è consentito il rilascio della licenza di collezione
di armi anche per una sola arma comune da sparo ed inoltre è stato
attribuito al titolo autorizzatorio in questione carattere permanente.
Dell'arma iscritta in collezione (di qualunque tipo) deve essere resa
denuncia ex artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 del relativo Regolamento di
esecuzione. In nessun caso è richiesta la capacità tecnica al maneggio
delle armi in capo al titolare della licenza (art. 81.110/75).
Tanto premesso, si evidenzia che, qualora il titolare della licenza in
questione intenda aggiungere un’ulteriore arma comune da sparo alla
licenza medesima, dovrà dame preventiva comunicazione al Questore,
affinché tale Autorità possa valutare, alla luce della successiva
variazione nel numero delle armi comunque detenute, l’idoneità delle
prescrizioni del caso, ex art. 9 del T.U.L.P.S., impartite per la
custodia.
Tale attività istruttoria comporta, in tutta evidenza, un concreto
esercizio della potestà provvedimentale che si conclude, all’esito
positivo di tale valutazione, con la presentazione, da parte
dell’interessato, dell’istanza, in bollo, alla medesima Autorità, ai
fine di richiedere, per la nuova arma acquistata, l’inserimento nella
licenza di collezione posseduta, fermi restando i successivi obblighi
di denuncia sopra menzionati.
Dunque, per la variazione “in incremento” della licenza in parola,
trova applicazione l’imposizione fiscale del bollo di cui alla Tariffa
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - come successivamente
modificata e nella misura corrente di Euro 16,00 - assoggettando al
pagamento di tale imposta sia l’istanza che il successivo atto
adottato, sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle
successive variazioni (in incremento) della licenza.
Per quanto concerne, invece, il caso di variazione “in detrazione”
dell’arma dalla licenza, ossia la sua cancellazione dalla collezione,
il momento valutativo appare attenuato, se non inesistente.
Ed invero, qualora il collezionista intenda cedere un’arma comune da
sparo iscritta in licenza di collezione (ovviamente a soggetto in
possesso del previsto titolo abilitativo all’acquisto), lo stesso non è
tenuto ad informare preventivamente il Questore di tale intenzione, ma
soltanto, ad arma ceduta, a comunicare alla medesima Autorità
l’avvenuta cessione per la conseguente cancellazione dell’arma stessa
dalla licenza.
In tale circostanza, con la “comunicazione” del collezionista per la
cancellazione dell’arma dalla licenza di collezione - a differenza
dell’ “istanza” prevista nel caso di incremento, come sopra ricordato -
non si genera l’inizio di un procedimento amministrativo da parte
dell’Autorità di P.S. che comporti un concreto esercizio della potestà provvedimentale,
venendo a mancare nella procedura in questione atti endoprocedimentali
di verifica e valutazione.
L’Autorità di P.S., infatti, deve solo “prendere atto” della
comunicazione del collezionista e depennare l’arma dalla licenza, senza
poter e/o dover esercitare alcuna attività di valutazione discrezionale.
Pertanto, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza
di collezione non si inquadra nella fattispecie degli atti
amministrativi che danno inizio ad un procedimento ed al conseguente
provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la
valenza di un’istanza intesa ad ottenere un provvedimento della P.A.,
(alla stregua, ad esempio, della denuncia di detenzione armi) e,
conseguentemente, la stessa non è soggetta all’imposta di bollo.
Analogamente deve considerarsi - anche in relazione all’esenzione
fiscale di che trattasi - la conseguente cancellazione dell'arma dalla
licenza, poiché essa costituisce una semplice attività materiale priva
di qualsivoglia attività discrezionale.
Nei termini sopra indicati - a cui codeste Questure sono pregate di
attenersi a far data dalla ricezione della presente circolare - si è
anche espressa, a seguito di specifica istanza di interpello formulata
da questo Ufficio, la competente Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa, con nota AGE.AGEDC001.Reg. Uff.
0013529.20-01-2017-U, del 20 gennaio 2017, con il parere che si
fornisce in allegato.
La presente circolare sarà pubblicata, come di consueto, sul sito
istituzionale della Polizia di Stato.
Al riguardo, il Ministero istante rappresenta che, qualora il
collezionista intenda cedere ad un altro soggetto avente titolo
abilitativo, una o più armi da sparo iscritte in licenza di collezione,
non è tenuto ad informare preventivamente il questore di tale
intenzione; tuttavia, ad arma ceduta, c necessario comunicare alla
medesima autorità di pubblica sicurezza l'avvenuta cessione per la
cancellazione dell'arma dalla licenza.
A seguito della comunicazione del collezionista per la cancellazione
dell'arma dalla licenza, precisa l'istante, l'autorità di pubblica
sicurezza non procede all'emanazione di alcun provvedimento
amministrativo. L'amministrazione si limita, infatti, a prendere atto
della comunicazione e procede a depennare l'arma dalla licenza, senza
compiere alcuna valutazione.
Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, se
per le comunicazioni di cancellazione delle armi da sparo dalla licenza
di collezione, debba essere corrisposta l’imposta di bollo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero interpellante osserva che il collezionista si limita ad
inviare una mera comunicazione diretta ad eliminare l'arma dalla licenza
Detta comunicazione, quindi, non può essere assimilata alle istanze che
costituiscono innesco di un procedimento in quanto la stessa non è
vol'ar all’emanazione di un provvedimento della pubblica
amministrazione.
L'interpellante ritiene, pertanto, che la comunicazione della
variazione in detrazione di una collezione di armi comuni da sparo, e
la relativa cancellazione, devono considerarsi esenti dall'imposta da
bollo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al quesito proposto, appare utile ricordare, in via
preliminare, che l'articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR
26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo,
fin dall'origine, nella misura di curo 16,00, per ogni foglio, per le
"...Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi
anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti,
copie e simili",
Il successivo articolo 4, comma 1, prevede lo stesso trattamento per
gli " Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello
Stato, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici
registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme
all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta."
In 1inea generale, quindi, le istanze dirette alla Pubblica
Amministrazione e i relativi provvedimenti sono soggetti all'imposta di
bollo per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa
allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni
esemplare.
Con riferimento al quesito proposto, si rileva che l'articolo 38 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.
773), stabilisce che " Chiunque detiene armi, parti di esse, (...) deve
farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilità, all'uffìcio locale di pubblica sicurezza...".
Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (recante Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza), all'articolo 47, comma 2, prevede
che "La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può
essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo (...), previa
la denuncia di cui all'articolo 38 della legge".
Al riguardo, il Ministero istante rappresenta che qualora il titolare
della licenza intenda cedere un’arma comune da sparo iscritta nella
licenza di collezione non deve informare preventivamente il questore ma
deve solo comunicare, ad arma ceduta l'avvenuta cessione per la
conseguente depennazione dell'arma stessa dalla licenza.
A seguito della comunicazione, dunque, l'Autorità di pubblica sicurezza
si limita a prendere atto della comunicazione del collezionista; al
riguardo, il Ministero istante precisa che con la comunicazione non si
dà avvio ad un procedimento amministrativo da parte dell'Autorità di
pubblica sicurezza, che comporti un concreto esercizio della potestà
provvedimentale, venendo a mancare nella procedura di depennazione
qualsiasi attività di verifica e valutazione da parte della pubblica
amministrazione.
A parere della scrivente, la circostanza che a seguito della
presentazione della comunicazione in argomento la pubblica
amministrazione si limiti a prendere atto della comunicazione ricevuta
senza compiere alcuna attività di natura valutativa porta a ritenere
che la stessa non possa essere assimilata ad una istanza prodotta
all'amministrazione in vista dell'emanazione di un provvedimento, di
cui all'articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e, pertanto, in relazione a tale comunicazione non è
dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine. .
Si precisa per completezza che anche la conseguente cancellazione
dell'arma dalla licenza non realizza il presupposto per l'applicazione
dell'imposta di bollo, in quanto trattandosi, come precisato
dall'interpellante, di una semplice attività materiale priva di
qualsiasi attività discrezionale la stessa non può essere assimilata
all'emanazione di un provvedimento di cui all'articolo 4 della citata
tariffa, allegata al DPR n 642 del 1972.
20 gennaio 2017
Il direttore centrale aggiunto Giovanni Spalletta
NOTA
Sull'argomento sdi vedano questi precedenti scritti :
Licenza di collezione e bolli (Dr. Angelo Vicari)
Bollo per le collezioni - Circolare
Bollo su variazioni licenza per collezioni armi
Fin dalla prima edizione del mio codice delle armi nel
2000 avevo spiegato esattamente come è regolata l'applicazione
dell'imposta di bollo: niente bollo sulle semplici comunicazioni che
non richiedono emissione di atti da parte della pubblica
amministrazione.
Non appena sorto il problema di come applicare questo principio alle licenze di collezione avevo dato la soluzione esatta.
Bisogna essere degli idioti giuridici per non essere in grado di
applicare una norma così chiara ma il ministero è andato avanti fino al
2006 negando l'evidenza. Nel 2006 inizia a farsi venire dei dubbi ma
decide di chiedere un parere alla Agenzia delle entrate..
Questo parere viene chiesto 10 anni dopo (!), il che dimostra la grande
importanza che viene attribuita ai diritti del cittadino e i tempi con
cui i funzionari decidono di mettersi dilatarsi le palle a sangue.
L'agenzia delle entrate risponde immediatamente con la risposta ovvia
che quando si toglie un'arma da una collezione si fa una comunicazione
e non si chiede alla questura di adottare nessun provvedimento in
quanto non previsto dal sulla legge.
Ora ormai è ufficiale: non ci vuole bollo o domanda per cedere un'arma
in collezione; basta denunziare che l'arma è stata venduta indicando
che essa era in collezione.
Sembra quasi un segno del destino, ma in questi giorni si è spento
Gerolamo Guerrisi, grande personaggio che per decenni ha seguito
l'ufficio armi della questura di Roma, che era assiduo frequentatore
degli uffici romani e che ha sempre sostenuto a spada tratta i diritti
dei cittadini e la più corretta interpretazione delle leggi sulle armi.
Numerose sono state le sue relazioni presentate ai convegni giuridici
della EXA di Brescia dal 1998 in poi. Sebbene egli negli ultimi due
anni aveva inutilmente tempestato di suoi gli uffici romani per far
presente l'idiozia di richiedere il suddetto bollo. Se il
ministero non avesse impiegato 11 anni per riconoscere un sacrosanto
diritto dei cittadini, ci avrebbe certamente lasciato più felice
per essere finalmente riuscito a smuovere qualche cosa della palude.
14 febbraio 2017
PS: Qualcuno mi chiede se dal fatto che la circolare non parli di come
regolarsi ora, in mancanza del catalogo nazionale, circa la detenzione
di un solo modello per ogni arma, si possa dedurre che la limitazione è
venuta meno.
La risposta è che non è cambiato nulla perché la circolare non dice
assolutamente nulla riguardo, né una circolare può cambiare la legge.
Del resto non è venuta meno la possibilità di individuare il modello di
arma perché essa, se non ha il numero di catalogo, è comunque
classificata con un numero dal banco di prova.
2 marzo 2017
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