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MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 9
agosto 2001, n. 362 - Regolamento recante la disciplina specifica
dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo. (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - nr. 231 del 4 ottobre 2001)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30
dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle
armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge
n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore
al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla
disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in
conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a
7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5
ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7
in data 19 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Commento: Il
Ministero non è legittimato ad emanare alcun regolamento per le armi ad
avancarica; perciò ogni norma ad esse relativa è illegittima e non
applicabile. È vero che la legge dice che le armi ad avancarica sono
sottoposte, per quanto possibile, alla normativa sulle armi ad aria o
gas compressi, ma la delega al ministero ad emanare un regolamento era
limitata alle armi ad aria compressa e, per esse, esclusivamente a ciò
che riguarda il loro utilizzo. Inoltre, molte delle leggi citate, oltre
a vederle, avrebbero dovuto anche leggerle!
Art. 1.
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non
assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il
funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono
destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
Commento: La
legge non autorizza il ministero a dare indicazioni tecniche sulla
struttura delle armi ad aria compressa, ma solo a regolamentarne la
situazione giuridica e il loro utilizzo, fermi i principi di legge e
sistematici; autorizza poi la Commissione a dare l'unico giudizio di
conformità previsto, che è quelle sulla conformità al limite di 7,5
Joule. È illegittima la norma che vieta il funzionamento automatico.
Altrettanto illegittima la disposizione che i pallini devono essere
inidonei a contenere sostanze. Inoltre è disposizione stupida e
contraria alla volontà del legislatore perché si volevano
liberalizzare, per quanto possibile, proprio le paint-ball i cui
pallini contengono un innocuo liquido colorato. E del resto ogni corpo
solido può essere bucato ed essere riempito con altri materiali. Quindi
il requisito richiesto può apparire soddisfacente ad un vacuo giurista,
ma è irrealizzabile sul piano oggettivo. Una volta autorizzato un tubo
è ovvio che ci si farà passare ciò che si vuole. Sarebbe come se il
ministero dicesse che d'ora in poi le cerbottane non devono essere
idonee a sparare frecce avvelenate!
Resta fermo comunque che non vi
è limite di calibro, per cui si potranno avere strumenti che sparano
pallini di piombo di 2 mm. a 500 ms oppure palle di piombo da 8 mm a 70
ms; una pallina di plastica di un grammo (qualunque sia il suo
diametro) potrà raggiungere la velocità di 120 ms. Il guaio è che un
pallino da 2 mm a 500 metri al secondo penetra per 3 cm nel legno e per
5 cm nel corpo umano e quindi è pericoloso. Ma i tecnici della
Commissione consultiva di che cosa si intendono? Di leggi giustamente
no, perché non sono giuristi; di balistica giustamente no, perché ci
sono le formule matematiche. Ma se non se ne intendono perché non
chiedono consiglio a chi se ne intende?
Art. 2.
Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è
subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e
delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei
prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere
indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione
generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli
affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le
indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la
ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le
caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in
cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e
relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di
funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il
richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma,
indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie
relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata
del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata
all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è
effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere
indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del
ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al
soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a
decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per
quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque
detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa
contenuta nel presente regolamento.
Commento: La
norma è monca e stravagante. Se il ministero ritiene che la dicitura
"esegue controllo di conformità" gli attribuisce il potere di
controllare caratteristiche tecnico-strutturali degli strumenti ad arma
compressa, non può fare a meno di stabilire nel regolamento quali siano
queste caratteristiche; altrimenti come fa il cittadino a "conformarsi"
e come può la Commissione stabilire se egli si è conformato? Mi pare
che anche una persona senza licenza elementare, arrivi a comprendere
ciò.
Pero il Ministero non ha affatto un tale esteso potere di controllo e
la verifica di conformità come immaginata dal regolamento è
illegittima: la legge non attribuisce alcun potere di controllare la
struttura, la meccanica e le dimensioni dell'arma, ma solo che essa non
superi i 7,5 Joule; e ciò proprio perché se lo strumento non li supera
non è un'arma e non può essere oggetto di sindacato della Commissione,
la quale deve accertare che non sia un'arma e non come viene costruita
una non-arma. La conformità strutturale può essere determinata solo se
la legge o la tecnica stabiliscono quale è il modello ideale a cui
conformarsi. Che sciocchezza è, ad esempio, dire che la Commissione
controllerà la lunghezza minima dell'arma? Non essendo arma non vi è né
lunghezza minima né massima e non vi è nessuno divieto di modificarla
come pare e piace, purché non si superi la potenza prescritta. E del
resto neppure per le armi da fuoco è mai stata ipotizzata una misura
minima, tanto che vi sono pistolette e revolver di 4 cm di lunghezza.
Assolutamente fuor di luogo perciò la pesante e costosa richiesta
burocratica di presentazioni di disegni costruttivi, prototipi e
progetti dell'arma. Per quale motivo uno strumento di libera vendita,
solo in Italia dovrà essere caricato di pesanti costi?. La Commissione
deve solo controllare che lo strumento non superi i 7,5 Joule e non
rientri fra le armi comuni da sparo.
Comma 4 b. Come già anticipato all'art. 1, gli estensori, nella loro
ignoranza tecnica, si sono dimenticati di stabilire come va misurata
l'energia di uno strumento ad aria compressa che ovviamente varia a
seconda del proiettile impiegato. Il regolamento avrebbe dovuto dire,
ad esempio, che l'energia deve essere misurata con una proiettile
sferico di piombo e che la velocità iniziale non può superare un certo
valore. Il fatto poi di richiedere l'intervento del Banco di prova per
la misurazione di un valore che è possibile fare con un apparecchietto
da poche lire in qualunque laboratorio o armeria attrezzata o con una
patata in casa propria, è pura fregola burocratica e volontà di
scaricare ad altri lavoro e responsabilità. Era più che sufficiente
l'autocertificazione. Si consideri che se il legislatore avesse voluto
il controllo dell'energia da parte del Banco di Prova, lo avrebbe detto.
Comma 7. Il ministero ha scelto la soluzione peggiore per coloro che
già detengono armi ad aria compressa: i poveretti devono sottoporre le
loro armi alla Commissione consultiva delle armi!! Vale a dire che per
liberalizzare una vecchia carabina o pistola del valore di poche decine
di migliaia di lire, ogni cittadino dovrebbe munirsi di licenza di
trasporto d'armi comuni (perché tale ancora sarebbe) spedirla a Brescia
(ammesso che riesca nell'impossibile impresa di trovare uno
spedizioniere abilitato a trasportare armi) e poi fare la domanda al
ministero. Il tutto con una spesa minima di almeno
duecentocinquantamila lire. E al Ministero, come sempre molto attenti
ai diritti del cittadino, non è affatto venuto in mente che se in
Italia vi sono diecimila carabine Diana mod. 25 non è affatto
necessario che diecimila cittadini facciano diecimila domande ed
inviino diecimila armi a Brescia, ma che è sufficiente scrivere da
qualche parte che il mod. 25 ha potenza inferiore a 7.5 joule! Come
sarebbe bastato stabilire che ogni detentore modificasse la propria
denunzia con una autocertificazione sulla potenza dell'arma. Ma guai
fidarsi dei cittadini, verrebbero meno i principi dello stato borbonico!
Su queste norme ha espresso il parere la Commissione per le armi:
legittimo il sospetto che molti membri preferiscano che i cittadini
buttino via le armi vecchie e comperino le nuove.
Una scelta così sciocca comporta una totale incertezza su ciò che
accadrà in futuro a coloro che verranno trovati in possesso di
strumenti ad aria prodotti prima dell'entrata in vigore di questo
regolamento e non marchiati. Già vi sono numerose decisioni di giudici
di merito assolutamente contrastanti; per alcuni questi strumenti
rimangono armi ad ogni effetto; per altri divengono comunque strumenti
liberi. La situazione non mi pare risolvibile sul piano interpretativo
e penso bisognerà ricorrere al più presto alla Corte Costituzionale non
essendo ovviamente ammissibile che per il possesso dello stesso
identico oggetto una persona sia innocente e l'altra si prenda una
condanna alla galera.
Art. 3.
Immatricolazione
1.
Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni
identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18
aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Commento: La norma è
illegittima. La legge stabilisce che gli strumenti ad aria compressa
abbiano la matricola quale unica eccezione al principio generale
secondo cui oggetti che non sono armi, sono del tutto liberi. Quindi il
Ministero non può capovolgere la legge e dire che ci vogliono tutti i
segni distintivi per le armi, salvo il numero di catalogo. Ma ci vuol
tanto a capire che non sono più armi e che la normativa sulle armi non
può essere applicata? Una volta al ministero c'era un matto che voleva
mettere la matricola sugli archi di legno; ma tutti speravano che
l'avessero curato.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1.
Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o
dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova,
che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle
armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di
conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2.
I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che
importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere
l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di
prova.
Commento: Sentite
ora quale profonda conoscenza del diritto europeo hanno al ministero:
la legge è stata fatta per uniformare il regime delle armi ad aria
compressa in Europa (art. 3 della legge), in altri paesi europei questi
strumenti sono già liberalizzati e già punzonati da appositi enti, ma
lo Stato italiano si dimentica di riconoscere questi punzoni! Ciò
significa che il povero cittadino italiano o il povero turista
straniero che dalla Germania si porta un giocattolo di libera vendita
in entrambi gli Stati, sarà punito per non aver fatto prima
classificare e punzonare il giocattolo! A parte ogni considerazione di
buon senso, questa è una patente violazione alla libera circolazione di
merci nella Comunità e un patente favore fatto ai commercianti italiani.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1.
La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono
soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto
n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui
all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le
domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od
importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46
del regio decreto n. 635/1940.
Commento: Il
regolamento non ha alcun potere di stabilire che per fabbricare o
importare oggetti che non sono armi, occorre la stessa licenza
richiesta per le armi comuni da sparo. E la pretesa è anche insensata:
forse che chi ora fabbrica armi a salve (giocattoli cioè) deve essere
un fabbricante d'armi? Ma se non usa neppure materiali idonei a
produrre un'arma da fuoco! Non sarà mica la forma dell'oggetto che
determina il tipo di licenza necessario per produrlo ( le pistole di
cioccolatta le fa la Beretta o la Perugina?). E dove sta la
liberalizzazione e la libera circolazione delle merci se per importare
un giocattolo devo avere la licenza del questore, devo pagare 40 mila
lire di bolli, devo spendere duecentomila lire per far timbrare e
bollare il mio giocattolo?
E udite, udite: chi importa più di tre
giocattoli ad aria compressa all'anno, non basta che abbia la licenza
del questore, ma deve avere quella del prefetto. E sia ben chiaro, non
è prevista una domanda semplificata: no, essa deve contenere tutte le
indicazioni previste per chi chiede di importare armi da guerra.
Al ministero non hanno capito proprio nulla; la liberalizzazione è
stata fatta in Europa partendo dal concetto che è meglio favorire
l'acquisto di armi innocue piuttosto che quello di armi pericolose; se
i costi e le formalità rimangono eguali, per quali motivo un
appassionato di armi dovrebbe comprare un giocattolo piuttosto che una
Beretta? La liberalizzazione è stata fatta per sollevare le questure da
maree di pratiche totalmente inutili e per poter spostare qualche
migliaio di poliziotti sulle strade, dove c'è molto più bisogno di loro
che dietro le scrivanie; ma al ministero, ci giurerei, preferiscono le
scrivanie!
Art. 6.
Esportazione
1.
Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne
preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi
sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio
o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2
non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza
l'esportazione si intende autorizzata.
Commento: Vale
quanto detto per l'art. 5. La norma è del tutto illegittima perché
l'esportazione di giocattoli non può che essere libera. Ma che glie ne
frega al ministero se una fabbrica italiana esporta giocattoli
dichiarati innocui? Perché deve opprimere i produttori con balzelli e
simili oscenità burocratiche? Ma ha chiesto il parere al ministero del
Commercio estero? E per quale motivo una ditta italiana deve mettere la
matricola su oggetti che vanno all'estero in paesi dove a sentir
parlare di matricola sulle armi giocattolo, si scompisciano? E perché
il povero industriale italiano deve affrontare costi che lo
penalizzano? Vale a dire inoltre che lo sportivo non potrà andarsene
tranquillamente e senza inutili licenze a gareggiare all'estero o
venire a gareggiare in Italia.
Art. 7.
Cessione
1.
La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è
consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia
per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto
n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione
nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del
regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54
del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data
dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta,
specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e
modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti
maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Commento: Il
regolamento si è dimenticato di dire se questi strumenti vanno o meno
presi in carico sul registro delle armerie. Se si parte dalla
impostazione data dal ministero secondo cui non è cambiato nulla e per
lui rimangono armi a tutti gli effetti, la risposta non può che essere
positiva: strumenti ad aria compressa e ad avancarica sono soggetti a
tutte le licenze e formalità previste per le armi. Questo però non si
ricava dalla legge e non era sicuramente la volontà del legislatore.
Dal fatto che l'armiere debba segnare il nome dell'acquirente sul
registro, non si può affatto dedurre anche l'obbligo del carico dello
strumento. Siccome è indubbio che gli strumenti in esame rientrano
nella categoria degli strumenti atti ad offendere (armi improprie), si
dovrebbe ritenere che ogni norma che deroga alle norme generali su di
essi deve essere espressamente prevista dalla legge e che deroghe non
possano essere introdotte con il regolamento.
Art. 7 comma 4 - Qui
siamo al delirio totale: gli strumenti ad aria compressa sono oggetti
che io, privato, posso vendere o regalare a chi mi pare e piace, senza
il minimo obbligo giuridico di comunicazioni o denunzie; e gli obblighi
non se li può inventare il ministero. L'obbligo della scrittura privata
per la cessione privata è pura ottisutà burocratica e del tutto privo
di significato ed utilità; chi deve fare la scrittura, chi vende o chi
acquista? E chi dei due conservare? E per quanto tempo la deve
conservare? E se uno la perde, che cosa deve fare? Tagliarsi le vene o
distruggere l'arma?. E se Tizio prende un foglio di carta e ci scrive:
io Pinco Pallino dichiaro di aver venduto la pistola Diana a Tizio, che
cosa può controllare la polizia? Tra l'altro fare una scritttura
privata falsa non è neppure un reato perseguibile d'ufficio e chiunque
può farsela! E la polizia dalla matricola può risalire al primo
acquirente, ma non certo al secondo o terzo passaggio dello strumento.
Ancor più strampalata la prescrizione della scrittura per il comodato.
Se presto lo strumento ad un amico per più di due giorni, dovrei,
secondo il ministero, fare una scrittura privata di comodato, un
documento cioè che non è previsto (salvo che nella fantasia malata di
qualche burocrate), neppure per il prestito di un fucile da caccia.
Il legislatore nno ha previsto queste formalità, ma solo la
registrazione di chi compera l'arma per la prima volta, per evitare che
i minorenni vadano a comperare queste armi. Poi ne è vietato
l'affidamento a minori e nulla si dice sulla cessione che pertanto è
libera. Altrimenti il legisaltore, così come vietava l'affidamento,
avrbebe anche regolato la cessione. Art. 7 comma 5: Norma illegittima;
il divieto di vendita per corrispondenza è una norma speciale studiata
apposta per le armi da fuoco e non può essere estesa ai giocattoli. È
al di fuori della delega rilasciata al ministero.
Art. 7 comma 6: che cosa c'entra il comodato con le aste pubbliche, lo sanno solo al ministero.
Art. 8.
Detenzione
1.
La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta
all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n.
773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione
previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto,
della legge n. 110/1975.
Art. 9.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato
motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente
a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta
salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi
privati non aperti al pubblico.
Commento: Ci
si è dimenticati di dire una cosa ovvia: che chi ha il porto d'armi,
può portare uno di questi strumenti ad aria compressa. Ciò si ricava
dall'art. 14, ma ci vorranno anni di sudore e sangue per farlo capire
agli interpreti.
Art. 10.
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
Commento: Norma
illogica, anche se l'illogicità era già in parte nella legge. Sia
chiaro che non esiste il reato di omessa custodia di strumento ad aria
compressa. E non avrebbe alcun senso; se il detentore ha tutto il
diritto di regalarla o venderla al primo passante che incontra, senza
formalità alcuna, anche se il passante ha il tipico aspetto del
rapinatore travisato, perché mai dovrebbe essere sanzionato se non usa
"massima diligenza" nel trasporto dell'arma? Diligenza in che cosa? Non
nella custodia, perché lo strumento lo può dare a chi vuole; non per
evitare incidenti perché gli strumenti sono per definizione non
pericolosi. È una di quelle tipiche frasi da giuristi che copiano belle
frasi senza chiedersi se esse hanno un contenuto e significato
concreto.
Si ripete che la legge non consente di ipotizzare
alcuna responsabilità penale in relazione agli strumenti in esame salvo
il loro porto senza giustificato motivo, punito a norma art. 4 L.
110/1975 e salvo ovviamente che essi non vengano trasformati in armi
comuni da sparo. In tutti gli altri casi è possibile solo prevedere una
sanzione amministrativa (ad es. per la cessione o affidamento non
consentito di esse a minorenne).
Comma 2: Il fatto che la norma parli di custodia, cioè di un fodero o
altro contenitore in cui riporre l'arma, e non di valigetta o
involucro, sta a significare che non occorre assicurare l'impossibilità
di usare rapidamente lo strumento, ma solo che esso non deve essere
lasciato in bella vista (ma attenti alle interpretazioni della P.S.!).
Art. 11.
Parti d'arma
Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
Commento: Norma
corretta; ma il ministero la detta solo per l'aria compressa e non per
l'avancarica, così che si potrebbe dedurre che le parti di arma ad
avancarica liberalizzate sono parti di armi comuni! Conclusione
giuridica del tutto errata perché la legge non consente alcuna
distinzione (e la logica neppure).
Art. 12.
Definizione
Le
repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco
munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o
pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna
dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono
dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula
e sono portatili.
Commento:
La definizione data dal regolamento ricomprende sicuramente le armi
monocanna e dei rari tipi di armi a culatta mobile (semiavancarica).
Non si comprende se con questa dizione si intenda liberalizzare anche i
revolver ad avancarica, ma penso di no perché mi pare difficile
considerarli a colpo singolo. La nozione che i proiettili vengano
inseriti "singolarmente" è sciocca: se l'arma deve avere una canna sola
o una culatta sola, è ovvio che si potrà sparare solo un colpo singolo;
che poi nella canna uno ci cacci una palla, o due palle, o un pugno di
pallini, non è certo cosa che attiene alla meccanica dell'arma.
Il
requisito che l'arma sia "portatile" consente di ricomprendervi
spingarde da caccia alle anatre, ma non cannoncini. Ma al ministero si
sono dimenticati forse che questi cannoncini da segnalazione sono da
tempo considerati armi a salve, e quindi già liberi per definizione.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1.
Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto
previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova
oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975,
verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme
alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto
necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto di cui
all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono
sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da
parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata
l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica
del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di
conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
Commento: Vale
quanto detto per l'aria compressa: se non sono più armi, vengono meno
tutti gli obblighi di marchiatura, salvo il Banco di Prova (già
previsto anche per le armi a salve) e la matricola. Ogni altra
prescrizione è illegittima. Tutto l'articolo è stato scritto da chi non
sapeva che le armi comunque erano già soggette al Banco di Prova per la
specifica normativa di questo che impone la verifica persino delle armi
a salve.
L'articolo poteva essere molto più chiaro e dire
chiaramente che sulle armi ad avancarica non va apposto alcun punzone
diverso da quello già previsto per la verifica da aprte del Banco di
Prova. Perciò non vi è differenza tra gli strumenti ad avancarica
prodotti prima del regolamento e dopo il regolamento e quelli già
detenuti sono liberalizzati immediatamente senza che occorra alcuna
procedura di verificazione.
Art. 14.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Commento: Questo
è il capolavoro della deficienza e prepotenza burocratica: le armi ad
avancarica sono state liberalizzate, ma il ministero se ne frega delle
leggi e del Parlamento: sono libere, ma non possono essere portate se
non si ha licenza di porto d'armi, lunghe o corte a seconda dei casi.
Ma la legge non dice espressamente che per il porto degli strumenti di
cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione
dell'autorità di pubblica sicurezza ? Certo, ma come si permette il
Parlamento di pensarla in modo diverso dal ministero? Hanno osato fare
una legge senza consultarlo? Ecco come ti frego parlamento, cittadini,
produttori, buon senso, diritto, onestà, ecc. ecc. La legge è stata
fatta apposta per consentire di usare armi ad avancarica in poligoni
pubblici e privati? Al ministero non gliene frega niente e rinnegano la
liberalizzazione. Per i funzionari del ministero è ovvio che senatori e
deputati andrebbero inabilitati perché non sanno quello che fanno.
Secondo la legge è chiaro invece che questi strumenti possono essere
portati da persone prive di licenza di porto d'armi, ma solo in
poligoni di tiro pubblici o privati o in luoghi chiusi e che fino ad
essi possono essere trasportate liberamente. Se si applicasse la norma
in esame, sarbebe vietato sparare in poligoni e in luoghi privati.
Sia chiaro che io personalmente sono d'accordo sul fatto che il
legislatore non doveva liberalizzare le armi ad avancarica, ma la mia
personale opinione non può legittimare lo stravolgimento della legge.
Il regolamento si dimentica anche di dire se e come possono essere
trasportate; occorre avere una licenza di porto d'armi o il trasporto è
libero? Per la legge è chiaro che chiunque le può trasportare; ma se si
dice chge ne è vietato il porto, sorge qualche dubbio sulla volontà del
ministero
La conclusione è che per l'uso delle armi ad avancarica si rimane al
punto di prima; la legge è chiara, ma il regolamento dice l'opposto e
non si sa quanto ci si possa arrischiare ad osservare la legge invece
del regolamento!
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1.
Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III
Infrazioni al regolamento
Art. 16.
Sanzioni
1.
La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000
a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies d el regio
decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n.
773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,
senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
o, se il fatto non concerne attività soggette ad autorizzazione, a l
questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 200
Commento:
L'imposizione
di sanzioni da parte di un organo amministrativo, senza che il
parlamento abbia individuato le ipotesi sanzionabili e i limiti minimi
e massimi della sanzione applicabile, è cosa contraria al principio
costituzionale secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di
legge (articoli 23 e 25 della Costituzione).
Ciò che meraviglia è che il Consiglio di Stato abbia espresso parere favorevole ad una norma come questa.
Conclusioni pratiche per gli utenti:
Nuovi acquisti di armi regolarmente punzonate come liberalizzate
- Chiunque sia maggiorenne può acquistare armi ad aria compressa di
ridotta potenzialità o repliche monocolpo di armi ad avancarica da
armerie o da privati.
Questi strumenti acquistati non vanno denunziati e non fanno numero ai fini della collezione.
- Gli strumenti ad aria compressa possono essere trasportati dove si
vuole e possono essere usati in locali chiusi altrui (casa, magazzino)
o in poligoni pubblici o privati. In fase di trasporto è meglio
chiuderle in un involucro o custodia
- Le repliche ad avancarica per un abuso contenuto nel regolamento,
rimangono equiparate alle armi comuni da sparo ai fini del trasporto e
del porto!
- Il detentore di questi strumenti (aria + avancarica) può cederli
(vendita, regalo) a persone maggiorenni, senza alcuna formalità. Non
può cederli a minorenni.
- Per stupida disposizione del regolamento è sconsigliabile dare lo
strumento in prestito; in altre parole dimenticarsi le parole prestito
e comodato e dire sempre che lo strumento è stato ceduto!
- Non vi è obbligo di particolare custodia in casa.
- Meglio dimenticarsi, per il momento, esportazione o importazione di questi strumenti e loro vendita per corrispondenza.
Strumenti liberalizzati ma di produzione anteriore alla legge
Chi già detiene o ha in negozio questi strumenti, è del tutto fregato.
Per liberalizzarli concretamente deve affrontare spese insostenibili:
classificazione, invio al Banco di Prova per ogni singolo pezzo, con
costi superiori al valore dell'oggetto. Conviene attendere tempi
migliori (ad esempio che si riesca a convincere il Ministro a mandare
certi funzionari a controllare le pecore in Aspromonte). Solo gli
importatori che possono operare su singoli modelli di armi e fare
operazioni collettive, hanno convenienza a regolarizzare ciò che hanno
in magazzino.
Regime giuridico degli strumenti
Sulla base delle disposizioni di legge, che possono essere interpretate
ma non modificate dal regolamento, si può affermare con sicurezza che
le repliche ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa di
ridotta potenzialità (espressione che preferisco a quella del
regolamento "con modesta capacità offensiva" in quanto si entra
nell'incerto campo della nozione di idoneità ad offendere) rientrano
ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere, con norme
particolari e speciali in relazione alla loro struttura di arma. Queste
norme eccezionali non possono perciò essere interpretate estensivamente.
Non si applicano ad esse perciò tutte le norme penali in cui si parla
di arma comune da sparo (armi da fuoco, armi ad aria compressa con
potenza superiore a 7,5 Joule, ecc) o di armi proprie (pugnali,
baionette, ecc.).
Per inettitudine del ministero rimane irrisolta e irrisolvibile la
situazione delle armi ad aria compressa già detenute. Dal punto di
vista giuridico i giudici non potranno concludere altrimenti che chi le
detiene e non le fa classificare come libere, continuano a detenere
armi comuni da sparo, con tutte le relative gravi conseguenze. A meno
che i giudici non si convincano che la confusione giuridica creata dal
ministero giustifica ampiamente il proscioglimento per errore sulla
legge.
Non sono armi giocattolo e quindi non devono recare il tappo rosso.
Gli strumenti ad avancarica invece sono liberalizzati immediatamente e
psosono essere tolti dalla denunzia delle armi detenute. Non è prevista
invero alcuna forma di controllo su di essi, salvo quello ad opera del
Banco di Prova, già effettuato anche su quelli di vecchi produzione.
Resta fermo che la polvere nera per caricare le armi ad avancarica può
essere acquistata solo da persone munite di nulla osta o di una licenza
di porto d'armi e che va denunziata se non viene consumata in giornata.
I poligoni del TSN in cui è consentito l'uso di armi ad avancarica
possono fornire la polvere ai tiratori per il consummo immediato in
poligono.
Da quanto scritto sopra è ovvio che considero il regolamento
assolutamente ignobile; e in ciò i funzionari ministeriali e la
Commissione hanno lasciato al palo il legislatore.
Ignobile per la mancanza di conoscenze tecniche, ignobile per lo
stravolgimento della lettera e dello spirito della legge, ignobile per
la prevaricazione che viene fatta in danno dei cittadini.
E tengo a segnalare a tutti che il ministero, pur essendo assolutamente
incapace di affrontare il problema, non ha chiesto consiglio a nessuno,
non ha sentito gli interessati, non ha consultato esperti di diritto
delle armi, ma ha imposto la totale segretezza sulle operazioni
imponendo ai membri della Commissione di non dare a nessuno la bozza
del provvedimento. Credo che prova migliore non si potrebbe avere della
precisa volontà dei funzionari del ministero di applicare la legge a
modo loro per vendicarsi del fatto di essere stati scavalcati dal
Parlamento. Come se le leggi sulle armi e la loro interpretazione fosse
"cosa nostra" del ministero.
Vedi anche decreto GIP di Bolzano su
armi già detenute
Vedi scritto su avancarica libera da subito
email - Edoardo Mori |
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