Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Regolamento armi paintball - DM 17 febbraio 2020 n. 20

Si veda qui la Circolare al Regolamento 20 gennaio 21

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20 Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037) (GU n.86 del 31-3-2020)  Vigente al: 15-4-2020   

 IL MINISTRO DELL'INTERNO     A D O T T A  il seguente regolamento:   

Art. 1 -  Oggetto e ambito di applicazione  
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici. 
 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.  

Art. 2 - Definizioni  
 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
 a) «attività agonistica»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attività sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, società o soggetti privati, aventi come finalità quella di promuovere la pratica sportiva; 
b) «attività amatoriale»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago; 
c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110; 
 d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose; 
e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto; 
f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»; 
g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»; 
h) «strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi; 
i) «strumento marcatore da impiegare nell'attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi; 
 l) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge n. 110 del 1975.  

Art. 3 - Modalità di verifica dei prototipi  
 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformità alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110 al fine di escludere la natura di armi. 
2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È nella facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria. 
3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformità di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocità in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969. 
 4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato è riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova. 

 Art. 4  -  Acquisto, cessione e detenzione  
1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, muniti dell'attestazione di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identità in corso di validità. 
 2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 

Art. 5 - Porto e Trasporto  
1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche. 
2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.  

Art. 6 - Utilizzo degli strumenti da impiegare  nell'attività amatoriale e in quella agonistica  
1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo: 
 a) all'area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche; 
b) alla presenza degli assistenti di campo; 
 c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale; 
d) alle capsule marcatrici. 
3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonchè, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.  

Art. 7 - Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici  
1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attività amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5. 
2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprietà chimico-fisiche. 
3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.  

Art. 8 - Oneri informativi introdotti  
1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati nell'allegato B) al presente decreto.  

Art. 9 -  Disposizioni transitorie e finali  
1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.  

Art. 10 - Requisiti minimi di sicurezza dei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche  
1. Area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche.  
a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza è consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia. 
All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.  b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza.  
2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».  
 a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo. 
b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori. 
 c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..  
3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.  
 a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attività amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso. 
 b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM. 
c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.  
4. Regolamento del «campo attrezzato».   In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, è responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attività amatoriale o in quella agonistica. 
 È fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento. 
 Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.  
Allegato B) (articolo 8)  
Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da intendersi alle disposizioni del decreto)  
I) Denominazione  
 Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici. 
Riferimento normativo: 
 articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975; 
 articolo 3, comma 3.  ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformità dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, è un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti. 
 Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri». Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti». 
Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». È in facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.  
II) Denominazione  
 Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato». 
 Riferimento normativo: 
 articolo 6, comma 1.  ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |

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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
L'espressa previsione della necessità della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensi' piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonchè una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti. 
Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessità che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e perciò, da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. 
La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati». 
 Poichè, tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessità della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione. 
Ciò premesso: 
la domanda va presentata al comune nel cui territorio è situato il campo attrezzato (la competenza comunale è stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto; 
il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;  per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;  alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare è tenuto a far rispettare agli avventori;  la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione è integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.  
III) Denominazione  
 Avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. 
 Riferimento normativo: 
articolo 6, comma 1.  ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
 | [X] | [] | [] | [ ] |
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
 Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che è da ritenersi già sussistente laddove l'evento si connoti come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attività in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attività in questione ne rivendicano la medesima natura di sport). 
Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso è imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. 
All'avviso è allegato il regolamento adottato dal promotore, che è tenuto a farlo rispettare dagli avventori.  
IV) Denominazione  
 Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero dell'avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalità di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici. 
 Riferimento normativo: 
 articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.  ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
 La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S.. 
 Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..  
V) Denominazione  
Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e quelli da impiegare nell'attività agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo. 
Riferimento normativo:  articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV -
IV) Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti;  articolo 5, comma 3.  ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |

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 Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
 L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale e da impiegare nell'attività agonistica è un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessità di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

NOTE: omesse

 

Commento di Edoardo Mori
Ho già scritto più volte, in passato, e prima di altri, che la grande sciagura dell'Italia è di essere in mano ad una burocrazia incapace ed inefficiente che ostacola il commercio, l'industria, la libera iniziativa, si mangia almeno 1/3 del Pil per l'incapacità di affrontare qualunque problema, ignora la realtà e vive in un mondo di carta e di carte che serve solo a mantenere essa stessa.
Ne abbiamo avuto un esempio terribile in questi giorni dove, ad esempio, il ministero dell'interno ha dimostrato di non essere neppure in grado di fare una misera circolare per stabilire quando uno deve stare a casa uscire di casa. Sono usciti cinque provvedimenti uno più caotico dell'altro, incomprensibili, confusi, sbagliati, in contrasto con le direttive ricevute. Piuttosto che il prodotto di un virus ricordavano il prodotto di una enterocoliet; forse là gira da decenni il colon-virus; e sappiamo che cosa produce!
Bastavano 20 righe ben chiare e senza bisogno di citare neppure una norma, perché era una questione di medica non di competenza del ministero dell'interno (che doveva solo preoccuparsi di ordine pubblico e prevedere , ad es, che vi sarebbe stata una fuga dal nord verso sud) ed invece ognuno di questi stupidi proclami ha una paginata iniziale in cui si dice che chi l'ha scritto ha visto tutto diritto italiano e si elencano tutte le cose che ha visto. Se Dio avesse fatto la stessa cosa, Mosè sarebbe sceso dal Sinai con una carovana di 500 cammelli carichi di tavole! Ma chi si è inventato questo stupido sistema? È ovvio che un giurista che scrive un provvedimento deve conoscere tutte le leggi che ci sono prima e che utilizza; perché mai deve elencarle? Ciò non dimostra affatto né che l'abbia lette davvero, e tantomeno che le abbia capite. Per non parlare poi dell'idiozia di prevedere per chi non le osserva, sanzioni amministrative. Siccome la maggior parte di chi non le osserva sono delle persone che non hanno nulla da perdere e che non hanno una lira, prevedere una sanzione amministrativa vuol dire: "chi non ha i soldi per pagare, faccia quel che vuole che intanto non succede nulla". È una cosa che piace moltissimo al ministero dell'interno perché se non sono reati non finiscono le statistiche della criminalità e può continuare a raccontarla le bufale che tutto va bene e che l'Italia è sicurissima. Ma forse sono cose che succedono quando a fare il ministro dell'interno ci si mette un prefetto. Sarebbe un po' come se a fare il ministro di giustizia ci si mettesse il boia. Ho persino il sospetto che l'attuale ministro sia stato segnalato al governo proprio da Salvini per fregare Conte (gli ha detto "Quello? Te la raccomando!).
Negli ultimi vent'anni ottime leggi sono state affossate dalla burocrazia la quale non accetta che a comandare sia dei politici e affossa qualunque iniziativa che non le piace o che può farle perdere potere, perché si sa che il potere è come le olive, che basta schiacciarle un po' ed escono i liquidi per ungere. Basti vedere come sono state affossate le leggi di Berlusconi in cui si stabilivano termini certi per l'evasione delle pratiche e sanzioni per il funzionario che non si adeguava. La burocrazia non ha mai fatto i regolamenti per applicarli e la situazione è peggiorata.
La situazione italiana mi ricorda quel libro Niente Teste Di Cazzo di James Kerr, allenatore di grande successo degli All Blacks neozelandesi. Siccome "cazzo" si può mettere da tutte le parti, ma non sulla carta stampata, proseguirò usando la sigla TDC che a me rende l'idea di soggetti che fanno più danni della TBC !
E l'Italia ha proprio bisogno che finalmente si cominci ad affermare il principio che le TDC nazionali  e internazionali non hanno diritto di mangiare i soldi degli altri, di vivere alle spalle degli altri, di far diventare l'Italia uno degli ultimi paesi del mondo, quando ha tutto diritto di essere tra i primi. Poi ci si potrebbe chiedere perché tanta gente manda al governo le TDC, ma forse la spiegazione l'aveva già data Aldous Huxley scrivendo che "gli uccelli della stessa specie hanno la tendenza a volare assieme".
Ma ricordiamoci che le TDC sono coloro che in Italia impediscono di fare vaccini rapidamente perché per provarlo su di un topo bisogna sentire tre comitati etici (sull'uomo non ci sono problemi!), sono coloro che tengono in magazzino le mascherine perché manca un timbro, sono coloro che se ne fregano di migliaia di morti, ma bloccano tutto per paura della privacy. Per la TDC sono molto più importanti i diritti di chi, nel 90% dei casi, è un farabutto cha ha qualche cosa da nascondere, che il dovere di essere un essere sociale, che pensa a tutti e non solo ai suoi interessi. Dio non volesse che si venisse a sapere come hanno fatto carriera; Dio non voglia che si scopra chi di notte va ad imbrattare i muri o spaccia.

Ho divagato, perché il momento è drammatico ed invita a riflettere su come si possa ripulire la concimaia di leggi e di TDC che abbiamo creato, dai politici, ai magistrati, ai burocrati, come si possa ripulire la società dai parassiti che vogliono solo prendere, senza nulla dare in cambio. Ritorniamo perciò a bomba e al Regolamento.
Il 31 marzo dal ministero è uscito il regolamento sulle paintball che è un capolavoro per dimostrare quanto bisogno ci sia di "pulire le stalle di Augia" …. ma il Tevere non basta! E il vero delirio burocratico che regola in 10 pagine ciò che poteva essere detto in una pagina sola, inventandosi cose che non sono la legge, che sono contrarie alla Costituzione, che sono solo la manifestazione di chi gode a fare regole carico degli altri, regole che poi, come tutte le altre passeranno, inapplicate, ma che avranno rovinato uno sport.
Detto in parole povere, alla Fantozzi, è una cagata pazzesca, una carognata, un abuso di potere, che meriterebbe un'occhiata da parte da parte della giustizia. Non è ammissibile che vi sia un ministero che dal tempo del Fascio è diventato sempre più svincolato da ogni controllo, appena appena  rimesso al suo posto da infinite sentenze della Corte Costituzionale, perché al ministero le norme fasciste andavano benissimo e mai le avrebbero cambiate e mai hanno chiesto di cambiarle.
Sono dei maestri nel far finta di non aver capito ciò che il legislatore stabilisce; egli liberalizza certe armi ad aria compresa e ad avancarica e loro fanno un regolamento, contrario alla legge, in cui vengono di nuovo trattate come armi, sommerse da regole burocratiche; il legislatore regola le ronde, e il regolamento del ministero le annulla; il legislatore regola i buttafuori del locali pubblici, ambiente ricattabile che è grasso che cola per chi ama l'unto, e il ministero impedisce di applicare la legge; ecc. ecc.
Identica cosa hanno fatto per le paintball.

Il legislatore con l'art .2 D. L.vo 9 settembre 2013, n. 121 aveva stabilito:
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici … , che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 17- bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica.

Il ministero non lo voleva fare e infatti ha impiegato sei anni per fare ciò che si poteva in una settimana perché in realtà c'era solo da spiegare la differenza fra attività amatoriale e attività agonistica, Anzi il Ministero non doveva fare nulla direttamente ed è stato un abuso essersi fatto infilare nella legge come ente competente. Ed invero:
1) Le paintball sono dichiarate NON ARMI come quelle ad aria compressa a pallini di piombo e quella ad avancarica e perciò sono già interamente regolate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526 e s.m. e da Regolamento DM 9 agosto 2001 n. 362 (illegale, ma poteva essere corretto e messo in regola). Quindi sono strumenti sportivi a tutti gli effetti, che la legge considera armi improprie al fine del porto così come ogni strumento da lavoro e sportivo. Se il ministero non si occupa di martelli e seghe, archi e frecce, perché mai deve occuparsi di paintball? È un problema esclusivamente di competenza del Ministro per lo Sport e del CONI; capisco che il Ministro non si sia mai occupato di sport in vita sua e che, forse, potrebbe confondere il Corona-virus con il CONI-virus, ma perché deve farsi calpestare da un prefetto-ministro (o, come direbbe lui, da una prefetta-ministra), non eletta dal popolo? Perché non si ricorda che il suo cognome significa "l'uomo che porta la spada"?
2) Le norme sulla verifica da parte del Banco di prova c'erano già e non vi era una virgola da aggiungere.
Al riguardo sgombriamo subito il campo dalla enorme idiozia che si è inventato i ministero o per prava volontà di mal fare, o per pura paranoia burocratica.
Le norme, fin dalla legge 110/1975, hanno stabilito il controllo del Banco di Prova italiano anche sulle NON ARMI per due finalità:
a) per controllare che esse non possano esse trasformate in armi comuni da sparo;
b) per controllare che esse non superino la potenza prescritta.
Da oltre 40 anni perciò il Banco controlla questi strumenti e ci applica un codice il quale dimostra che l'oggetto è in regola.
Al ministero non bastava; loco conosco i loro polli, sanno, o credono, che se una pattuglia trova un marcatore paintball, va nel pallone perché non capiscono se sia un'arma da guerra o un giocatolo, sanno che di solito trascina un povero cristo in caserma e fanno una grande operazione per finire sul giornale, ed allora si inventano la solita carta da bollo, quella che fa andare avanti l'Italia… dentro l'abisso! Mentre per una pistola basta il marchio, mente per un fucile d'assalto basta il marchio (marchio che ogni TDC è in grado di controllare sul computer) per uno strumento sportivo LIBERO il Banco deve:
a) fare le prove che ha sempre fatto e che solo un idiota avrebbe ripetuto nel Regolamento;
b) rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo. Ripeto: sarà meglio un marchio indelebile o un pezzo di carta? Si badi che il Regolamento scrive in modo tale che si capisce che chi lo ha scritto era convinto che il certificato fosse già previsto da prima. E invece no. Egli non sapeva neppure su che materiale stava lavorando. Fulgido esempio dello sprezzo del pericolo di essere considerato un idiota incompetente.
c) Al certificato sono equiparati i certificati degli altri Banchi di Prova del CIP. E qui siamo proprio all'ignoranza bestiale che una volta sarebbe stata punita con la degradazione e con il "passare le bacchette". Il CIP internazionale si occupa delle armi da fuoco e delle munizioni per tali armi. Come minchia fa a rilasciare certificati per strumenti sportivi che non sono armi da fuoco? Se noi abbiamo commesso la fesseria di dare questa competenza al Banco di Prova, non è detto che lo abbiano fatto altri Stati privi di scuole per TDC! Ed infatti in Germania, ad es., la competenza è del PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Istituto Federale per le prove fisico-tecniche). Quindi una norma sbagliata, in contrasto con la normativa europea, perché crea disparità di trattamento fra Stati, una norma che creerà solo complicazioni a cittadini e imprese.
d) Si noti la sciocchezza di stabilire quali documenti deve richiedere il Banco: questo è un ente pubblico che dipende da un altro ministero, è compente e specializzato per ciò che deve fare è diretto da soggetti con lauree scientifiche; perché mai dovrebbe ricevere istruzioni da un laureato in legge all'Aquila con i buoni punto, che non sa di che cosa parla e che non è mai entro nella sede del Banco? Lo si è visto che cosa è successo quando il ministero ha fatto le regole sulle armi ad aria compressa. Non ci si è capito più nulla, i privati sono stati tagliati fuori dalla possibilità di regolarizzare le proprie armi libere e alla fine decine di migliaia hanno dovuto essere rottamate. Ma forse è proprio ciò che il ministero voleva.
e) Aggiunge infine il regolamento la goccia che fa traboccare il vaso da notte:
In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nuova conferma del fatto che i "dottori il legge" del ministero sono convinti che gli ufficiali ed agenti di PS non sanno distinguere un pezzo di platica da un mitra. Come poi l'agente di PS possa capire se un certificato sia vero o falso, dovrà essere spiegato dalla scuola per TDC superiori! Ci vorrebbe un certificato il qualle attesti che il certificato del Banco è autentico!

Ma questo sono quisquiglie rispetto all'abuso commesso in materia di spazi in cui esercitare lo sporto del tiro con marcatori.
Il ministero è dal decreto legislativo 204/2010 che non è capace di fare il regolamento per i poligoni di tiro introdotto con tale decreto. Quando si dice che non è capace, vi è la prova evidente del fatt,o perché ogni proposta uscita dal ministero era semplicemente da scompisciarsi.
Ha quindi pensato bene di fare una cosa più semplice e si è inventato il regolamento per i poligoni dei marcatori. Sia chiaro che nulla lo autorizza a fare ciò e che è una stravaganza normativa da codice penale. Ed infatti:
a) l'articolo 57 del testo unico di pubblica sicurezza regola solamente i poligoni per le armi da fuoco, uniche armi su cui la PS ha competenza. E di regola, in quanto siano aperti al pubblico perché entro casa uno può sparare quanto vuole, senza sottostare alle regole sui poligoni. Quindi il ministero non ha la minima competenza a emanare norme in una materia al di fuori delle sue competenze e per le quali la legge non prevede la possibilità di fare regolamenti.
b) lo stesso decreto legislativo del 2013 autorizza il ministero a regolamentare l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo dei marcatori. Dove sta scritto che possono essere regolamentate le palestre?
d) Il luogo ove si spara con uno strumento sportivo che non è un'arma, non è un poligono, ma è una palestra. Le norme relative alle palestre sono di esclusiva competenza del CONI e delle relative associazioni sportive. La PS non ci deve mettere il naso, e non può mettercelo, almeno fino a che non faranno risparare i Balilla! Per quale motivo la PS non può regolare i campi di tiro con l'arco, le palestre di boxe, i campi per il baseball dove si usano le mazze, le palestre dove ci si esercita con katane affilate, le palestre di scherma, ma crede di avere il diritto di andare a rompere le balle a chi pratica uno sport che, in base alle statistiche è uno dei meno pericoloso del mondo, appena superiore alla dama e alle bocce?

Ma non è tutto, perché quando la testa comincia a sbroccare, è difficile fermarsi.
In contrasto perfetto con gli articoli del testo unico di pubblica sicurezza, in contrasto con le precisazioni date con la Corte Costituzionale, in contrasto con la prassi seguita da decenni, il ministero ora si inventa che per fare gare in una palestra bisogna rispettare l'articolo 68 del testo unico di pubblica sicurezza e dare avviso al questore!
Mi pare di capire che cosa ci sia dietro: siccome non piace al ministero che gli sia stata tolta la competenza sui poligoni di tiro, passandola ai comuni, si arrampica sugli specchi di osceni cavilli giuridici per fare rientrare dalla finestra questo controllo. Vale a dire che si sta preparando a inserire nel regolamento sui poligoni di tiro veri e propri, l'obbligo di comunicare la propria attività alla PS. Ovviamente tutte cose prive di senso pratico e utilità pratica, pura masturbazione giuridica dei burocrati che pensano che il mondo sia tutto nelle loro carte, e non capiscono che il mondo è fatto di chi lavora, di chi guadagna, di chi crea ricchezza, e che in fin dei conti si vedono portare via i soldi per mantenere dei buoni a nulla che passano il tempo a scoreggiare nelle loro poltrone. Capiscono benissimo però che si facesse una legge chiara sulle armi di 100 articoli, si potrebbero buttare camionate di vecchie leggi e circolari (io ne ho raccolte circa 200!)  e container di funzionari inutili che hanno l'unico scopo di applicare norme ormai inutili.
Il problema giuridico è chiarissimo ed è già esposto da tempo nel mio sito:
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha chiarito che le norme del Testo Unico nella materia in oggetto trovano un’applicazione alquanto limitata. In passato, infatti, l’attività sportivo – ricreativa di tiro a segno, come quella di tiro a volo, era sempre subordinata al preventivo ottenimento della licenza del Questore ai sensi dell’art. 68 R.D. 773/1931 e dell’art. 123 co. I del Regolamento di esecuzione, poiché veniva ascritta tra le rappresentazioni, gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo aperto al pubblico. Dispone, infatti, il comma I dell’art. 68: “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”. Tale norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 561 del 15 aprile 1970 che ha espunto l’obbligo della licenza del Questore per gli intrattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali.
Conseguentemente, l’obbligo di richiedere idonea autorizzazione al Questore imposto dall’art. 68 T.U.L.P.S. attualmente opera solo se il tiro a segno “sia indetto nell’esercizio di attività imprenditoriale, sicché non trova applicazione laddove manchi la configurazione imprenditoriale dell’attività, come nel caso di attività svolta da associazione sportiva dilettantistica” (così TAR Puglia, sez. II, sent. 23.11.2006 n. 4089 in una pronuncia che si riferisce al tiro a volo, ma le cui conclusioni possono essere pacificamente estese anche alla similare attività di tiro a segno, posto che oggi questa ha perso ogni implicazione di carattere militare ed ha prevalentemente assunto connotati sportivi).
E, invece, necessaria la licenza prevista dall’art. 57 R.D. 773/1931 se l’attività di tiro a segno venga esercitata “in luogo abitato o sito nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, sicché tale atto abilitativo non va richiesto laddove non ricorrano i suddetti presupposti” (TAR Puglia, sez. II, sent. 23.11.2006 n. 4089; cfr. anche TAR Lazio, sentenza 5.04.2004 n. 158 in base alla quale per “l’attività di tiro a segno svolta da un’associazione sportiva privata risulta, invece, necessaria la licenza di cui all’art. 57 t.u.l.p.s.”). La competenza al rilascio di tale autorizzazione sta in capo alla “autorità locale di pubblica sicurezza”, ossia al Sindaco. Sussiste ancora, ai sensi dell’art. 123 comma I Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’obbligo del gestore di dare preventiva comunicazione delle manifestazioni organizzate con finalità sportiva o ricreativa. Conferma la necessità di tale adempimento la Circolare emanata dal Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prot. 559/C 12281.10089 del 2.12.1993. Restano, infine, salve le eventuali autorizzazioni individuali, se richieste per il trasporto e l’uso delle armi impiegate nel poligono.
Quindi l'articolo 68 non si applica, salvo rari casi, ai poligoni di tiro, figurarsi se può essere applicato ad una palestra dove si pratica uno sport. Ma non è delirio giuridico, è perfetta malafede, perché, da come è impostato l'argomento, si vede che chi ha steso il testo sapeva benissimo che stava alterando la verità, travisando le norme e facendo con esse il giochetto delle tre carte. Ma se vogliono ammettere di essere arrivati ad un tale sublime stato di ignoranza da non conoscere tutto quanto ho scritto appena sopra …lo ammettono pure; nessuno potrà accusarli di aver detto il falso.
Risultato quindi dalla stravaganza, è il fatto che il ministero si permetta di stabilire chi in una palestra deve dirigere l'operazione (una specie di direttore di tiro con i giocattoli), quale età minima deve avere chi usa i marcatori (persino per il tiro a volo con fucili micidiali lo hanno stabilito il CONI e la FITAV e non certo un prefetto che in vita sua non ha mai visto e preso in mano un marcatore)
Le norme di sicurezza non possono neppure essere un'invenzione ministeriale. Lo sport con il marcatore è soggetto a regole internazionali, talvolta ancora il più severe di quelle che ha creduto inventarsi ministero, ma che devono essere comuni e uguali per tutti; non è che in Italia lo sport segue sue regole speciali. E, ripeto, giustamente, il decreto legislativo del 2013 non ha previsto che fosse ministero a regolare le cosa.

Veniamo alle norme sulla sicurezza esterna (la sicurezza interna, salvo che per gli incendi e per la sicurezza degli spettatori, oltre un certo numero, non è competenza della PS.). Orbene, la necessità di queste norme di sicurezza per uno sport che 100 volte meno pericoloso del tiro con l'arco, in cui la PS non può e non ha mai preteso di mettere il naso, è assolutamente incomprensibile. L'unica cosa che si può ipotizzare e che il ministero sia stato occupato da bande di pacifisti talebani integralisti per i quali la parola arma ha lo stesso effetto della parola sesso sulle suore di clausura. Al ministero poco importa se un'arma sia finta, sia un simulacro, sia fatta con la con la mollica del pane, sia totalmente innocua, arma rimane e deve essere maledetta fino alla fine dei secoli. Quindi anche il termine NON ARMA li eccita, fa scattare quella molla che li induce a dire o pensare "cosa nostra è", guai a chi ce le tocca o non contiamo più nulla. Arresteranno gente chi si è armata di pazienza!
Si può calcolare, in base alla scienza balistica, che ovviamente è parola che terrorizza questi laureati in legge, ancor più dalla parola arma, che una pallina piena d'acqua o liquido analogo, può fare pochi danni al di fuori della zona in cui viene lanciata. Ecco qui il calcolo dei valori per i marcatori di maggiore potenza, per tiro agonistico. Sono valori massimi; in pratica sono minori.

paintball

La pallina da 17,27 mm di dimetro che parte con la velocità massima di 91,4 m/s (300 piedi/sec.), a 30 metri avrà una velocità di 56 m/s e una energia di circa 3,5 Joule. Secondo la scienza forense una palla pesante (pietra, metallo) produce solo una contusione, ma non una ferita. (Vedi  Bir CA, Stewart SJ, Wilhelm M (2005), Skin Penetration Assessment of Less Lethal Kinetic Energy Munitions. Journal of Forensic Science 50, No. 6:1–4.
Una di plastica, con una certa elasticità, è ancor più innocua.
Si consideri però che la pallina sparata orizzontalmente, ad altezza d'uomo, a 40 metri ha già toccato il terreno e si è fermata.
E se vi è una recinzione alta tre metri, ad es., la pallina, per superarla, deve essere stata tirata, per errore, verso l'alto e quindi finisce per cadere in caduta libera, con pericolosità nulla.
Di che cosa vanno quindi cianciando con reti 5 metri di altezza, come se ci fossero in volo le palle del baseball? E se attorno ci sono dei prati, chi si deve proteggere? Le rondini? E perché non fanno il regolamento per le palle di questi sport e per il golf e l'hockey? Ovvio che sono regole sparate a membro di segugio, in mdoo astratto. Nessuno sa più che la PA amministrazione dsve applicare le nome ai casi concreti, caso per caso; le nome astratte e generali le fa il legislatore ... se può.
Dice l'autore James Kerr, che ho citato sopra, che in una squadra di venti persone affiatate, basta uno stonato (lui li chiama TDC) per rovinare l'intera squadra. Poveretti noi che dobbiamo sopravvivere con bande di stonati e poche persone intelligenti e oneste, le quali, se non si cambia, si dovranno dare alla clandestinità!.

Bolzano, 3 aprile 2020