Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Modifica all. B Reg. TULPS - DM 16 agosto 2016

MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 16 agosto 2016. (G.U. 3 ottobre 2016 n. 231) - Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE con
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del predetto Testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure ingenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art.. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il Capitolo VI dell’Allegato B al regolamento per l’esecuzione del TULPS;
Rilevata la necessità, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di ridurre la possibilità che i prodotti pirotecnici ritenuti più pericolosi ed a maggior rischio di incidente, nonché le polveri da mina, possano entrare nella disponibilità di persone diverse da quelle con conoscenze specialistiche e munite dei titoli autorizzatori previsti dalla vigente normativa;
Considerato che i prodotti pirotecnici appartenenti alla IV categoria del TULPS destinati a persone con conoscenze specialistiche e i prodotti pirotecnici del tipo «petardo» e del tipo «razzo» destinati esclusivamente agli operatori professionali, di cui all'art. 5, comma 7 del citato decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della marcatura CE, nonché le polveri da mina, sono attualmente disponibili anche presso gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S.;
Considerato che tali prodotti, ed in particolare i manufatti del tipo «petardo» e del tipo «razzo» destinati esclusivamente agli operatori professionali costituiscono la categoria di prodotti più pericolosi ed a maggior rischio di incidente;
Ritenuta, pertanto, la necessità di vietare la detenzione e la vendita, presso gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S., dei prodotti pirotecnici appartenenti alla IV categoria dello stesso Testo unico destinati a persone con conoscenze specialistiche, ovvero dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» e del tipo «razzo» destinati esclusivamente agli operatori professionali, anche se non muniti della marcatura CE, nonché delle polveri da mina, e di riservarne la detenzione e vendita solo presso i depositi di prodotti esplodenti;
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell’in- temo di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al Capitolo VI dell’Allegato B;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che ha codificato ed abrogato la citata direttiva 98/34/CE;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, espresso nella seduta del 30 maggio 2016;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico, del3 agosto 2016, concernente la notifica n. 2016/0327/1 del presente decreto alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 5 della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535, e la pronuncia favorevole della Commissione medesima in merito alla richiesta di procedura di adozione urgente dello stesso decreto di cui alla comunicazione TRIS/(2016)02380;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al Capitolo VI dell 'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    all'art. 1, comma 1:
1)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) polveri da lancio della I categoria»;
2)    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria.»;
b)    all'art. 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b)\ oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:
fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);
in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)».
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1.    Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017.
2.    Per i prodotti pirotecnici di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della marcatura Ce, nonché per le polveri da mina, le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore.
3.    E consentito lo smaltimento delle giacenze dei prodotti di cui al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta vendila alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4 luglio 2017.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2016



 


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