Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legittima difesa - La nuova legge 26 aprile 2019 n. 36 (G U. 3 m,aggio 2019 n. 102)

Si veda ulteriore commento del 8-6-2019

Questo è il testo con commento della nuova legge sulla legittima difesa. Ho integrato le modifiche nel testo orignario, come sarebbe logico che facessero tutti i legiferatori invece di fare rappezzi incomprensibili!
In corsivo le novità.

NOTA: Le legge è stata firmata oggi dal Presidente della Repubblica il quale in un suo scritto ha aggiunto delle riserve.
La principale è quella in cui precisa che "il grave turbamento" non può essere soggettivo, ma oggettivo. Pare che siano stati i suoi "consiglieri giuridici" (a naso direi dei magistrati) a consigliarlo.
Cosa da restare a bocca aperta a leggerla.
Il  principio secondo cui occorre tener conto della situazione psicologia creata da un pericolo è antico e diffuso a livello europeo.
Germania: Il legislatore tedesco già nel 1871  aveva scritto (art. 53 StGb): Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito perfettamente che nella legittima difesa bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge!
Austria: In Austria si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi  esercita la difesa necessaria per respingere un'aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio. Salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all'aggressore.
Aggiunge poi che se chi si difende come sopra usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell'agitazione paura o spavento, dovuto all'aggressione, salvo che esageri per colpa.
Svizzera: in Svizzera si scrive (art. 15 CP): se uno viene legalmente aggredito o minacciato direttamente di aggressione è lecito respingere l'aggressione in modo adeguato alle circostanze e rispettando la proporzione con l'aggressione.
Anche Svizzera però non si è puniti se la proporzione è stata violata a causa dello stato di agitazione e confusione cagionata dall'aggressione
Dice un giurista svizzero per il caso di introduzione di un delinquente in casa che in tal caso è talmente probabile lo scontro fisico che ben poca scelta rimane a chi è aggredito il quale quindi può adottare mezzi estremi.

In questi paesi la regola ha funzionato benissimo e, in Germania, dopo oltre un secolo di applicazione, nessuno sente il bisogno di cambiarla. E nessuno ha mai avuto l'idea idiota di richiedere un grave turbamento, perché questo non può essere certo misurato con il metro da un giudice.
E nessuno ha mai avuto fino ad oggi l'idea di affermare che una situazione soggettiva deve essere misurata oggettivamente: sarebbe come scrivere che chi compie un'azione perché innamorato deve provare di essere innamorato e quanto è innamorato. Figurarsi poi come stabilire oggettivamente   l'esistenza e il grado di un turbamento che può esaurirsi in una manciata di secondi.
Il fatto è che in altri paesi ci si fida della giustizia ci si fida del buon senso dei giudici che operano da padri di famiglia e non da talebani del diritto; che capiscono che in certi situazioni bisogna trovarcisi per capirle e che la giusta solazione si trova nell'animo umano e non nei codici.  Ma pare che in paesi civili non esistano affatto i giudicii giustizialisti che abbiamo noi, pronti a distruggere una persona per un cavillo giuridico.

***

Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 del codice penale)
L'art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima
1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3 - Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone
COMMENTO: Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza della Cassazione non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore.  Sul punto era chiara la relazione al codice penale scritta dal famoso professore Vincenzo Manzini, autore del codice penale. Poi i nani della Cassazione hanno pensato bene di affermare il loro pensiero!
Ciò è ribadito al comma 2 lett. b) anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È prevedibile che certa giurisprudenza non si arrenderà.
È rimato l'inciso "usa un'arma legittimamente detenuta" che è una pura sciocchezza.  Si vuol forse dire che se una vittima usa un'arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un'arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all' aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati.  L'uso della parola intrusione consente però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l'intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
E' cosa veramente assurda che si stabilisca che non si deve osservare la proporzionalità fra difesa ed offesa solo nei casi di violazione di domicilio.
Il comma 4 è un po' equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone? Si dà spazio ai giudici pro-rapinatori di cavillare e di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi! Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose. Un po' strana anche la frase "con minaccia di uso di armi": basta dire "attento che ti sparo", "attento che sono armato", o bisogna avere un'arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo.  Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norna la loro volontà lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Art. 2. (Modifica all'articolo 55 del codice penale)
L'art. 55 diventa ora:
Art. 55 - Eccesso colposo.
1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2 - Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto
Nota: l'articolo 61, primo comma, numero  recita: 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
COMMENTO: Il riferimento all'art. 61, primo comma n. 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) sarebbe ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritti di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore!
Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito è sacrosanto e compare già da tempo in molte legislazioni europee perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l'adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola "grave". Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi "gravemente" perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all'aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di "grave turbamento" perché questo è soggettivo e non misurabile.  Negli altri paesi la formula serve per aiutare al massimo chi si è difeso; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!
Ancor pià grae e insensato il fatto che del turbamento o della minorata difesa si possa tener conto solo di fronte a intrusioni o violazioni di domicilio. E' ben più pericolosa e conturbante e frequente l'aggressione all'aperto; in casa vi sono vari mezzi di difesa, all'aperto si è abbandonati a sé stessi.

Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 165 del codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 614 del codice penale)
L'art. 614 diventa ora:
Art. 614 - Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da  uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 5. (Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)
L'art 624 bis c.p. diventa ora:
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da  quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da  cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 628 del codice penale)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque "è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".

COMMENTO
Gli art. 4, 5 e 6 aumentano le pene per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.

Articolo 7 - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile)
L'art. 2044 CC diventa ora:
Art. 2044 - Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-

COMMENTO 
L'art. 2044 del Codice Civile stabilisce che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; ciò come precisazione dell'art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Ora si aggiunge un comma dicendo che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa abitativa (art. 52 C.P.); è una stupidaggine perché l'art. 52 è stato già scritto proprio per stabilire che se vi è legittima difesa non vi è illecito!  Così come è scritto l'articolo sembra ora voler dire che al di fuori della legitima difesa abitativa si devono pare i danni anche se is ha ragione!
Nel secondo comma si stabilisce invece che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia un po' troppo margine d'azione ai pro-rapinatori. Anche qui si noi la stranezza della legge la quale prima esclude che in molti casi si possa configurare la punibilità per eccesso colposo e poi prevede invece che si possa comunque essere condannatii a pagare i danni. Si peggiora la situazine rispetto al passato!

Articolo 8 - (Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

COMMENTO:
Norma complicata per dire una cosa semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d'Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusato e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e innocente solleverà la questione delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti a non solo a chi ha si è difeso da una aggressione !

Articolo 9 - (Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;" 

COMMENTO
La norma stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi!  Però non cambia nulla perché in Italia non si riesce a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!

(29 marzo 2019)


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