Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014. n. 119 - Convertito con L. 17 ottobre 2014, n. 146
Ripristino commissioni esplosivi - Taser

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 12 comma 20 aveva stabilito:
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
Chiaro perciò che tutti gli organismi collegiali presso i ministeri (ad esempio la Commissione consultiva per le armi) erano abolite e che i Ministeri e suoi organi dovevano arrangiarsi con i proprie mezzi purché non gettassero al vento  soldi in gettoni e trasferte.
Per la Commissione per le armi, non vi era alcun problema perché il catalogo era già stato abolito nel novembre 2011.
(vedi http://www.earmi.it/diritto/leggi/postcatalogo.html).
Restava il problema delle competenze della Commissione in materia esplosivi. Il Ministero ha arrancato per un po’ (nella Polizia di Stato  vi sono artificieri e periti balistici che nelle loro perizie discettano di esplosivi come scienziati e quindi potevano fornire un contributo), ma poi si è arreso ed ora è uscito il provvedimento che segue.

DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014. n. 119 - Convertito con L. 17 ottobre 2014, n. 146

Art. 8 comma 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti dì spesa previsti dal comma 1, lettera a).
Art. 9. - Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti
Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell’interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.
Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1, che sono competenti anche per l’accertamento della capacità tecnica di cui all’articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un’esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

(Nota: L'art. 8 della legge 110/1975 è quello che prevede l'esame di capacità tecnica per esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi).

NOTA
Il primo comma configura una specie di falso ideologico; si dice che presso il Ministero  e le prefetture OPERANO Commissioni Consultive! Ma come possono operare se sono state abolite?
Voi non ci crederete, ma per poter ricreare queste commissioni e far levare le castagne dal fuoco ad altri, hanno fatto credere al loro Ministro che le Commissioni ci sono ancora e che basta stabilirne la composizione. Invece non ci sono più giuridicamente e semmai si doveva scrivere “vengono istituite”. Ma per fare ciò, essendo strutture interne al Ministero, non vi era alcun bisogno di una legge; bastava un decreto ministeriale … esattamente come ora la legge li autorizza a fare entro 30 giorni.
A parte ciò, ben venga che si rimetta i moto la macchina amministrativa in materia di esplosivi perché il ministero non era stato capace di riorganizzarsi e le domande di licenza vagavano per gli uffici nella vana attesa che qualcuno si assumesse la responsabilità di firmarle!
Purtroppo, come sempre avviene, pare che si siano dimenticati che presso questure e prefetture esistevano anche le commissioni per gli esami agli armieri ed ai riparatori e fabbricanti di armi, così che il rilascio delle relative licenze si è praticamente bloccato. Nonostante tempestiva segnalazione hanno ignorato il problema.

La legge ha poi introdotto la sperimentazione del Taser. Ne ho già scritto esponendo le mi perplessità su coloro che hanno pensato di dotare la polizia di pistole Taser, sebbene sia noto che l’arma viene troppo spesso usata come strumento  di tortura e sebbene gli studi più recenti  ne abbiamo confermato la pericolosità, cose già evidenziate da Amnesty International. Dice lo studio: “Lo stress presente nel corpo, una malattia sistemica e la presenza di sostanze chimiche nel corpo modificano la risposta del corpo ad impulsi elettrici che aumentano direttamente il rischio di aritmia cardiaca causa lo sviluppo di fibrillazione ventricolare e la probabilità di morte cardiaca improvvisa. Si raccomanda ai funzionari che usano armi elettriche che nel luogo dell’evento ci sia personale medico qualificato (ambulanza) in grado di fornire il primo soccorso in caso di complicazioni dopo l'uso dell'arma” (Sigitas Laim ed altri, The effect of conducted electrical weapons on the human body, in Acta medica Lituanica, 2, 2014).
Non mi pare che sia il sistema migliore per ovviare al grave problema delle forze di polizia che fanno centri perfetti solo quando inciampano o quando gli scappa un colpo! Detto chiaramente: se vi è chi esagera con la pistola, continuerà ad esagerare con il Taser! Il problema è di tener sotto controllo chi tende ad esagerare. Una volta rispondeva immediatamente il suo superiore che stava attento a dare gli ordini giusti e ai cretini gl idava le cartucce a salve!
Eppure non ci vuole molto, salvo un po' di coraggio, nello stabilire con chiarezza quali sono i casi in cui chi spara lo fa o meno in modo legittimo, senza che debba tremare per inconsulte iniziative di PM sciocchi!


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