Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Guardie giurate - Licenza biennale

LEGGE 28 novembre 2005, n.246 (G.Uff. n. 280 del 1 dicembre 2005)
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

Art. 10.
( Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno )
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata".

Nota:
La modifica si limita a portare a due anni la validità del decreto di nomina e della licenza di porto d'armi per le guardie giurate. La competenza è del prefetto sia per il rilascio di licenza di porto di armi lunghe che di armi corte.

 


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