Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Basta con le motivazioni pretestuose delle Questure (TAR di Milano 26 giugno 2013)

La Questura di Milano aveva respinto nel maggio 2013 la domanda di rilascio di licenza di porto di fucile per tiro al volo richiesta da un cittadino nel settembre 2012 (chissà se ai questori che ci mettono otto mesi per evadere una pratica che, per legge, deve essere evasa in 90 giorni, gli fanno l’encomio o li nominano direttamente ministri?) perché il poveretto nel 1992 (vent’anni fa!) era stato trovato con una dose di droga per uso personale. Non contenti della bella pensava aveva anche iniziato la procedura per toglierli le armi che deteneva.
Il cittadino ha fatto ricorso al TAR che, molto più rapido della questura, ha stabilito che è assurdo tener conto di condotte antiche quando la condotta attuale ed i controlli sul soggetto dimostrano che egli è assolutamente pulito.
Sono comportamenti degli uffici di PS che gridano vendetta: per loro, in contrasto con la legge, chi è stata denunziato o segnalato una volta nella vita, magari a torto, dovrà portare il marchio di infamia per tutta la vita, poco importa se è stato assolto, se il reato si è estinto, se ha fatto oblazione, se è stato riabilitato. Per le questure un cittadino che in base alla legge può anche fare il magistrato, non può invece più ricevere licenze dal questore.
Recita l’art. 166 del Codice Penale: La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. Ciò significa ad esempio che anche chi è stato condannato per maltrattamenti, ma con pena sospesa, può ottenere la licenza di porto di pistola per fare la guardia giurata.
L’art. 445 Codice Procedure Penale stabilisce che con il patteggiamento il reato ed ogni effetto penale sono estinti dopo 5 anni (due per le contravvenzioni) e non è neppure necessario fare la riabilitazione.
Il che significa che nelle questure e prefetture hanno creato un mondo fittizio e surreale in cui le regole  del diritto non valgono; neppure quelle della Costituzione che prevedono il recupero di chi ha commesso un errore. Il cittadino può essere diventato un santo o un eroe, ma per loro è sempre “persona sospetta”. Il Presidente Napolitano nelle loro carte è ancora un sovversivo antifascista! Eppure se si applicassero le loro regole anche a sé stessi, altro che “carenza di personale” ci sarebbe!
Tutto questo è stato fatto presente dall’ottimo legale del cittadino ottenendo la fulminea soccombenza della questura.
Noto che detto avvocato Maria Beatrice Zammit  è la consorte del noto perito balistico Luca Soldati, il che dimostra che abbinare l’esperto legale all’esperto di armi è cosa benefica.

 

N. 00733/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01356/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2013, proposto da:

****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Zammit e Mariapaola Locco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Olona, 25 ,(sito  http://www.studiolegalezammit.it/).

contro
- Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
- Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- Comando Legione Carabinieri Lombardia
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore di Milano del 3.5.2013, con cui è stato respinta l’istanza, presentata dal ricorrente in data 10.9.2012, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso “tiro a volo”; di ogni provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare della comunicazione della Questura di Milano del 27.2.2013, recante il preavviso di diniego; dei pareri contrari al rilascio del titolo di polizia espressi dalla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:
- che la natura della licenza di porto d’arma per tiro a volo è caratterizzata dalla limitazione territoriale dell’uso, ciò trovando conferma nel fatto che “a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità” (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno, 19 luglio 1997);
- che la finalità del richiesto rilascio di licenza pare, in effetti, consistere nella pratica sportiva, dal momento che il ricorrente risulta iscritto presso un centro di tiro sito in Monza;

Rilevato:
- che l’impugnato provvedimento, nonché la comunicazione del 15.3.2013 (con cui la Prefettura di Milano ha disposto la vendita forzosa delle armi sotto comminatoria di confisca), sembrano violare il principio di proporzionalità, atteso che la segnalazione del ricorrente quale detentore, per uso personale, di sostanza stupefacente risulta risalente al 1992;
- che ad oggi non risultano ulteriori episodi ostativi al rilascio del titolo, tali non potendosi definire la condotta oggetto del procedimento penale definitosi con sentenza di non luogo a procedere;
- che, peraltro, i test alcool/droga annualmente sostenuti dal ricorrente nell’ambito dell’attività lavorativa non sembrano aver evidenziato alcun elemento, neanche indiziario, circa l’eventuale e perdurante uso di stupefacenti (cfr. referto del 22.3.2012) P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda di sospensione cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 marzo 2014.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

Nota si veda ora anche:
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/revoca.html

 

 


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