Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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TAR CATANIA : Vicende penali di parenti - non sono ostative

 

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
FATTO e DIRITTO
1) Il Signor xxx, guardia particolare giurata, è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata il 28 agosto 2003.
Con nota del 27 luglio 2005 il Commissariato di P.S. “Librino”di Catania ha proposto al Questore di Catania di revocare la predetta licenza, segnalando che xxx era “fratello di un pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.
Con nota comunicata il 23 agosto 2005 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di revoca della licenza, invitando l’interessato a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.
Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 2 novembre 2006, il Questore di Catania ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata a xxx.
Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:
“ ... il 7.03.2002 il fratello del xxx è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società di cui è titolare la stessa moglie del xxx, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004;
... Viste le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che, malgrado la residenza anagrafica sia diversa, il fratello ha favorito, con le sue dichiarazioni mendaci, gli estortori della società di proprietà della cognata ma di fatto gestita dal proprio fratello;
... lo stretto legame di parentela con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a ritenere che il xxx non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”.
Con il ricorso n. 98/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, il Signor xxx ha impugnato il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
2) La Signora yyy coniugata con xxx, ha presentato, a sua volta, un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Nel trasmettere la predetta richiesta al Questore di Catania con nota del 23 agosto 2005, il Commissariato di P.S. “Librino” di Catania ha segnalato che il cognato della richiedente era “un pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.
Con nota comunicata il 5 settembre 2006 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di diniego della licenza, invitando l’interessata a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.
Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 31 ottobre 2006, il Questore di Catania ha denegato alla Signora yyy la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:
“ ... il 7.03.2002 il cognato della richiedente è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società intestata alla richiedente, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004;
... Lette le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che quanto asserito, e cioè che il cognato annovera “solo pregiudizi penali risalenti agli anni ’80 e non seguiti da altre condanne” contrasta con quanto si rileva dal casellario giudiziale;
... il legame di affinità con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a far ritenere che la richiedente non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”.
Con il ricorso n. 97/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, la Signora yyy ha impugnato il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
3) La Signora zzz, nata a Catania il 28 maggio 1987, figlia di xxx, ha presentato un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Nel trasmettere la predetta richiesta al Questore di Catania con nota del 23 agosto 2005, il Commissariato di P.S. “Librino”di Catania ha segnalato che lo zio della richiedente annoverava “pregiudizi penali per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.
Con nota comunicata il 5 settembre 2006 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di diniego della licenza, invitando l’interessata a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.
Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 31 ottobre 2006, il Questore di Catania ha denegato alla Signora zzz la licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.
Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:
“ ... il 7.03.2002 lo zio della richiedente è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società intestata alla madre della richiedente, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004;
... Lette le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che quanto asserito, e cioè che lo zio annovera “solo pregiudizi risalenti agli anni ’80 e non seguiti da altre condanne” contrasta con quanto si rileva dal certificato del casellario giudiziale del predetto;
... il legame di parentela con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a far ritenere che la richiedente non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”.
Con il ricorso n. 96/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, la Signora zzz ha impugnato, a sua volta, il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
4) Attesa l’evidente connessione, i ricorsi in epigrafe devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica sentenza.
5) Ricorso n. 98/2007 R.G.
Come evidenziato al superiore punto 1), con il ricorso n. 98/2007 (che per ragioni di ordine logico viene esaminato per primo) il Signor xxx impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata il 28 agosto 2003.
L’interessato premette di essere titolare della licenza di guardia particolare giurata rilasciatagli l’8 agosto 2006 dal Prefetto di Catania, di essere incensurato e di non avere carichi pendenti.
Evidenzia che la revoca è stata disposta unicamente sulla base del vincolo di parentela con il fratello yyy, descritto nella nota informativa del 27 luglio 2005 del Commissariato di P.S. “Librino”di Catania (riportata nel provvedimento impugnato) quale “pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.
Con la I^ censura si lamenta la violazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in quanto la Questura di Catania avrebbe adottato il provvedimento impugnato recependo supinamente il contenuto della predetta nota informativa, senza svolgere un’autonoma attività istruttoria al riguardo.
Con la III^ censura vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e ingiustificata disparità di trattamento, carenza di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il ricorrente evidenzia che la revoca del porto di fucile non sarebbe riferibile a fatti e comportamenti a lui addebitabili, che il fratello xxx Giuseppe sarebbe residente a Floresta, in provincia di Messina, che le condanne patite da quest’ultimo (per le quali sarebbe stato emesso un provvedimento di grazia) riguarderebbero fatti avvenuti nel 1980, e che lo stesso fratello nel 2002 avrebbe commesso il reato di favoreggiamento personale per evitare ritorsioni da parte di una banda di estortori.
Per il Tribunale tali rilievi sono fondati.
Dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, non smentita dall’Amministrazione resistente, risulta in effetti che:
- Nei confronti di xxx Giuseppe non è stata emessa alcuna sentenza di condanna per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione né è pendente il relativo procedimento penale.
- Per i reati di furto, rapina e detenzione illegale di armi (commessi tutti nel 1980) nei confronti di xxx Giuseppe è stato emesso un provvedimento di grazia con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1985; i predetti reati, peraltro remoti nel tempo, non hanno mai impedito il rinnovo della licenza di porto fucile nei confronti del ricorrente xxx (Cfr., in termini, Tar Catania, Sezione Quarta, 21 luglio 2009 n. 1351, alla quale espressamente si rinvia).
- Vero è che con sentenza n. 174 del 15 marzo 2004 il Tribunale Penale di Catania ha condannato xxx Giuseppe per favoreggiamento personale, in quanto, in qualità di direttore tecnico della “kkkkk S.a.s.”, aveva omesso di denunciare l’attività estortiva patita dalla predetta società, per il presumibile stato di timore che lo aveva indotto a negare collaborazione agli organi inquirenti.
Però, come risulta dalla stessa decisione, è altrettanto vero che, mentre xxx Giuseppe in data 23 febbraio 2002 aveva riferito alla P.G. che l’azienda di famiglia non era stata sottoposta ad alcuna attività estorsiva, nella stessa data xxx Filippo aveva dichiarato che “l’azienda di famiglia era sottoposta ad estorsione, specificando di aver saputo proprio dal fratello Giuseppe che, per evitare problemi, erano stati costretti a pagare denaro a malavitosi, che si presentavano in azienda a riscuotere le somme”, e, contestualmente, aveva riconosciuto in fotografia Messina Salvatore e Pelleriti Antonino come esattori del provento estorsivo.
In sostanza, di fronte alla patita estorsione, i due fratelli hanno assunto posizioni completamente divergenti, tanto è vero che le dichiarazioni rese da xxx Filippo sono state poi utilizzate dal G.U.P. per giustificare la condanna di xxx Giuseppe.
Tali decisive circostanze sono state del tutto ignorate dal Questore di Catania, che si è fermato al dato formale della condanna per favoreggiamento personale a carico di xxx Giuseppe, senza tenere conto del comportamento tenuto nella stessa vicenda da xxx Filippo, che si è del tutto dissociato dal fratello.
- Lo stesso Questore di Catania ha altresì omesso di considerare che con decreto del Prefetto di Catania dell’8 agosto 2006 xxx Filippo era stato nominato guardia particolare giurata, venendo così autorizzato a detenere armi da sparo. Peraltro, tale provvedimento di nomina è stato rinnovato con successivo decreto prot. n. 777/2008/G.P.G. Area 1 Ter del 24 luglio 2008, il che fa ritenere che l’Autorità amministrativa abbia valutato positivamente la personalità di xxx Filippo e non abbia ritenuto ostativi i precedenti penali di xxx Giuseppe.
Quest’ultima circostanza risulta essere assai rilevante, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Tar Salerno, Sezione Prima, 4 dicembre 2008 n. 3996) il mantenimento della qualifica di guardia giurata è sottoposto ad una penetrante valutazione da parte dell’Amministrazione, specie per quanto concerne il profilo dell’allarme sociale, dal momento che in base all’art. 138, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, salvo diverse previsioni, le guardie articolari giurate - nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate - rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
Tanto basta per accogliere il ricorso in esame e disporre l’annullamento dell’impugnato decreto del Questore di Catania Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, intestata a xxx Filippo.
La II^ censura, con la quale è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, resta assorbita.
6) Ricorso n. 97/2007 R.G.
A sua volta, con il ricorso n. 97/2007 (di cui al superiore punto 2) la Signora yyy impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania le ha denegato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
L’interessata premette di essere moglie di xxx Filippo e ripropone nei confronti del provvedimento impugnato le medesime censure fatte valere dal marito con il ricorso n. 98/2007.
Per il Tribunale tali rilievi sono fondati, dal momento che il provvedimento di diniego è stato motivato dall’Amministrazione avendo riguardo unicamente alla condotta di xxx Giuseppe, cognato della richiedente, condotta che il Collegio ha ritenuto non ostativa al mantenimento della licenza di porto di fucile per uso caccia in favore di xxx Filippo.
Peraltro yyy coabita con il marito xxx Filippo che, in quanto guardia particolare giurata, è autorizzato a detenere armi, donde la manifesta illogicità del provvedimento di diniego.
Le carenze istruttorie e motivazionali riscontrate dal Collegio non possono essere colmate dalle allegazioni difensive contenute nella nota del 19 gennaio 2007 della Questura di Catania, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella quale si accenna, tra l’altro, ad una non meglio identificata “nota informativa redatta dai Carabinieri della Stazione di Floresta”, in base alla quale xxx Giuseppe “risulta di pessima condotta in genere, capace di commettere delitti contro la persona ... di fatto ha sempre vissuto a Catania ove risulta essere associato a pregiudicati del luogo”.
Infatti tali affermazioni costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, che non può sanare il deficit istruttorio e motivazionale denunciato (Cfr. Cons. Stato, VI, 29 maggio 2008, n. 2555; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30 giugno 2009 , n. 6339; Tar Catania, Sez. IV, 20 ottobre 2009, n. 1702).
In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto, e va conseguentemente disposto l’annullamento dell’impugnato il decreto del Questore di Catania Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale è stata denegata alla ricorrente yyy la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa
7) Ricorso n. 96/2007 R.G.
Infine, con il ricorso n. 96/2007 (di cui al superiore punto 3) la Signora zzz impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania le ha denegato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. (si omette in quanti ripete le precedenti argomentazioni)
Tenuto conto della complessità della situazione di fatto, stimasi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie i ricorsi in epigrafe nei modi di cui in motivazione, previa la loro riunione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore

NOTA: Ma che belle questure che abbiamo!
Unico appunto alla sentenza: perché mai compensare le spese?

 

 


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