Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Anche per uso di caccia - Cassazione 28 ottobre 2009 (sbagliata!)

Dicevano gli antichi che “anche Omero talvolta dormicchia” per dire che anche un grande ogni tanto può avere un piccolo vuoto. La Cassazione  pare si stia avviando al sonno eterno, almeno in materia di armi!
Il caso è questo: alle due di notte un cacciatore, munito di regolare licenza di caccia, viene controllato alla guida del proprio veicolo dai Carabinieri che gli contestano la guida in stato di ebrezza. Vedono sul sedile posteriore un fucile da caccia e lo sequestrano per aver portato l’arma non per uso di caccia.
Grande inventiva dei Carabinieri i quali l’unica cosa che potevano contestare era il porto di arma da caccia non entro una custodia e a bordo di un veicolo (sanzione amministrativa). Come facevano a sapere che il  tizio non era stato a caccia la sera prima o che non era un bracconiere che era andato a cacciare di notte?
Il PM ovviamente rinviava a giudizio il cacciatore (si sa che l’autorità indiscussa in materia di diritto delle armi per i PM italiani sono i Carabinieri semplici o appuntati), il Tribunale condannava, la Corte di appello di Cagliari condannava e la Cassazione il 28 ottobre 2009 confermava la condanna. Essa ben conosceva la giurisprudenza costante della Cassazione secondo cui ogni licenza di porto di fucile legittima a portare il fucile per ogni motivo, per cui chi ha una di tali licenze mai può commettere il reato di porto illegale di fucile, ma in questo caso ha ritenuto di dover fare una eccezione. 
E la motivazione di questa bella pensata è la seguente: Deve tuttavia osservarsi che nella fattispecie di causa la licenza è stata sì rilasciata per uso di porto di fucile, ma, come risulta dall'atto medesimo, è stato in modo specifico prescritto che il porto medesimo sia solo per uso di caccia (la dicitura più esattamente riporta la parola anche, che precede quelle per uso caccia, debitamente cancellata). Non vi è dubbio che rientri nel potere discrezionale dell'autorità amministrativa limitare il porto a determinate condizioni che qualora non si verifichino, come nella fattispecie, avendo il ricorrente trasportato sulla propria auto, notte tempo, in condizioni di ubriachezza, il fucile in questione (e dunque in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della caccia) rendono illegittimo il porto dell'arma medesima. Poiché le prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione al detentore non erano dunque generiche, bensì specifiche, la violazione delle medesime ha integrato il delitto contestato.

Stendiamo un velo pietoso sulla logica di affermare che dall’auto, di notte, è un po’ bevuti, non si può cacciare, visto che è la stessa legge sulla caccia che prevede che si possa cacciare di notte (anche se è cosa punita con sanzione amministrativa) e che quindi uno può andare di notte con il fucile sull’auto per ragioni venatorie e non per delinquere, ma la questione della parola “anche” cancellata dal questore dimostra che per la Cassazione diritto amministrativo è cosa di un altro mondo.
Essi hanno infatti ignorato che il D.M. 17 aprile 2003 (G. Uff. del 17 luglio 2003 n. 164) ha abolito il foglietto con la parola “anche per uso di caccia” e che pertanto bene ha fatto il questore a cancellare la parola “anche”, non per limitare il valore della licenza, ma perché la parola non aveva più senso in un modulo vecchio, usato solo per risparmiare i soldi di uno nuovo! Ma se anche i giudici avessero voluto ipotizzare che il questore espressamente aveva inteso ridurre la portata dell’atto amministrativo tipico costituito dalla licenza di caccia, applicando l’art. 9  T.U. di P.S., come possono ignorare che l’art. 9 può essere utilizzato solo mediante un formale atto amministrativo, congruamente motivato, preceduto da formale contestazione? Sono davvero convinti che una licenza scritta su modello ufficiale  può essere modificata con un trattino di penna, che può aver messo anche un usciere della questura per sbaglio? 
Forse i giudici della Cassazione in questo caso avrebbero potuto farci un pensierino e convincersi che i loro colleghi, i quali in precedenti casi analoghi avevano costantemente deciso per la legittimità della condotta, proprio cretini non erano!

AGGIUNTA:
La Cassazione ha poi corretto questa svista con la seguente sentenza:
Sez. 1, Sentenza  del 08/01/2010 n. 8838   
"L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione."

 

 


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