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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
  3 dicembre 2019 
  «Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva  (UE) 2017/853 – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di  armi – Validità – Base giuridica – Articolo 114 TFUE –  Modifica di una direttiva esistente – Principio di proporzionalità –  Mancata valutazione d’impatto – Lesione del diritto di proprietà –  Proporzionalità delle misure adottate – Misure che creano ostacoli nel  mercato interno – Principio della certezza del diritto – Principio  della tutela del legittimo affidamento – Misure che costringono gli Stati  membri ad adottare una normativa avente effetto retroattivo – Principio di  non discriminazione – Deroga per la Confederazione svizzera –  Discriminazione nei confronti degli Stati membri dell’Unione europea o degli  Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) diversi da tale  Stato»
    Nella causa C‑482/17,
    avente ad oggetto un  ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 9  agosto 2017,
  Repubblica ceca, rappresentata da  M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, in qualità di agenti,
    ricorrente,
    sostenuta da:
  Ungheria, rappresentata da  M.Z. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, in qualità di agenti,
  Repubblica di Polonia, rappresentata da  B. Majczyna, M. Wiącek e D. Lutostańska, in qualità di agenti,
    intervenienti,
    contro
  Parlamento europeo, rappresentato da  O. Hrstková Šolcová e R. van de Westelaken, in qualità  di agenti,
  Consiglio dell’Unione  europea, rappresentato inizialmente da A. Westerhof Löfflerová e  E. Moro, successivamente da A. Westerhof Löfflerová e  M. Chavrier, in qualità di agenti,
    convenuti,
    sostenuti da:
  Repubblica francese, rappresentata da  A. Daly, E. de Moustier, R. Coesme e D. Colas, in  qualità di agenti,
  Commission européenne, rappresentata da  M. Šimerdová, Y.G. Marinova e E. Kružíková, in qualità di  agenti,
  intervenienti,
    LA CORTE (Grande Sezione),
    composta da  K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta,  vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal,  M. Vilaras, M. Safjan e I. Jarukaitis, presidenti di sezione,  T. von Danwitz, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen,  giudici,
    avvocato generale:  E. Sharpston
    cancelliere:  C. Strömholm, amministratrice
    vista la fase scritta  del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2019,
    sentite le conclusioni  dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,
    ha pronunciato la  seguente
    Sentenza
    1         Con  il suo ricorso la Repubblica ceca chiede, in via principale, l’annullamento  della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al  controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 2017, L 137,  pag. 22; in prosieguo: la «direttiva impugnata»), e, in subordine,  l’annullamento parziale dell’articolo 1, punti 6, 7 e 19, di tale direttiva.
     Contesto normativo
     La direttiva  91/477/CEE
    2         Ai  sensi dei considerando dal primo al quinto della direttiva 91/477/CEE del  Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della  detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51):
«considerando che  l’articolo 8 A prevede l’instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un  mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è  assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei  capitali secondo le disposizioni del trattato;
considerando che, in  occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il  Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di  tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;
considerando che la  soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere  intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di  fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco “il completamento  del mercato interno”, che la soppressione dei controlli della sicurezza degli  oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l’altro un ravvicinamento  delle legislazioni sulle armi;
considerando che la  soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione  di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all’interno  degli Stati membri dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco,  nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; che, di conseguenza,  devono essere soppressi i controlli sistematici alle frontiere  intracomunitarie;
considerando che tale  normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel  campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia  basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine,  stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte  di privati saranno vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una  dichiarazione».
  3         L’allegato  I, parte II, della direttiva 91/477 prevede le categorie di armi da fuoco A, B,  C e D. L’articolo 6 di tale direttiva vieta, in linea di principio,  l’acquisizione e la detenzione delle armi della categoria A, il suo articolo 7  impone l’ottenimento di un’autorizzazione per quelle della categoria B e il suo  articolo 8 istituisce l’obbligo di dichiarare le armi della categoria C.  L’articolo 5 di detta direttiva definisce le condizioni che devono essere  soddisfatte dalle persone che intendono acquisire o detenere un’arma da fuoco  e, al capitolo 3 della direttiva 91/477, gli articoli da 11 a 14 di  quest’ultima stabiliscono le formalità richieste per la circolazione delle armi  tra gli Stati membri.
   La direttiva  2008/51/CE
  4         La  direttiva n. 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477 (GU 2008, L 179,  pag. 5), ha modificato quest’ultima, in particolare, al fine di integrare  nel diritto dell’Unione il protocollo contro la fabbricazione e il traffico  illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla  Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale  organizzata, che è stato firmato, a nome della Comunità europea, il 16 gennaio  2002 dalla Commissione, conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio,  del 16 ottobre 2001 (GU 2001, L 280, pag. 5).
  5         Tra  le modifiche apportate compaiono la fissazione di requisiti dettagliati  riguardanti la marcatura e la registrazione delle armi da fuoco all’articolo 4  della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, e  l’armonizzazione delle norme applicabili alla disattivazione delle armi da  fuoco di cui all’allegato I, parte III, secondo comma, di tale direttiva, come  modificata. La direttiva 2008/51 ha altresì inserito, all’articolo 17 della  direttiva 91/477, l’obbligo per la Commissione di sottoporre al Parlamento  europeo e al Consiglio dell’Unione europea, entro il 28 luglio 2015, una  relazione sui risultati dell’applicazione di tale direttiva, eventualmente  accompagnata da proposte.
  6         Su  tale fondamento è stata adottata la comunicazione della Commissione al  Consiglio e al Parlamento europeo del 21 ottobre 2013, intitolata «Le armi da  fuoco e la sicurezza interna dell’UE: proteggere i cittadini e smantellare il  traffico illecito» [COM(2013) 716 final], che descrive taluni problemi posti  dalle armi da fuoco nell’Unione e che annuncia la realizzazione di una serie di  studi e di consultazioni presso gli operatori interessati, che sarebbero state  seguiti, se necessario, dalla presentazione di una proposta legislativa.
  7         Con  la pubblicazione della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento  europeo del 18 novembre 2015, intitolata «Valutazione REFIT della direttiva  91/477(…), come modificata dalla direttiva 2008/51(...)», [COM (2015) 751  final] (in prosieguo: la «valutazione REFIT»), la Commissione ha concluso il  suo esame dell’attuazione della direttiva 91/477 e l’ha fatto accompagnare da una  proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 novembre  2015, recante modifica della direttiva 91/477 [COM (2015) 750 final] che  conteneva un’esposizione dei motivi e che è divenuta la direttiva impugnata.
   La direttiva  impugnata
  8         Ai  sensi dei considerando 1, 2, 6, 9, 15, 20, 21, 23, 27, 33 e 36 della direttiva  impugnata:
«(1)      La  direttiva [91/477] ha definito una misura di accompagnamento per il mercato  interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l’impegno a garantire  una certa libertà di circolazione all’interno dell’Unione per alcune armi da  fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà  mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall’altro.
(2)      Alcuni  aspetti della direttiva [91/477] devono essere ulteriormente migliorati, in  modo proporzionato, al fine di contrastare l’uso improprio delle armi da fuoco  per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. In questo  contesto, la Commissione ha invocato nella sua comunicazione del 28 aprile  2015, intitolata “programma europeo sulla sicurezza”, la revisione di tale  direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per  prevenirne la riattivazione e l’utilizzo da parte dei criminali.
(...)
(6)      Al  fine di migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco e di tutti i  componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, tutte le  armi da fuoco e i loro componenti essenziali dovrebbero essere contrassegnati  da una marcatura chiara, permanente e unica e registrati in archivi nazionali.
(...)
(9)      In  considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi da fuoco e dei  componenti essenziali e per garantire che le autorità competenti siano in grado  di tracciare le armi da fuoco e i componenti essenziali ai fini di procedimenti  amministrativi e penali, nonché tenendo conto delle norme procedurali  nazionali, è necessario che i dati registrati nell’archivio siano conservati  per 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco e dei componenti essenziali  interessati. L’accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali  corrispondenti dovrebbe essere limitato alle autorità competenti e consentito  soltanto fino a 10 anni dopo la distruzione dell’arma da fuoco o dei componenti  essenziali in questione ai fini del rilascio o della revoca delle  autorizzazioni, o ancora di procedimenti doganali, compresa l’eventuale  imposizione di sanzioni amministrative, e fino a 30 anni dopo la distruzione  dell’arma da fuoco o dei componenti essenziali interessati se l’accesso è  necessario per l’applicazione del diritto penale.
(...)
(15)      Per  le armi da fuoco più pericolose è opportuno introdurre nella direttiva  91/477/CEE norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati  l’acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate  e debitamente motivate. Nei casi in cui tali norme non siano rispettate, gli  Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure del caso, che potrebbero  includere la confisca delle armi da fuoco.
(...)
(20)      Il  rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in  armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. È pertanto essenziale affrontare  il problema dell’impiego di tali armi da fuoco trasformate per commettere  reati, in particolare inserendole nell’ambito di applicazione della direttiva  [91/477]. Inoltre, per evitare il rischio che armi d’allarme e da segnalazione  siano fabbricate in modo da poter essere in grado di espellere un colpo, una  pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, la  Commissione dovrebbe adottare specifiche tecniche onde garantire che risulti  impossibile trasformarle in tal senso.
(21)      Tenendo  conto dell’elevato rischio di riattivazione delle armi da fuoco disattivate  scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l’Unione, è  opportuno che tali armi da fuoco rientrino nell’ambito d’applicazione della  direttiva [91/477]. (...)
(...)
(23)      Alcune  armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da  fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in  assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche  potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per  quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito  l’uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso  che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonché delle armi da fuoco  semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di  colpi. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di  oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da  fuoco corte non determina la classificazione dell’arma da fuoco in una  categoria.
(...)
(27)      Qualora  gli Stati membri dispongano di normative nazionali riguardanti le armi antiche,  tali armi non sono soggette alla direttiva [91/477]. Le riproduzioni di armi da  fuoco antiche non hanno tuttavia la stessa importanza o lo stesso interesse dal  punto di vista storico e possono essere costruite utilizzando tecniche moderne  che ne possono migliorare la durevolezza e la precisione. Tali riproduzioni di  armi da fuoco dovrebbero pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione  della direttiva [91/477]. La direttiva [91/477] non è applicabile ad altri  oggetti, quali i dispositivi “softair”, che non rientrano nella definizione di  arma da fuoco e non sono disciplinati da tale direttiva.
(...)
(33)      Poiché  gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura  sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti  dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione,  quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito  dall’articolo 5 [TUE]. La presente direttiva si limita a quanto è necessario  per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato  nello stesso articolo.
(...)
(36)      Per  quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva e la direttiva [91/477]  costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi  dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione  svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione,  all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [GU 2008, L 53,  pag. 52] che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione  1999/437/CE [del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di  applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la  Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due  Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen  (GU 1999, L 176, pag. 31)], in combinato disposto con l’articolo 3  della decisione 2008/146/CE del Consiglio[, del 28 gennaio 2008, relativa alla  conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea,  la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione  della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo  dell’acquis di Schengen (GU 2008, L 53, pag. 1)]».
  9         Ai  sensi dell’articolo 1, punto 6, della direttiva impugnata:
«gli articoli 5 e 6 sono  sostituiti dai seguenti:
“Articolo 5
(...)
3.      Gli  Stati membri provvedono affinché un’autorizzazione ad acquisire e  un’autorizzazione a detenere un’arma da fuoco rientrante nella categoria B sia  revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso  di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su  armi da fuoco a ripetizione:
a)      che  possano contenere più di 20 colpi; o
b)      nel  caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,
a meno che a detta  persona non sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 o  un’autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo  7, paragrafo 4 bis.
(...)
Articolo 6
1.      Fatto  salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure  necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da  fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria  A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e  munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.
2.      Per  la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni  commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a  fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto  salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli  casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da  fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò  non sia contrario alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico.
3.      Gli  Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi  eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi  da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel  rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la  dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per  far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico e  di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate  con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non  autorizzato agli stessi.
Gli Stati membri  provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del  presente paragrafo possano essere individuati nell’archivio di cui all’articolo  4. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte  le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo  accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono  un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti  autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
4.      Gli  Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell’esercizio delle  rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare,  fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni  rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la  sicurezza
5.      Gli  Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco,  componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di  rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.
6.      Gli  Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere  armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel  rispetto delle seguenti condizioni:
a)      svolgimento  di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti  dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2;
b)      fornitura  della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o  partecipa a gare di tiro riconosciute da un’organizzazione sportiva di tiro  dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione  sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e
c)      rilascio,  da parte di un’organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di  un certificato che confermi:
i)      che  il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato  regolarmente per almeno 12 mesi, e
ii)      che  l’arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una  disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di  tiro riconosciuta ufficialmente.
Per quanto riguarda le  armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che  applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige  da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che  lasciano l’esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono  concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l’autorizzazione a  conservare un’arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio.  Dette armi da fuoco sono trasformate in armi semiautomatiche dall’autorità  pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non  rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le  disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
7.      Le  autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a  intervalli non superiori a cinque anni».
  10       L’articolo  1, punto 7, di detta direttiva così prevede:
«L’articolo 7 è così  modificato:
(...)
b)      è  inserito il paragrafo seguente:
“4 bis.      Gli  Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le  autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della  categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente  acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre  condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono  autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone  autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come  modificata dalla direttiva [impugnata]”».
  11       L’articolo  1, punto 13, della direttiva impugnata così dispone:
«l’articolo 12,  paragrafo 2, è così modificato:
(...)
b)      il  terzo comma è sostituito dal seguente:
“Tuttavia tale deroga  non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell’articolo 8,  paragrafo 3, vieti l’acquisizione e la detenzione dell’arma in questione o che  ne prescriva l’autorizzazione. In tal caso, la carta europea d’arma da fuoco  dovrà contenere un’espressa indicazione. Gli Stati membri possono anche  rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella  categoria A per le quali sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo  6, paragrafo 6, o per le quali l’autorizzazione è stata confermata, rinnovata o  prorogata a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 bis”.».
  12       L’articolo  1, punto 19, della direttiva impugnata modifica l’allegato I, parte II, della  direttiva 91/477 nei termini seguenti:
«(...)
ii)      nella  categoria A sono aggiunti i punti seguenti:
“6.      Armi  da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto  salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.
7.      Ciascuna  delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a)      le  armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare,  se:
i)      un  caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii)      un  caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
b)      le  armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza  ricaricare, se:
i)      un  caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii)      un  caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
8.      Le  armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco  originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a  una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio  pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza  l’ausilio di attrezzi.
9.      Qualsiasi  arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma  per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure  munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica”.
(...)
iv)      la  categoria C è sostituita dalla seguente:
“Categoria C – Armi  da fuoco e armi soggette a dichiarazione
(...)
3.      Armi  da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
(...)
5.      Qualsiasi  arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in  arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva  oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
6.      Armi  da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono  state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
(...)”.
v)      la  categoria D è abrogata;
(...)».
   L’accordo  interistituzionale
  13       L’Accordo  interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio  dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU 2016,  L 123, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»), ai suoi  punti da 12 a 18, si riferisce alle valutazioni di impatto e, ai punti da 12 a  15, così prevede:
«12.      Le  tre istituzioni concordano nel riconoscere l’apporto positivo delle valutazioni  d’impatto per il miglioramento della qualità della legislazione dell’Unione.
Le valutazioni d’impatto  sono uno strumento inteso a fornire alle tre istituzioni un ausilio per  prendere decisioni ben fondate e non sostituiscono le decisioni politiche  nell’ambito del processo decisionale democratico. Le valutazioni d’impatto non  devono condurre a indebiti ritardi nell’iter legislativo né compromettere la  capacità dei co-legislatori di proporre modifiche.
Le valutazioni d’impatto  dovrebbero riguardare l’esistenza, la portata e le conseguenze di un problema e  determinare se sia necessaria o meno l’azione dell’Unione. Dovrebbero  individuare soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e benefici  potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo  economico, ambientale e sociale in modo integrato e equilibrato e fondandosi su  analisi qualitative e quantitative. È opportuno che siano rispettati  rigorosamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché i  diritti fondamentali. Le valutazioni d’impatto dovrebbero anche considerare,  ove possibile, il costo della non-Europa e l’impatto sulla competitività nonché  gli oneri amministrativi delle varie opzioni, con particolare attenzione alle  PMI (“pensare anzitutto in piccolo”), agli aspetti digitali e all’impatto  territoriale. Le valutazioni d’impatto dovrebbero basarsi su informazioni  accurate, oggettive e complete ed essere proporzionate quanto alla loro portata  e alle tematiche su cui si concentrano.
13.      La  Commissione effettua valutazioni d’impatto delle proprie iniziative legislative  (...) suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale  significativo. Le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione  o nella dichiarazione comune, sono di norma corredate di una valutazione  d’impatto.
Nel processo interno  relativo alla valutazione d’impatto la Commissione procede a consultazioni  quanto più ampie possibili. Il comitato per il controllo normativo della  Commissione svolge un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni  d’impatto della Commissione stessa. I risultati finali delle valutazioni  d’impatto sono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei  parlamenti nazionali e sono pubblicati insieme al parere o ai pareri del  comitato per il controllo normativo contestualmente all’adozione dell’iniziativa  della Commissione.
14.      All’atto  dell’esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento e il  Consiglio tengono pienamente conto delle valutazioni d’impatto della  Commissione. A tal fine, le valutazioni d’impatto sono presentate in modo tale  da facilitare l’esame da parte del [Parlamento] e del Consiglio delle scelte  effettuate dalla Commissione.
15.      Il  Parlamento e il Consiglio, se lo ritengono opportuno e necessario per l’iter  legislativo, effettuano valutazioni d’impatto in relazione alle modifiche  sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione. Il  [Parlamento] e il Consiglio di norma prendono come punto di partenza la  valutazione d’impatto della Commissione per i loro ulteriori lavori. La  definizione di una modifica “sostanziale” dovrebbe spettare alla rispettiva  istituzione».
   Conclusioni delle  parti e procedimento dinanzi alla Corte
  14       La  Repubblica ceca chiede che la Corte voglia:
–        in  via principale, annullare la direttiva impugnata e condannare il Parlamento e  il Consiglio alle spese o,
–        in  subordine,
–        annullare  l’articolo 1, punto 6, della direttiva impugnata nella parte in cui inserisce  l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, nella  direttiva 91/477;
–        annullare  l’articolo 1, punto 7, della direttiva impugnata nella parte in cui inserisce  l’articolo 7, paragrafo 4bis, nella direttiva 91/477;
–        annullare  l’articolo 1, punto 19, della direttiva, nei limiti in cui esso:
–        nell’allegato  I, parte II, della direttiva 91/477, inserisce i punti da 6 a 8 della categoria  A;
–        in  tale allegato I, parte II, esso modifica la categoria B;
–        nel  suddetto allegato I, parte II, inserisce il punto 6 della categoria C;
–        modifica  lo stesso allegato I, parte III, nonché
–        condannare  il Parlamento e il Consiglio alle spese.
  15       Il  Parlamento e, in via principale, il Consiglio chiedono alla Corte di respingere  il ricorso e di condannare la Repubblica ceca alle spese. In subordine,  nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la direttiva impugnata, il Consiglio  chiede alla Corte di ordinare la conservazione degli effetti della direttiva  per un periodo sufficientemente lungo da consentire l’adozione delle misure  necessarie.
  16       Con  decisione del 5 gennaio 2018 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento  dell’Ungheria e della Repubblica di Polonia a sostegno delle conclusioni della  Repubblica ceca.
  17       Con  decisione del presidente della Corte dello stesso giorno la Repubblica francese  e la Commissione sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle  conclusioni del Parlamento e del Consiglio.
  18       Parallelamente  alla proposizione del presente ricorso, la Repubblica ceca ha presentato una  domanda di provvedimenti provvisori con cui ha chiesto alla Corte di ordinare  la sospensione dell’esecuzione della direttiva impugnata.
  19       Con  ordinanza del 27 febbraio 2018, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio (C‑482/17 R,  non pubblicata, EU:C:2018:119), il vicepresidente della Corte ha respinto tale  domanda di provvedimenti provvisori, in quanto la Repubblica ceca non aveva  dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza, e ha  riservato le spese inerenti a tale procedimento.
   Sul ricorso
  20       A  sostegno delle proprie conclusioni, la Repubblica ceca deduce quattro motivi  relativi alla violazione, per il primo, del principio di attribuzione, per il  secondo, del principio di proporzionalità, per il terzo, dei principi di  certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, per il quarto,  del principio di non discriminazione.
   Sul primo  motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione
 Argomenti delle  parti
  21       Con  il suo primo motivo la Repubblica ceca sostiene che, se è vero che la direttiva  91/477 perseguiva lo scopo di armonizzare le norme nazionali eterogenee  relative all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco al fine di  eliminare gli ostacoli al mercato interno, ciò non avviene nel caso della  direttiva impugnata. Infatti, dal contenuto e dalla motivazione di quest’ultima  risulterebbe che gli obiettivi da essa perseguiti consistono esclusivamente nel  garantire un livello più elevato di sicurezza pubblica in relazione alla  minaccia terroristica e ad altre forme di criminalità. In particolare, dal  preambolo della direttiva impugnata risulterebbe che quest’ultima non è  giustificata né da ostacoli esistenti né da rischi di ostacoli al funzionamento  del mercato interno, ma è giustificata unicamente dalla lotta contro l’uso  abusivo delle armi da fuoco per scopi criminali o terroristici.
  22       In  tali circostanze, la Repubblica ceca ritiene che l’articolo 114 TFUE non  possa costituire una base giuridica adeguata per l’adozione della direttiva  impugnata. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe infatti che il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla libera  circolazione delle merci deve essere l’obiettivo principale della normativa  dell’Unione adottata sul fondamento di tale articolo, dovendo essere gli  eventuali altri obiettivi solo accessori. Orbene, il divieto della detenzione  di talune armi da fuoco semiautomatiche e dei loro caricatori, che  costituirebbe la principale novità della direttiva impugnata, non presenterebbe  alcun nesso con le insufficienze puntuali nel funzionamento del mercato interno  individuate dalla Commissione.
  23       Inoltre,  non esisterebbe attualmente, nei Trattati, alcuna base giuridica che consenta  l’adozione di un siffatto divieto. Infatti, in materia di prevenzione della  criminalità e del terrorismo, l’armonizzazione sarebbe espressamente esclusa  dall’articolo 84 TFUE. Ciò echeggerebbe l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in  forza del quale gli Stati membri sono i soli responsabili della sicurezza  nazionale nel loro territorio e devono avere la possibilità di garantire in  esso il mantenimento dell’ordine pubblico. Adottando la direttiva impugnata, il  legislatore dell’Unione avrebbe quindi oltrepassato le sue attribuzioni e  violato l’articolo 5, paragrafo 2, TUE.
  24       La  Repubblica ceca sottolinea di non rimettere in discussione il diritto del  legislatore dell’Unione di modificare le direttive in vigore. Le modifiche di  queste ultime dovrebbero tuttavia essere adottate su una base giuridica  conforme ai loro obiettivi e nei limiti delle attribuzioni dell’Unione,  restando escluse le misure che non avrebbero potuto essere contenute nel testo  iniziale, che non riposano su una base propria e che vanno al di là delle  attribuzioni dell’Unione.
  25       L’Ungheria  appoggia l’argomentazione della Repubblica ceca e aggiunge che, pur se è  opportuno, per determinare la base giuridica di una normativa di modifica,  esaminare nel suo complesso l’atto in cui si inserisce la normativa in  questione, da ciò non conseguirebbe tuttavia che si debba determinare la base  giuridica dell’atto modificativo tenendo conto solo delle finalità e del  contenuto dell’atto modificato. Ciò consentirebbe, infatti, al legislatore  dell’Unione di derogare alle norme procedurali previste dai Trattati, quali il  voto a maggioranza qualificata o all’unanimità, nonché, come nel caso di specie  di aggirare il principio di attribuzione delle competenze.
  26       Nel  caso di specie, quand’anche si dovesse ammettere che, tenuto conto degli  obiettivi iniziali della direttiva 91/477, l’oggetto della direttiva impugnata  non è del tutto estraneo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 114 TFUE,  tali obiettivi sarebbero, anche per quanto riguarda la direttiva impugnata,  tutt’al più di natura accessoria rispetto all’obiettivo principale delle  modifiche che vi sono contenute, vale a dire la prevenzione della criminalità.  Di conseguenza, l’articolo 114 TFUE non potrebbe fungere da base giuridica  per tale direttiva.
  27       Anche  la Repubblica di Polonia appoggia l’argomentazione della Repubblica ceca e  aggiunge che viene rimessa in discussione l’essenza stessa del principio di attribuzione  quando una modifica di un atto dell’Unione viene adottata sul fondamento della  base giuridica inizialmente prescelta per l’adozione di un atto del genere,  indipendentemente dall’obiettivo e dal contenuto della modifica così apportata.
  28       La  Repubblica di Polonia sostiene inoltre che solo le munizioni costituiscono  merci pericolose alla luce del diritto dell’Unione, restandone escluse le armi  da fuoco, cosicché nessun argomento può essere tratto dalla presunta  pericolosità delle armi da fuoco per giustificare misure consistenti nel  vietare la commercializzazione di talune armi da fuoco o nell’armonizzare le  loro condizioni di acquisizione, detenzione e circolazione in seno al mercato  interno.
  29       Peraltro,  il divieto di commercializzare determinate categorie di armi da fuoco non  faciliterebbe il funzionamento del mercato interno. Al contrario, la direttiva  impugnata farebbe emergere nuovi ostacoli a tale funzionamento, in quanto essa  non ha uniformato la data a partire dalla quale le armi da fuoco sono  considerate armi antiche e inoltre essa ha introdotto non soltanto nuove  definizioni ambigue, ma anche norme che includono elementi che possono portare  ad una trasposizione differente nel diritto nazionale degli Stati membri.
  30       Il  Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Repubblica francese e dalla  Commissione, contestano l’argomentazione della Repubblica ceca nonché quelle  formulate, a suo sostegno, dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia.
 Giudizio della  Corte
  31       Occorre  preliminarmente ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la  scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi  oggettivi che possano essere oggetto di sindacato giurisdizionale, tra i quali  figurano lo scopo e il contenuto di tale atto. Se l’esame dell’atto di cui  trattasi dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una doppia  componente e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile  come principale o preponderante, mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve  basarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla  componente principale o preponderante (sentenza del 23 gennaio 2018, Buhagiar  e a., C‑267/16, EU:C:2018:26, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
  32       Inoltre,  dalla giurisprudenza della Corte risulta che può essere preso in  considerazione, per determinare la base giuridica appropriata, il contesto  giuridico nel quale si inserisce una nuova normativa, segnatamente per il fatto  che siffatto contesto può fornire chiarimenti quanto allo scopo di detta  normativa (sentenza del 3 settembre 2009, Parlamento/Consiglio, C‑166/07,  EU:C:2009:499, punto 52).
  33       Ai  sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento e il Consiglio adottano  misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli Stati membri che hanno ad oggetto l’instaurazione e il  funzionamento del mercato interno.
  34       Riguardo  alle condizioni di applicazione di tale disposizione, è giurisprudenza costante  che, mentre la semplice constatazione di differenze tra norme nazionali non è  sufficiente per giustificare il ricorso all’articolo 114 TFUE, altro è il  caso quando le divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o  amministrative degli Stati membri sono atte ad ostacolare le libertà  fondamentali e, quindi, ad incidere direttamente sul funzionamento del mercato  interno (sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14,  EU:C:2016:323, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
  35       Inoltre,  pur se il ricorso all’articolo 114 TFUE come base giuridica è possibile al  fine di prevenire futuri ostacoli agli scambi risultanti dallo sviluppo  eterogeneo delle legislazioni nazionali, l’insorgere di tali ostacoli deve  apparire probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la loro  prevenzione (sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14,  EU:C:2016:323, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
  36       La  Corte ha altresì dichiarato che, qualora le condizioni per far ricorso  all’articolo 114 TFUE come base giuridica sono soddisfatte, non può  impedirsi al legislatore dell’Unione di fondarsi su tale base giuridica per il  fatto che la tutela degli interessi generali di cui al paragrafo 3 di tale  articolo, tra i quali figura la sicurezza, è determinante nelle scelte da  operare (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e  Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
  37       Risulta  da quanto precede che, qualora sussistano ostacoli agli scambi o risulti  probabile l’insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati  membri hanno adottato o stanno per adottare, con riferimento ad un prodotto o a  una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti idonei a garantire un  livello di protezione diverso e ad ostacolare, con ciò, la libera circolazione  del prodotto o dei prodotti in questione all’interno dell’Unione, l’articolo  114 TFUE consente al legislatore dell’Unione di intervenire prendendo le  misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 di tale articolo  e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE o elaborati  dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità (sentenza del  4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto  36 e giurisprudenza ivi citata).
      38       Inoltre,  secondo una giurisprudenza costante, qualora un atto fondato sull’articolo  114 TFUE abbia già eliminato qualsiasi ostacolo agli scambi nel settore da  esso armonizzato, il legislatore dell’Unione non può essere privato della  possibilità di adeguare tale atto a qualsiasi cambiamento delle circostanze o  evoluzione delle conoscenze, in considerazione del compito affidatogli di vigilare  alla protezione degli interessi generali riconosciuti dal Trattato (sentenza  dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 34 e  giurisprudenza ivi citata).
      39       Infatti,  in una situazione del genere il legislatore dell’Unione può adempiere  correttamente al compito affidatogli di vigilare alla protezione degli  interessi generali riconosciuti dal Trattato soltanto se gli sia possibile  adeguare la pertinente normativa dell’Unione a siffatte modifiche o sviluppi  [v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2002, British American Tobacco  (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 77].
      40       Orbene,  dalla giurisprudenza della Corte risulta che la lotta contro il terrorismo  internazionale finalizzata al mantenimento della pace e della sicurezza  internazionali costituisce un obiettivo di interesse generale dell’Unione. Ciò  vale del pari per la lotta contro la criminalità grave al fine di garantire la  sicurezza pubblica (sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland  e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 42 e giurisprudenza ivi  citata).
      41       Nel  caso di specie, mentre la Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria e dalla  Repubblica di Polonia, argomenta, in sostanza, che la base giuridica della  direttiva impugnata deve essere individuata esaminando quest’ultima  isolatamente, il Parlamento e il Consiglio, sostenuti su tale punto dalla  Repubblica francese, argomentano che tale esame deve essere effettuato tenendo  conto, in particolare, della direttiva 91/477 che la direttiva impugnata mira a  modificare.
      42       A  tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che risulta segnatamente dalla  giurisprudenza ricordata ai punti 32, 38 e 39 della presente sentenza che, con  riferimento a una normativa che modifica una normativa esistente, è importante,  ai fini dell’individuazione della sua base giuridica, tener conto anche della  normativa esistente che essa modifica e, in particolare, del suo obiettivo e  del suo contenuto.
      43       Poiché  la direttiva impugnata è una direttiva che modifica la direttiva 91/477, in  particolare inserendovi nuove disposizioni, quest’ultima forma il contesto  normativo della direttiva impugnata. Ciò è attestato, in particolare, dai  considerando 1 e 2 della direttiva impugnata, che fanno riferimento  all’equilibrio stabilito dalla direttiva 91/477 tra, da un canto, l’impegno a  garantire una certa libertà di circolazione per talune armi da fuoco e loro  componenti essenziali in seno all’Unione e, d’altro canto, la necessità di  inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a  tali prodotti, nonché la necessità di adeguare tale equilibrio, al fine di  contrastare l’uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla  luce dei «recenti atti terroristici».
      44       D’altro  lato, l’approccio auspicato dalla Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria e  dalla Repubblica di Polonia, potrebbe condurre ad un risultato paradossale,  ossia che, mentre l’atto modificativo tale atto non potrebbe essere adottato  sulla base giuridica dell’articolo 114 TFUE, sarebbe per contro possibile,  per il legislatore dell’Unione, pervenire al medesimo risultato normativo  abrogando l’atto iniziale e procedendo alla rifusione integrale dello stesso in  un nuovo atto, adottato sul fondamento di tale disposizione.
      45       Ne  consegue che, contrariamente a quanto sostengono tali Stati membri e come fanno  giustamente valere il Parlamento e il Consiglio, occorre individuare, nel caso  di specie, la base giuridica sul cui fondamento la direttiva doveva essere  adottata, tenendo conto, in particolare, tanto del contesto costituito dalla  direttiva 91/477 quanto della normativa risultante dalle modifiche ad essa  apportate dalla direttiva impugnata.
      46       In  primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 91/477, dai suoi considerando  secondo, terzo e quarto risulta che essa è stata adottata allo scopo di  instaurare il mercato interno e che, in tale contesto, la soppressione dei  controlli della sicurezza degli oggetti trasportati nonché delle persone  presupponevano, tra l’altro, un ravvicinamento delle legislazioni mediante una  regolamentazione efficace sulle armi da fuoco, diretta a stabilire il  controllo, all’interno degli Stati membri, della loro acquisizione, della loro  detenzione e del loro trasferimento. Secondo il quinto considerando della  direttiva di cui trattasi, siffatta normativa svilupperebbe una maggiore  fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della  sicurezza delle persone (sentenza del 23 gennaio 2018, Buhagiar e a., C‑267/16,  EU:C:2018:26, punto 43).
      47       Per  quanto riguarda il contenuto della direttiva 91/477, quest’ultima istituisce un  quadro minimo armonizzato relativo alla detenzione e all’acquisizione delle  armi da fuoco nonché al loro trasferimento tra gli Stati membri. A tal fine, la  suddetta direttiva prevede disposizioni riguardanti le condizioni in presenza  delle quali armi da fuoco di diverse categorie possono essere acquisite e  detenute, prevedendo al contempo, per imperativi di pubblica sicurezza, che  l’acquisizione di taluni tipi di armi da fuoco debba essere vietata. Inoltre,  detta direttiva contiene norme dirette ad armonizzare le misure amministrative  degli Stati membri relative alla circolazione delle armi da fuoco ad uso civile  il cui principio basilare è il divieto di circolazione delle armi, salvo che  siano rispettate le procedure previste a tal fine dalla direttiva in parola  (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Buhagiar e a., C‑267/16,  EU:C:2018:26, punti da 49 a 51).
      48       La  Corte ha quindi giudicato che la direttiva 91/477 costituisce una misura volta  a garantire, in relazione alla libera circolazione delle merci, ossia le armi  da fuoco ad uso civile, un ravvicinamento delle disposizioni legislative,  regolamentari ed amministrative degli Stati membri, inquadrando, nel contempo,  tale libertà attraverso garanzie in ordine alla sicurezza adeguate alla natura  delle merci di cui trattasi (sentenza del 23 gennaio 2018, Buhagiar e a.,  C‑267/16, EU:C:2018:26, punto 52).
      49       In  secondo luogo, per quanto riguarda la finalità della direttiva impugnata,  anzitutto, dal considerando 2 di tale direttiva risulta che essa mira a  migliorare ulteriormente taluni aspetti della direttiva 91/477 e a adeguare  l’equilibrio tra la libera circolazione delle merci di cui trattasi e le  garanzie in ordine alla sicurezza, in particolare alla luce dei «recenti atti  terroristici». Anche se risulta, segnatamente, dai considerando 9, 15, 20, 21 e  23 della direttiva impugnata, che riguardano tra l’altro le armi da fuoco più  pericolose, disattivate e semiautomatiche, che preoccupazioni in ordine alla  sicurezza associate a tali diversi tipi di armi da fuoco hanno indotto il  legislatore dell’Unione a prevedere norme più rigorose per queste ultime, resta  il fatto che, con l’adozione di tale direttiva, esso mirava altresì a  facilitare la libera circolazione di talune armi, come attestato in particolare  dal considerando 6 di detta direttiva, relativo alla marcatura delle armi da  fuoco e delle loro componenti essenziali.
      50       Inoltre,  per quanto riguarda il contenuto della direttiva impugnata, occorre rilevare  che l’articolo 1, punto 1, di quest’ultima fornisce definizioni precise, in  particolare, delle persone, degli oggetti e delle attività soggetti alla nuova  normativa. Il punto 3 di tale articolo istituisce un nuovo sistema di  marchiatura delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali, disciplina  l’attività delle armaioli e dei mediatori e precisa i dati da registrare nelle  banche dati degli Stati membri, la loro conservazione e la loro accessibilità.  Il punto 6 di detto articolo specifica le condizioni alle quali le  autorizzazioni per acquisire e detenere armi da fuoco sono concesse e devono  essere revocate, contiene le norme riguardanti la vigilanza sulle armi da fuoco  al fine di ridurre il rischio di accesso a queste ultime da parte di persone  non autorizzate, vieta l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco della  categoria A e precisa le deroghe a tale divieto. Il punto 7 del medesimo articolo  impone un controllo regolare delle autorizzazioni alla detenzione di armi da  fuoco e prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere un’altra  deroga al divieto di detenzione delle armi da fuoco della categoria A.  L’articolo 1, punto 8, della direttiva impugnata ricorda che gli Stati membri  possono vietare l’acquisizione o la detenzione di armi da fuoco delle categorie  B e C. Il punto 9 di tale articolo subordina le munizioni e taluni caricatori  alle stesse norme applicabili all’acquisizione e alla detenzione delle armi da  fuoco cui essi sono destinati. Il punto 10 del suddetto articolo disciplina le  armi d’allarme, di segnalazione e disattivate. Il punto 12 del medesimo  articolo vieta, in linea di principio, il trasferimento di armi da fuoco da uno  Stato membro all’altro e il punto 13 dello stesso articolo prevede le deroghe  applicabili a tale trasferimento. L’articolo 1, punto 14, della direttiva  impugnata riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e il punto 19 di  tale articolo modifica l’allegato I della direttiva 91/477 specificando la  classificazione delle armi nelle categorie da A a C.
      51       La  direttiva impugnata contiene quindi, al pari della direttiva 91/477,  disposizioni relative alla detenzione e all’acquisizione delle armi da fuoco  nonché al loro trasferimento tra gli Stati membri. Segnatamente, tali  disposizioni regolano l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco da  parte di privati prevedendo, in particolare, che talune di queste armi sono  vietate, mentre altre sono soggette ad autorizzazione o a dichiarazione. Tali  disposizioni armonizzano, inoltre, le misure amministrative degli Stati membri  relative alla circolazione delle armi da fuoco ad uso civile.
      52       Infine,  da diversi documenti utilizzati nella preparazione della direttiva impugnata e  portati a conoscenza della Corte risulta che, adottando tale direttiva, il  legislatore dell’Unione mirava in effetti a garantire, in un contesto di  sicurezza in evoluzione, la sicurezza dei cittadini dell’Unione migliorando,  nel contempo, il funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco,  fornendo soluzioni per i problemi individuati. In particolare, la valutazione  REFIT ha messo in luce che il buon funzionamento del mercato interno delle armi  da fuoco a uso civile era compromesso da disparità normative tra gli Stati  membri relative alla classificazione delle armi da fuoco nelle categorie C e D  nonché da disparità nell’applicazione delle disposizioni relative alla carta  europea delle armi da fuoco.
      53       Orbene,  avendo fissato in tal modo l’equilibrio tra la libera circolazione delle merci  e le garanzie in ordine alla sicurezza, il legislatore dell’Unione si è  limitato ad adeguare le norme relative alla detenzione e all’acquisizione delle  armi da fuoco previste dalla direttiva 91/477 all’evoluzione delle circostanze.
      54       Infatti,  anzitutto, come giustamente sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, con  l’adozione della direttiva impugnata, il legislatore dell’Unione ha continuato  a perseguire, nel contesto dell’evoluzione dei rischi per la sicurezza,  l’obiettivo – enunciato al quinto considerando della direttiva  91/477 – di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nel  settore della salvaguardia della sicurezza delle persone prevedendo, a tal  fine, categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di  privati sono, rispettivamente, vietate, soggette ad autorizzazione o soggette a  dichiarazione, obiettivo che mira esso stesso a garantire il buon funzionamento  del mercato interno.
      55       A  tal riguardo, è pacifico che le circostanze sono sostanzialmente cambiate dopo  l’adozione della direttiva 91/477, dato che, anzitutto, l’Unione ha conosciuto  a più riprese ampliamenti, inoltre, lo spazio Schengen è stato istituito ed esteso  ad una parte sostanziale dell’Unione e, infine, si sono aggravate le minacce  terroristiche e di criminalità transfrontaliera.
      56       Orbene,  dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza  risulta che il legislatore dell’Unione non può essere privato della possibilità  di adattare, sul fondamento dell’articolo 114 TFUE, un atto come la  direttiva 91/477 a ogni modifica delle circostanze o a ogni variazione delle  conoscenze in considerazione del compito affidatogli di vigilare sulla tutela degli  interessi generali riconosciuti dai Trattati, tra cui il mantenimento della  pubblica sicurezza.
      57       Inoltre,  come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue  conclusioni, l’armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle merci  è uno degli elementi essenziali per garantire il buon funzionamento del mercato  interno, dal momento che normative divergenti in tale materia sono idonee a  creare ostacoli agli scambi. Orbene, poiché la particolarità delle armi da  fuoco consiste, contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica di Polonia,  nella loro pericolosità non soltanto per gli utilizzatori, ma anche per il  grande pubblico, come la Corte ha già rilevato al punto 54 della sentenza del  23 gennaio 2018, Buhagiar e a. (C‑267/16, EU:C:2018:26), considerazioni di  pubblica sicurezza risultano, come ricordato dal quinto considerando della  direttiva 91/477, indispensabili nell’ambito di una normativa sull’acquisizione  e sulla detenzione di tali merci.
      58       Infine,  alla luce degli elementi del fascicolo presentato alla Corte, non è affatto  dimostrato che il legislatore dell’Unione avrebbe violato la base giuridica  costituita dall’articolo 114 TFUE e, pertanto, avrebbe ecceduto i limiti  delle competenze conferite all’Unione, se, invece di adottare la direttiva  impugnata, avesse proceduto alla rifusione della direttiva 91/477 incorporando,  attraverso tale percorso legislativo alternativo, le modifiche apportate dalla  direttiva impugnata.
      59       Al  contrario, da quegli stessi elementi emerge che l’atto risultante dalle  modifiche apportate alla direttiva 91/477 dalla direttiva impugnata contiene  una regolamentazione del mercato interno delle armi da fuoco ad uso civile che  è adattata alle particolarità di dette merci e che continua a garantire, come  ha constatato la Corte al punto 52 della sua sentenza del 23 gennaio 2018,  Buhagiar e a. (C‑267/16, EU:C:2018:26), riguardo alla libera circolazione  delle merci, un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli Stati membri, inquadrando nel contempo tale libertà  attraverso garanzie in ordine alla sicurezza adeguate alla natura delle merci  di cui trattasi.
      60       In  terzo luogo, nei limiti in cui la Repubblica di Polonia fa valere che il  divieto di commercializzare talune categorie di armi da fuoco non facilita il  funzionamento del mercato interno e che la direttiva impugnata fa emergere  nuovi ostacoli alla libera circolazione delle armi da fuoco ad uso civile, da  un lato, occorre ricordare che, con l’espressione «misure relative al  ravvicinamento» di cui all’articolo 114 TFUE, gli autori del Trattato  hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto  generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine  di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per  ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da  particolarità tecniche complesse (sentenza del 4 maggio 2016,  Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 37 e  giurisprudenza ivi citata).
      61       A  seconda delle circostanze, tali misure appropriate possono consistere  nell’obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del  prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto  obbligo di autorizzazione, o addirittura nel vietare, in via provvisoria o  definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti (sentenza del 4 maggio  2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 38 e  giurisprudenza ivi citata).
      62       Orbene,  nel caso di specie, tenuto conto degli elementi rilevati ai punti da 54 a 57  della presente sentenza, non appare che il legislatore dell’Unione abbia  ecceduto il potere discrezionale che gli conferisce la base giuridica  dell’articolo 114 TFUE quanto alla tecnica di ravvicinamento, allorché ha  adottato, per garantire il mantenimento di una libera circolazione limitata  delle armi da fuoco ad uso civile nel mercato interno, misure consistenti nell’aggiungere  alla categoria A delle armi da fuoco vietate dalla direttiva 91/477 talune armi  da fuoco semiautomatiche e nell’introdurre le altre disposizioni che, secondo  la Repubblica di Polonia, fanno emergere nuovi ostacoli.
      63       D’altro  canto, nei limiti in cui tale argomento è diretto a contestare il fatto che le  misure oggetto di critica siano idonee a conseguire gli obiettivi dell’articolo  114 TFUE, occorre rilevare che un’argomentazione siffatta si confonde con  quella che la Repubblica ceca deduce a sostegno della seconda parte del suo  secondo motivo, cosicché occorre esaminarle congiuntamente nell’ambito di tale  parte.
      64       Alla  luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve  essere disatteso in quanto infondato.
       Sul secondo  motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità
 Sulla prima  parte del secondo motivo, relativa all’esame, da parte del legislatore  dell’Unione, della proporzionalità di talune disposizioni della direttiva  impugnata
–       Argomenti  delle parti
  65       Con  la prima parte del suo secondo motivo la Repubblica ceca sostiene che il  legislatore dell’Unione ha adottato la direttiva impugnata pur se  manifestamente non disponeva di informazioni sufficienti quanto all’impatto  potenziale delle misure adottate. Esso non avrebbe quindi potuto ottemperare al  proprio obbligo di esaminare se tali misure rispettassero il principio di  proporzionalità.
  66       Anzitutto,  né la constatazione formale di cui al considerando 33 della direttiva impugnata  né i corrispondenti passaggi del preambolo conterrebbero una considerazione  sufficientemente concreta della proporzionalità di talune disposizioni di tale  direttiva.
  67       Inoltre,  la realizzazione di un’analisi dell’impatto della normativa proposta si  imporrebbe alla Commissione in tutti i casi in cui ci si deve attendere  un’incidenza significativa sui diritti e sugli obblighi delle persone.  Procedere ad un’analisi dell’impatto della normativa proposta sarebbe infatti  un obbligo stabilito nell’accordo interistituzionale. In particolare, il punto  12, secondo comma, di tale accordo non può essere interpretato nel senso che  esso autorizza la Commissione a rinunciare alla realizzazione di una  valutazione d’impatto quando essa lo ritenga opportuno, ma dovrebbe essere  inteso come un invito rivolto alla Commissione a vigilare affinché una  valutazione d’impatto non causi ritardi all’iter legislativo.
  68       Orbene,  l’adozione della direttiva impugnata non sarebbe stata preceduta da alcuna  valutazione d’impatto, pur se ha un’incidenza rilevante in tutti gli Stati  membri, segnatamente sul diritto di proprietà dei cittadini. In particolare,  non potrebbe essere considerata un sostituto di un’analisi siffatta la  valutazione REFIT, dato che quest’ultima non verte sull’impatto delle nuove  misure adottate.
  69       Inoltre,  l’esperienza della Repubblica ceca consentirebbe di dubitare che le misure  adottate siano appropriate per conseguire l’obiettivo della lotta contro l’uso  abusivo delle armi da fuoco, dato che, in tale Stato membro e nel corso degli  ultimi dieci anni, è stato commesso un solo reato, per di più non volontario,  con un’arma rientrante oramai nella categoria A, la cui commercializzazione e  la cui detenzione sono in linea di principio vietate.
  70       Del  pari, per quanto riguarda la possibilità di trasformare le armi da fuoco  semiautomatiche in armi automatiche, nella valutazione REFIT stessa sarebbe  stato constatato che non era stato individuato nessun caso di utilizzazione  abusiva a fini criminosi di armi da fuoco trasformate. Inoltre, le  trasformazioni ivi menzionate sarebbero state effettuate o con l’aiuto di  accessori che la direttiva impugnata non disciplina, o installando le  componenti essenziali di armi da fuoco automatiche già vietate dalla direttiva  91/477 prima della sua modifica ad opera della direttiva impugnata.
  71       Infine,  anche se la Repubblica ceca può ammettere che una valutazione dell’impatto  potenziale delle misure adottate possa essere effettuata in modo diverso da una  formale valutazione d’impatto, il legislatore dell’Unione non può rinunciarvi  totalmente. Orbene, nel caso di specie, quest’ultimo non avrebbe neppure avuto  a disposizione, mediante altre fonti, informazioni sufficienti che gli  consentissero di valutare la proporzionalità di talune misure introdotte dalla  direttiva impugnata, non riguardando nessuno degli studi citati a tal fine  dalle istituzioni convenute e dalla Commissione l’impatto di tali misure.
  72       Tra  dette misure figurerebbe il divieto delle armi da fuoco semiautomatiche  rientranti nell’allegato I, parte II, categoria A, punti da 6 a 8, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, tenuto conto della  mancanza di informazioni sul tasso di utilizzo, in attività criminose, delle  armi rientranti in tali punti e legalmente detenute rispetto al numero dei  detentori non problematici che subiscono tale divieto. Il legislatore  dell’Unione avrebbe altresì vietato taluni caricatori per le armi da fuoco  semiautomatiche, benché nulla dimostri che tale misura sia idonea a realizzare  l’obiettivo perseguito.
  73       Inoltre,  esso avrebbe inasprito la normativa applicabile ad altri tipi di armi da fuoco,  tra cui le riproduzioni di armi da fuoco antiche, senza disporre di dati  relativi al rischio che tali armi siano utilizzate in attività connesse al  terrorismo e alle forme gravi di criminalità e senza aver valutato tale rischio  rispetto all’impatto di un inasprimento del genere sui diritti dei detentori  non problematici.
  74       L’Ungheria  appoggia l’argomentazione della Repubblica ceca e aggiunge che, in forza del  punto 13, primo comma, seconda frase, dell’accordo interistituzionale, una  valutazione d’impatto deve, in linea di principio, accompagnare le iniziative  che figurano nel programma di lavoro della Commissione. Pertanto, la  Commissione avrebbe agito in senso contrario a tale disposizione avendo  presentato la sua proposta di direttiva senza effettuare una valutazione d’impatto  e non ponendovi successivamente rimedio. Inoltre, neppure nelle fasi successive  dell’iter legislativo sarebbe stata effettuata dai convenuti una valutazione  d’impatto. Pertanto, e tenuto conto altresì del fatto che né la valutazione  REFIT né gli altri studi invocati contengono analisi del genere, il legislatore  dell’Unione non avrebbe avuto a disposizione informazioni sufficienti per  esaminare la proporzionalità delle misure contenute nella direttiva impugnata.
  75       Il  Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, contestano  l’argomentazione della Repubblica ceca e quella avanzata, a suo sostegno,  dall’Ungheria.
–       Giudizio  della Corte
  76       Secondo  una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità è parte integrante  dei principi generali del diritto dell’Unione ed esige che gli strumenti  istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare  i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano  oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell’8 giugno 2010,  Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi  citata).
  77       Per  quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sull’osservanza di tali  condizioni, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito  dell’esercizio delle competenze attribuitegli, un ampio potere discrezionale  nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica  quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni  complessi. Non si tratta, quindi, di stabilire se una misura emanata in un  settore siffatto fosse l’unica o la migliore possibile, in quanto solo la  manifesta inidoneità della misura rispetto all’obiettivo che le istituzioni  competenti intendono perseguire può inficiare la legittimità della misura  medesima (sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08,  EU:C:2010:321, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
  78       Inoltre,  l’ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione, che implica un  limitato sindacato giurisdizionale sul suo esercizio, non riguarda  esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche,  in una certa misura, l’accertamento dei dati di base (sentenza del 21 giugno  2018, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑5/16, EU:C:2018:483, punto 151 e  giurisprudenza ivi citata).
  79       Anche  in presenza di un ampio potere discrezionale, il legislatore dell’Unione è  tenuto a fondare la sua scelta su criteri obiettivi e ad esaminare se gli scopi  perseguiti dal provvedimento considerato siano idonei a giustificare  conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori.  Infatti, in virtù dell’articolo 5 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei  principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato UE e al  Trattato FUE, i progetti di atti legislativi devono tener conto della necessità  che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi  possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire (sentenza del 4 maggio  2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punti 97 e 98).
  80       Inoltre,  dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la validità di un atto  dell’Unione deve essere valutata in relazione agli elementi di cui il  legislatore dell’Unione disponeva al momento dell’adozione della normativa di  cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e  Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 221).
  81       Peraltro,  anche un controllo giurisdizionale di portata limitata richiede che le  istituzioni dell’Unione, da cui promana l’atto di cui trattasi, siano in grado  di dimostrare dinanzi alla Corte che l’atto è stato adottato attraverso un  esercizio effettivo del loro potere discrezionale, che presuppone che siano  presi in considerazione tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della  situazione che tale atto è inteso a disciplinare. Ne consegue che dette  istituzioni devono, per lo meno, poter produrre ed esporre in modo chiaro e  inequivocabile i dati di base che hanno dovuto essere presi in considerazione  per fondare le misure controverse di tale atto e dai quali dipendeva  l’esercizio del loro potere discrezionale (sentenza del 21 giugno 2018,  Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑5/16, EU:C:2018:483, punti 152 e 153 e  giurisprudenza ivi citata).
  82       Nel  caso di specie, occorre in primo luogo rilevare, come ha fatto l’avvocato  generale ai paragrafi da 94 a 97 delle sue conclusioni, che, contrariamente a  quanto asserito dalla Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria, dai termini dei  punti da 12 a 15 dell’accordo interistituzionale non risulta un obbligo di  effettuare una valutazione d’impatto in ogni circostanza.
  83       Da  tali punti risulta, anzitutto, che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione  riconoscono il contributo che le valutazioni d’impatto apportano al  miglioramento della qualità della normativa dell’Unione e che tali analisi  costituiscono uno strumento diretto ad aiutare le tre istituzioni considerate a  decidere con cognizione di causa. Inoltre, tali punti precisano che le  valutazioni d’impatto non devono condurre a indebiti ritardi nell’iter  legislativo né compromettere la capacità dei co‑legislatori di proporre  modifiche, per le quali è peraltro prevista la possibilità che siano effettuate  valutazioni d’impatto supplementari qualora il Parlamento e il Consiglio lo  ritengano opportuno e necessario. Altresì, i suddetti punti enunciano che la  Commissione effettua valutazioni d’impatto delle proprie iniziative legislative  suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo.  Infine, è precisato che il Parlamento e il Consiglio, all’atto dell’esame delle  proposte legislative della Commissione, tengono pienamente conto delle  valutazioni d’impatto della Commissione.
  84       Ne  consegue che l’effettuazione di valutazioni d’impatto costituisce una tappa  dell’iter legislativo che deve, in linea generale, aver luogo quando  un’iniziativa legislativa può avere un’incidenza del genere.
  85       Orbene,  l’omissione di una valutazione d’impatto non può essere qualificata come una  violazione del principio di proporzionalità quando il legislatore dell’Unione  si trova in una situazione particolare che richiede di farne a meno e dispone  di elementi sufficienti per poter valutare la proporzionalità di un  provvedimento adottato.
  86       A  tal riguardo, e in secondo luogo, per esercitare effettivamente il loro potere  discrezionale, i co‑legislatori devono prendere in considerazione, nel corso  della procedura legislativa, i dati scientifici e altri accertamenti divenuti  disponibili, compresi i documenti scientifici utilizzati dagli Stati membri  durante le riunioni del Consiglio e che quest’ultimo non detiene esso stesso  (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Polonia/Parlamento e Consiglio,  C‑5/16, EU:C:2018:483, punti da 160 a 163).
  87       Per  quanto riguarda le informazioni disponibili al momento dell’elaborazione, da  parte della Commissione, della sua iniziativa legislativa che ha portato  all’adozione della direttiva impugnata, tale istituzione ha indicato di aver  preso in considerazione, anzitutto, uno studio dettagliato sul funzionamento  del sistema istituito dalla direttiva 91/477, intitolato «Evaluation of the  Firearms Directive», del dicembre 2014, e la valutazione REFIT, i quali:  mettevano in luce differenze significative tra gli Stati membri  nell’applicazione della suddetta direttiva, in particolare per quanto riguarda  la classificazione delle armi da fuoco; suggerivano di definire criteri  uniformi per le armi d’allarme o da saluto e acustiche per impedirne la  trasformazione in armi da fuoco funzionanti; proponevano di armonizzare le  norme sulla disattivazione delle armi da fuoco; sottolineavano che nella  maggior parte degli Stati membri non era possibile rintracciare il proprietario  iniziale di un’arma da fuoco; proponevano di adeguare le norme sulla marcatura  delle armi da fuoco e di migliorare il funzionamento dello scambio di  informazioni tra Stati membri o ancora di introdurre disposizioni che  disciplinino le attività degli intermediari; sottolineavano le preoccupazioni  conseguenti alla possibile trasformazione delle armi da fuoco semiautomatiche  in armi da fuoco automatiche e formulavano raccomandazioni riguardo ai settori  in cui dovrebbe essere migliorato il funzionamento del mercato interno delle  armi da fuoco civili.
  88       Inoltre,  detta istituzione si è basata su nove studi vertenti rispettivamente: sul  miglioramento delle regole di disattivazione delle armi da fuoco e delle  procedure di autorizzazione nell’Unione, nonché sulle armi d’allarme e le  riproduzioni; sulle possibili opzioni in materia di lotta al traffico di armi  da fuoco in seno all’Unione; sugli omicidi – studio, quest’ultimo,  elaborato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine –;  sul rapporto tra le morti violente e l’accessibilità delle armi da fuoco;  sull’impatto del controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da  fuoco sui decessi causati da queste ultime; sulle norme applicabili alla  disattivazione delle armi da fuoco, alla trasformazione di queste ultime, alle  armi da allarme e alle armi da fuoco antiche, e sulle armi da fuoco utilizzate  nelle sparatorie sulla folla in Europa.
  89       Tali  studi, tenendo conto del contesto della sicurezza, evidenziavano, in particolare,  il rischio accresciuto di trasformazione delle armi da fuoco disattivate in  armi da fuoco in grado di funzionare e i problemi di identificazione dei  proprietari di tali armi, indicavano che la marcatura e la disattivazione delle  armi da fuoco non erano state armonizzate dalla direttiva 91/477 e proponevano,  pertanto, una revisione di tale direttiva al fine di armonizzare le norme sulla  marcatura delle armi da fuoco e di rafforzare le norme di autorizzazione per  l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, suggerivano di introdurre  norme applicabili alle armi da fuoco disattivate, menzionavano la necessità di  fissare norme tecniche riguardo alla trasformazione delle armi d’allarme e da  saluto e acustiche, nonché delle riproduzioni, consideravano necessario  migliorare la raccolta di dati su produzione, acquisizione e detenzione di armi  da fuoco nonché sulle armi da fuoco disattivate, le armi d’allarme e le  repliche, raccomandavano miglioramenti delle norme applicabili alla  disattivazione delle armi da fuoco, alla trasformazione di queste ultime e alle  armi d’allarme e antiche, menzionavano la necessità di regolamentare le  attività degli armaioli e degli intermediari di armi, stabilivano una  correlazione tra le quantità di armi da fuoco corte detenute in uno Stato, da  un lato, e il tasso di reati in cui sono coinvolte le armi da fuoco,  dall’altro, indicavano che l’introduzione di norme più restrittive in materia  di accesso alle armi da fuoco era atta a ridurre in modo significativo tanto il  numero di reati commessi quanto gli omicidi in cui sono coinvolte armi da  fuoco, osservavano che quasi tutte le armi da fuoco utilizzate nelle sparatorie  sulla folla in Europa erano detenute legalmente, indicavano che tali armi erano  armi da fuoco automatiche, semiautomatiche, riattivate o composte di componenti  di diverse armi e raccomandavano segnatamente di limitare l’accesso legale a  tali armi da fuoco.
  90       Infine,  la Commissione ha menzionato informazioni ottenute nell’ambito di una  consultazione pubblica, in particolare la consultazione delle autorità degli  Stati membri, di armaioli, di esperti in armi, di rappresentanti di  associazioni europee dei fabbricanti di armi da fuoco e di munizioni per uso  civile, di tiratori, di collezionisti, di organizzazioni senza scopo di lucro e  di organismi di ricerca. Essa ha altresì fatto riferimento alle informazioni  ottenute nell’ambito della consultazione degli Stati membri e degli Stati dello  Spazio economico europeo nonché nell’ambito dei lavori del comitato istituito  dalla direttiva 91/477, avendo la Commissione invitato gli esperti degli Stati  membri a formulare pareri e osservazioni sulle principali conclusioni contenute  nella valutazione REFIT.
  91       Per  quanto riguarda, inoltre, i dati raccolti nel corso dell’iter legislativo, il  Parlamento fa riferimento alle consultazioni con soggetti interessati, alle  visite ad un museo che colleziona armi, ad un’audizione pubblica, a dati  tecnici e statistici richiesti alla Commissione e a una conferenza sulla  direttiva 91/477.
  92       Il  Consiglio ha infine indicato di aver svolto i suoi lavori sulla base della  proposta della Commissione e degli studi menzionati da tale istituzione, di  consultazioni con i membri del Parlamento, nonché di valutazioni dell’impatto  delle misure presentate da Stati membri.
  93       Gli  elementi di cui ai punti da 87 a 92 della presente sentenza consentono quindi  di constatare che le tre istituzioni interessate avevano a disposizione, nel  corso dell’iter legislativo che ha portato all’adozione della direttiva  impugnata, anzitutto, analisi dettagliate sul funzionamento del mercato interno  delle armi da fuoco ad uso civile, quale risultante dalla direttiva 91/477  prima della modifica ad opera della direttiva impugnata, che contenevano  raccomandazioni precise per il miglioramento di tale funzionamento. Esse  disponevano, inoltre, di numerose analisi e raccomandazioni riguardanti in  particolare tutti gli aspetti in materia di sicurezza menzionati  nell’argomentazione della Repubblica ceca, come sintetizzata ai punti da 69 a  73 della presente sentenza, e che tenevano conto dell’esperienza acquisita, in  particolare, in merito alla pericolosità di talune armi da fuoco nel contesto  della sicurezza valutato. Infine, le suddette tre istituzioni hanno completato  tali dati con consulenze di esperti e rappresentanti dei soggetti interessati  nonché valutazioni delle autorità degli Stati membri.
  94       Alla  luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del  secondo motivo in quanto infondata.
 Sulla seconda  parte del secondo motivo, relativa alla proporzionalità di talune disposizioni  della direttiva impugnata
–       Argomenti  delle parti
  95       Con  la seconda parte del suo secondo motivo la Repubblica ceca considera, in via  principale, che, in primo luogo, le misure adottate dalla direttiva impugnata  non sono idonee a realizzare l’obiettivo di garantire un livello più elevato di  sicurezza pubblica, non potendo quest’ultimo essere raggiunto mediante una  restrizione supplementare della detenzione legale delle armi da fuoco. Al  contrario, un rischio reale per la sicurezza pubblica deriverebbe dal passaggio  all’illegalità di armi da fuoco detenute legalmente per effetto  dell’inasprimento della normativa applicabile.
  96       In  particolare, per quanto riguarda il divieto di talune armi da fuoco  semiautomatiche, nel corso degli ultimi dieci anni nessun attacco terroristico  nel territorio dell’Unione sarebbe stato commesso con l’ausilio di armi del  genere detenute legalmente e nessuno studio esistente mostrerebbe che tali armi  siano state utilizzate nel corso di sparatorie sulla folla. Il divieto delle  armi da fuoco semiautomatiche trasformate definitivamente a partire da armi da  fuoco automatiche, di cui all’allegato I, parte II, categoria A, punto 6, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, non avrebbe  inoltre alcun senso dal punto di vista tecnico, giacché la loro riconversione  in armi da fuoco automatiche è più difficile e più costosa rispetto  all’acquisizione di una normale arma da fuoco semiautomatica nuova e la sua  conseguente trasformazione in arma da fuoco automatica.
  97       Del  pari, sarebbe praticamente inesistente il rischio di un uso abusivo delle armi  da fuoco disattivate irreversibilmente e delle riproduzioni di armi da fuoco  antiche, poiché la riattivazione di tali armi richiede l’impiego di strumenti  professionali ed è almeno altrettanto complessa e costosa quanto la  fabbricazione di una nuova arma. Il fatto che armi da fuoco irreversibilmente  disattivate rientreranno nella stessa categoria di armi dello stesso tipo in  grado di funzionare dimostrerebbe il carattere sproporzionato di tale misura.
  98       In  secondo luogo, la Repubblica ceca considera che le misure adottate dalla  direttiva impugnata non sono necessarie per conseguire l’obiettivo di garantire  un livello più elevato di sicurezza pubblica. Il divieto di detenere armi da  fuoco semiautomatiche classificate nell’allegato I, parte II, categoria A,  punti da 6 a 8, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva  impugnata, costituirebbe la misura più severa possibile e riguarderebbe tutti i  detentori attuali e potenziali di tali armi, nonostante l’assenza del rischio  che essi commettano un reato. Neppure l’inasprimento della regolamentazione di  altri tipi di armi da fuoco, tra cui le riproduzioni di armi da fuoco antiche,  sarebbe necessario, dato il pericolo minimo associato a tali armi.
  99       Esisterebbero  infatti misure meno restrittive, tra cui la lotta sistematica alla detenzione  illegale di armi da fuoco, il rafforzamento della cooperazione nell’ambito  delle indagini sui reati gravi, il miglioramento dello scambio di informazioni  tra gli Stati membri nonché l’inasprimento della regolamentazione delle armi  d’allarme e le armi simili.
  100     In  terzo luogo, la Repubblica ceca sostiene che le misure adottate nella direttiva  impugnata sono contrarie al principio di proporzionalità stricto sensu. Tali  misure provocherebbero, infatti, una lesione considerevole al diritto di  proprietà di un numero elevato di detentori di armi da fuoco non problematici e  il legislatore dell’Unione non avrebbe in alcun modo attenuato tale impatto e  non l’avrebbe neppure esaminato.
  101     In  subordine, nei limiti in cui si debba ritenere che la direttiva impugnata  persegua lo scopo di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato  interno, la Repubblica ceca sostiene, con la seconda parte del suo secondo motivo,  che le misure adottate da tale direttiva non rispettano neppure le condizioni  di adeguatezza, di necessità e di proporzionalità stricto sensu. Le suddette  misure, che dettano norme ambigue e impossibili da mettere in pratica, non  sarebbero infatti idonee ad eliminare tali ostacoli.
  102     Anzitutto,  l’allegato I, parte II, categoria A, punto 7, della direttiva 91/477, come  modificata dalla direttiva impugnata, comprende oramai le armi da fuoco  semiautomatiche nelle quali è inserito un caricatore che eccede i limiti presi  in considerazione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva  91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, gli Stati membri sarebbero  quindi tenuti a confiscare tali armi. Orbene, il considerando 23 della  direttiva impugnata indicherebbe che la possibilità che un caricatore del  genere sia inserito non è determinante per la classificazione delle armi di cui  trattasi. Così, una stessa arma sarebbe, a seconda dei casi, un’arma rientrante  nella categoria A o nella categoria B, potendo il passaggio da una categoria  all’altra avvenire con un cambio di caricatore. Al contempo, la detenzione di  un caricatore di tal genere sarebbe sanzionata, conformemente all’articolo 5,  paragrafo 3, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata,  con la revoca dell’autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco di  categoria B, che si distinguerebbe dalla sanzione prevista dall’articolo 6,  paragrafo 1, della medesima direttiva.
  103     La  Repubblica ceca rileva, inoltre, che è senza precisare come esse debbano essere  individuate che la direttiva impugnata classifica oramai nell’allegato I, parte  II, categoria A, punto 8, della direttiva 91/477, come modificata dalla  direttiva impugnata, le armi da fuoco semiautomatiche inizialmente concepite  come armi da spalla la cui lunghezza può essere ridotta a meno di 60 centimetri  mediante un calcio pieghevole o telescopico, senza che esse perdano la loro  funzionalità. Orbene, dette armi sarebbero quasi tutte concepite per funzionare  con o senza tali tipi di calcio, cosicché non esiste alcun modo di individuare  per quale fine esse siano state inizialmente concepite. Non sarebbe neppure  precisato come determinare la lunghezza delle suddette armi, in particolare se  con o senza gli accessori di bocca o le varie prolunghe. In tali circostanze,  l’avvitamento di un compensatore o di un silenziatore potrebbe comportare un  cambio di categoria.
  104     Infine,  per quanto riguarda il passaggio di talune armi da fuoco nella categoria A,  ossia le armi da fuoco vietate, la direttiva impugnata autorizzerebbe gli Stati  membri a scegliere un approccio diverso nei confronti degli attuali detentori  di tali armi, il che significherebbe che, in taluni Stati membri, vi sarà  sempre un gran numero di detentori autorizzati, mentre, in altri, la detenzione  di siffatte armi sarà vietata. Orbene, tale situazione creerebbe nuovi ostacoli  che non potrebbero essere sormontati mediante la carta europea d’arma da fuoco.  L’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/477, come  modificata dalla direttiva impugnata, farebbe, infatti, dipendere la  possibilità di viaggiare con tali armi dalla decisione degli altri Stati  membri, i quali potrebbero oramai rifiutarsi di applicare la deroga prevista al  primo comma di tale articolo 12, paragrafo 2, e subordinare il viaggio alla  concessione di una previa autorizzazione.
  105     Quanto  alla necessità e alla proporzionalità stricto sensu delle misure adottate dalla  direttiva impugnata, la Repubblica ceca rinvia all’argomentazione riassunta ai  punti da 98 a 100 della presente sentenza. Essa considera, inoltre, che  l’annullamento delle disposizioni contestate di tale direttiva debba comportare  l’annullamento di quest’ultima nel suo complesso.
  106     L’Ungheria  dubita, in primo luogo, della proporzionalità della marcatura delle diverse  componenti delle armi da fuoco, che potrebbe causare notevoli perturbazioni  nell’ambito dei controlli aeroportuali.
  107     In  secondo luogo, tale Stato membro considera contrario agli obiettivi perseguiti  l’obbligo di riesaminare, nell’ambito della proroga delle autorizzazioni in  scadenza, tutti i requisiti per il loro rilascio.
  108     In  terzo luogo, l’Ungheria ritiene ingiustificato il fatto che le armi da fuoco  disattivate, acquisite o detenute legalmente prima della scadenza del termine  di trasposizione della direttiva impugnata, anche in mancanza di  un’autorizzazione ufficiale, siano classificate nella categoria delle armi da  fuoco che devono obbligatoriamente essere oggetto di autorizzazione. Il rafforzamento  della normativa non modificherebbe in alcun modo la mancanza di pericolosità di  tali armi, cosicché la nuova normativa farebbe gravare nuovi obblighi sui  detentori di queste ultime, senza che ciò sia giustificato da un qualsiasi  motivo imperativo.
  109     In  quarto luogo, l’Ungheria sostiene che l’ampiezza del periodo di conservazione  obbligatoria dei dati contenuti nei registri ufficiali delle armi da fuoco  degli Stati membri, a partire dalla data della loro distruzione, configura  un’ingerenza sproporzionata nel diritto alla protezione dei dati personali,  garantito dall’articolo 16 TFUE e dall’articolo 8 della Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
  110     La  Repubblica di Polonia ritiene, in primo luogo, che il divieto di detenzione di  tali armi non rafforzi la sicurezza dei cittadini dell’Unione, non essendo  stata fornita alcuna prova dell’utilizzo a fini criminali, nel territorio  dell’Unione, delle armi da fuoco automatiche trasformate in armi semiautomatiche  legalmente detenute.
  111     In  secondo luogo, il divieto delle armi da fuoco semiautomatiche a percussione  centrale, allorché sono munite di un caricatore di capacità superiore ai limiti  previsti, sarebbe del pari inadeguato a garantire la sicurezza dei cittadini  dell’Unione. Innanzi tutto, poiché tali caricatori non sono legati ad un’arma  specifica, non sarebbe possibile provare né che un caricatore del genere faccia  parte di un’arma da fuoco, né che appartenga alla persona che detiene tale  arma, e neppure che una persona detenga un’arma conforme all’autorizzazione  rilasciata. Inoltre, detta capacità non avrebbe un’incidenza significativa né  sulla cadenza di tiro né sul numero di cartucce che possono essere sparate.  Infine, tale divieto inciderebbe in modo sproporzionato sulle persone che  detengono armi da fuoco della categoria B, anche allorché esse non hanno la  possibilità di inserire caricatori del genere nelle loro armi.
  112     In  terzo luogo, per le considerazioni già esposte ai punti 97 e 103 della presente  sentenza, la Repubblica di Polonia ritiene che non sussista alcun nesso tra, da  un lato, la classificazione nell’allegato I, parte II, categoria C, punti 6 e  7, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, delle  armi da fuoco disattivate e delle riproduzioni di armi da fuoco antiche e il  divieto delle armi da fuoco definite in tale allegato, parte II, categoria A,  punto 8 nonché, dall’altro, la garanzia di un elevato livello di sicurezza dei  cittadini dell’Unione.
  113     In  quarto luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che la classificazione delle  armi da fuoco, di cui ai punti da 110 a 112 della presente sentenza, è stricto  sensu sproporzionata, poiché esistono misure preventive più efficaci e meno  restrittive per rafforzare la sicurezza pubblica, quali esami psichiatrici e  psicologici obbligatori e uniformi per gli acquirenti e i detentori di armi da  fuoco, nonché esami vertenti sulle regole di utilizzo di tali armi e sulla  normativa vertente sulla loro detenzione e utilizzazione.
  114     Il  Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, contestano  l’argomentazione della Repubblica ceca nonché quelle avanzate, a suo sostegno,  dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia.
  115     In  particolare, il Parlamento e il Consiglio fanno valere che l’argomento  dell’Ungheria vertente su una violazione dell’articolo 16 TFUE e  dell’articolo 8 della Carta è irricevibile, poiché contiene un motivo nuovo. Lo  stesso varrebbe per l’argomentazione tanto dell’Ungheria quanto della  Repubblica di Polonia con la quale tali Stati membri mettono in discussione la  proporzionalità di disposizioni della direttiva impugnata non contestate dalla  Repubblica ceca.
–       Giudizio  della Corte
  116     Sotto  un primo profilo, occorre rammentare che una parte che, ai sensi dell’articolo  40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata a  intervenire in una controversia proposta dinanzi a quest’ultima non può  modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai  motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli  argomenti di un interveniente rientranti nel quadro delineato da siffatti  motivi e conclusioni (sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C‑399/12,  EU:C:2014:2258, punto 27).
  117     Orbene,  poiché l’argomentazione dell’Ungheria riassunta ai punti 106, 107 e 109 della  presente sentenza, mette in discussione, come giustamente rilevato dal  Parlamento e dal Consiglio, la proporzionalità di disposizioni della direttiva  impugnata diverse da quelle contestate dalla Repubblica ceca, occorre  considerare che tale argomentazione è atta a modificare l’oggetto della  controversia, quale definito dalle conclusioni e dai motivi di quest’ultimo  Stato membro, e, pertanto, che detto argomento deve essere respinto in quanto  irricevibile.
  118     Sotto  un secondo profilo, per quanto riguarda l’oggetto del sindacato giurisdizionale  che deve essere effettuato dalla Corte, occorre rilevare che dalla giurisprudenza  richiamata ai punti da 77 a 79 della presente sentenza risulta che non spetta  alla Corte sostituire la propria valutazione a quella del legislatore  dell’Unione.
  119     In  forza di tale giurisprudenza, infatti, è compito della Corte verificare se il  legislatore dell’Unione abbia manifestamente ecceduto l’ampio potere  discrezionale di cui dispone per quanto riguarda gli apprezzamenti e le  valutazioni complessi che esso era chiamato a effettuare nel caso di specie,  optando per misure manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo perseguito.
  120     Sotto  un terzo profilo, per quanto riguarda la proporzionalità del divieto delle armi  da fuoco semiautomatiche classificate nell’allegato I, parte II, categoria A,  punti da 6 a 8, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva  impugnata, in primo luogo, come fanno valere il Parlamento e il Consiglio,  sostenuti dalla Commissione, dagli studi menzionati ai punti 88 e 89 della  presente sentenza risulta, segnatamente, che può essere stabilita una correlazione  tra i quantitativi di armi da fuoco detenuti in uno Stato, da un lato, e il  tasso di reati in cui sono implicate armi del genere, dall’altro, che  l’adozione di una normativa che limita l’accesso alle armi da fuoco può avere  un impatto significativo sulla riduzione del numero tanto dei reati commessi  quanto degli omicidi in cui sono implicate armi da fuoco, che le armi da fuoco  utilizzate nelle sparatorie sulla folla in Europa erano per la quasi totalità  detenute legittimamente e che tali armi erano costituite da armi da fuoco  automatiche, semiautomatiche, riattivate a partire da armi da fuoco disattivate  o formate da componenti provenienti da diverse armi.
  121     Inoltre,  se è vero che alcuni di tali studi raccomandano anche le misure menzionate dalla  Repubblica ceca e, a suo sostegno, dalla Repubblica di Polonia – quali  riassunte ai punti 99 e 113 della presente sentenza – tali misure, come ha  sottolineato il Parlamento, sono raccomandate a titolo complementare per un  inasprimento del regime di acquisizione e di detenzione delle armi da fuoco, in  particolare di quelle tra di esse più pericolose, e non in quanto alternative  aventi efficacia pari a quella del divieto delle armi da fuoco considerate.
  122     In  secondo luogo, il divieto delle armi da fuoco classificate nell’allegato I,  parte II, categoria A, punti da 6 a 8, della direttiva 91/477, come modificata  dalla direttiva impugnata, è accompagnato – come rilevato dal Parlamento e  dal Consiglio, e a loro sostegno dalla Commissione – dalle molteplici  eccezioni e deroghe di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, della direttiva  91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, le quali riducono l’impatto  di tale divieto nei confronti di un gran numero di detentori o di potenziali  acquirenti di tali armi e mirano così a garantire la proporzionalità di detto  divieto.
  123     In  terzo luogo, per quanto riguarda la definizione delle armi da fuoco  classificate nell’allegato I, parte II, categoria A, punti 7 e 8, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata – come  osservano il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione –  detti punti identificano con chiarezza le armi da fuoco vietate a seconda o  della capacità del caricatore inserito o della lunghezza dell’arma. In particolare,  nulla osta all’interpretazione proposta da tali istituzioni secondo la quale  armi costruite per permettere sia il tiro a spalla che il tiro a mano libera  devono essere considerate come concepite, inizialmente, per il tiro a spalla,  cosicché esse rientrano nel punto 8 della suddetta categoria A.
  124     Parimenti,  per quanto riguarda il considerando 23 della direttiva impugnata nonché  l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/477,  come modificata dalla direttiva impugnata, da un lato, risulta chiaramente,  come hanno rilevato il Parlamento e il Consiglio, che è al fine di impedire  tentativi di aggirare la classificazione di talune armi da fuoco nelle diverse  categorie che detto articolo 5, paragrafo 3, vieta in sostanza di possedere nel  contempo un’arma da fuoco semiautomatica rientrante nell’allegato I, parte II,  categoria B, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata,  e un caricatore che superi i limiti di cui a tale allegato, parte II, categoria  A, punto 7. D’altro lato, i suddetti considerando 23 e articolo 6, paragrafo 1,  si limitano, rispettivamente, a fornire una spiegazione per la classificazione  in questione e a prevedere il divieto di cui trattasi.
  125     In  quarto luogo, poiché gli Stati membri potevano già vietare armi da fuoco  rientranti, in particolare, nell’allegato I, parte II, categorie B e C della  direttiva 91/477, prima della classificazione di tali armi nella categoria A ad  opera della direttiva impugnata, le tre istituzioni considerate sostengono  correttamente che le disposizioni relative alla carta europea d’arma da fuoco e  l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, come modificata dalla  direttiva impugnata, non modificano lo stato del diritto, ma si limitano a  prenderne atto.
  126     In  tali circostanze, si deve necessariamente constatare che non emerge che le  dette istituzioni abbiano superato l’ampio potere discrezionale ad esse  spettante. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ceca,  sostenuta dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia, non si può considerare  che le misure contestate siano manifestamente inadeguate rispetto agli  obiettivi, rispettivamente, di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini  dell’Unione e di facilitare il funzionamento del mercato interno.
  127     In  quarto luogo, per quanto riguarda la proporzionalità dell’inclusione delle armi  da fuoco disattivate e delle riproduzioni di armi da fuoco antiche  nell’allegato I, parte II, categoria A o C, della direttiva 91/477, come  modificata dalla direttiva impugnata, anzitutto, il Parlamento e, a suo  sostegno, la Commissione hanno precisato che taluni esperti hanno attestato,  nell’ambito delle audizioni menzionate ai punti 90 e 91 della presente  sentenza, che non si può completamente escludere il rischio della riattivazione  di un’arma da fuoco disattivata. Orbene, è già stato rilevato, al punto 120  della presente sentenza, che risulta, in particolare, dagli studi menzionati in  precedenza ai punti 88 e 89 della presente sentenza che le armi da fuoco  utilizzate in occasione di sparatorie sulla folla in Europa erano armi da fuoco  riattivate a partire da armi da fuoco disattivate o composte di pezzi  provenienti da diverse armi e che esse erano legittimamente detenute.
  128     Inoltre,  come ricordano il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, è  pacifico che l’inclusione, nell’allegato I, parte II, categoria C, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, delle armi da  fuoco disattivate, crea, in sostanza, solo l’obbligo di dichiararle e che, nei  limiti in cui tali armi devono essere incluse nella categoria A di tale  allegato I, parte II, si applicano le eccezioni e deroghe di cui all’articolo  6, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva  impugnata. Peraltro, né la Repubblica ceca né, a suo sostegno, l’Ungheria o la  Repubblica di Polonia hanno presentato un qualsivoglia elemento concreto idoneo  a mettere in discussione l’argomento del Parlamento secondo cui la circostanza  che l’omessa dichiarazione di un’arma da fuoco disattivata renda illecita la  detenzione di quest’ultima non aumenta di per sé il rischio per la sicurezza  pubblica.
  129     Altresì,  per quanto riguarda le riproduzioni di armi antiche, si deve del pari  necessariamente constatare che né la Repubblica ceca né, a suo sostegno,  l’Ungheria o la Repubblica di Polonia hanno dedotto alcun elemento concreto che  possa rimettere in discussione le constatazioni, esposte al considerando 27  della direttiva impugnata e ricordate dal Parlamento e dal Consiglio, sostenuti  dalla Commissione, secondo le quali siffatte riproduzioni, da un lato, non  hanno la stessa rilevanza o lo stesso interesse storico delle autentiche armi  antiche e, dall’altro, che esse possono essere prodotte ricorrendo a tecniche  moderne che ne migliorano la durabilità e la precisione, il che implica quindi  che siffatte armi possono presentare una pericolosità superiore a quella delle  autentiche armi antiche.
  130     Infine,  per quanto riguarda le alternative menzionate dalla Repubblica ceca e, a suo  sostegno, dalla Repubblica di Polonia, è sufficiente rinviare a quanto  constatato al punto 121 della presente sentenza.
  131     In  tali circostanze, occorre parimenti constatare che non emerge che le tre  istituzioni abbiano oltrepassato l’ampio potere discrezionale di cui dispongono  e che – contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica ceca, sostenuta  dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia – non si può considerare che  le misure contestate siano manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo di  garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione.
  132     In  quinto luogo, la Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria e dalla Repubblica di  Polonia, argomenta che, in particolare, il divieto delle armi da fuoco  semiautomatiche di cui all’allegato I, parte II, categoria A, punti da 6 a 8,  della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, costituisce  un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei loro detentori.
  133     A  tal riguardo, occorre ricordare che, pur se l’articolo 17, paragrafo 1, della  Carta non vieta, in modo assoluto, privazioni di proprietà, tale disposizione  prevede, tuttavia, che queste ultime possano aver luogo soltanto per motivi di  pubblica utilità, nei casi e nei modi previsti da una legge e contro il  pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita di tale  proprietà. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti  dall’interesse generale.
  134     Riguardo  ai suddetti requisiti, occorre parimenti tener conto delle precisazioni di cui  all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, disposizione secondo la quale  possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla  suddetta Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino  il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di  proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di  interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i  diritti e le libertà altrui [sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e  Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 94 nonché  giurisprudenza ivi citata, e del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria  (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 88].
  135     Nel  caso di specie, anzitutto, è pacifico che l’articolo 1, punto 7, lettera b),  della direttiva impugnata aggiunge all’articolo 7 della direttiva 91/477 un  paragrafo 4 bis che consente, in sostanza, agli Stati membri di mantenere  in vigore le autorizzazioni già concesse per tali armi, purché queste ultime  siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Di  conseguenza, da un lato, la direttiva impugnata non impone l’espropriazione dei  detentori di armi siffatte che siano state acquisite prima della sua entrata in  vigore e, dall’altro, qualsiasi privazione di proprietà di tali armi che  avviene successivamente alla trasposizione della direttiva impugnata nel  diritto degli Stati membri deve essere considerata effettuata per la scelta  degli Stati membri.
  136     Inoltre,  nei limiti in cui gli Stati membri sono tenuti, in forza di tale direttiva, a  vietare, in linea di principio, l’acquisizione e la detenzione di tali armi  dopo l’entrata in vigore di detta direttiva, un divieto siffatto, da un lato,  si limita, in linea di principio, a prevenire l’acquisto della proprietà di un  bene e, dall’altro, è accompagnato da tutte le eccezioni e deroghe di cui  all’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 91/477, come modificata  dalla direttiva impugnata, le quali riguardano, in particolare, la protezione  delle infrastrutture critiche, i convogli di elevato valore e i luoghi  sensibili nonché la situazione specifica di collezionisti, armaioli,  intermediari, musei e tiratori sportivi.
  137     Infine,  per quanto riguarda il fatto che la Repubblica ceca e, a suo sostegno,  l’Ungheria e la Repubblica di Polonia mirano, con i rispettivi argomenti, a  mettere in discussione sotto il profilo del diritto di proprietà, il divieto di  acquisire la proprietà di talune armi e le misure della direttiva impugnata  diverse da tali divieti, è sufficiente rilevare che tali altre misure  costituiscono una disciplina dell’uso dei beni nell’interesse generale, ai  sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta, e che, alla  luce degli elementi ricordati ai punti da 120 a 131 della presente sentenza,  non è dimostrato che, a tal riguardo, esse vadano oltre quanto necessario a tal  fine.
  138     Ne  consegue che, sulla base degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte,  non è dimostrato che le limitazioni apportate dalla direttiva impugnata  all’esercizio del diritto di proprietà riconosciuto dalla Carta, in particolare  per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche di cui all’allegato I,  parte II, categoria A, punti da 6 a 8, della direttiva 91/477, come modificata  dalla direttiva impugnata, costituiscano un’ingerenza sproporzionata in tale  diritto.
  139     Alla  luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda parte del secondo  motivo e, pertanto, il secondo motivo nella sua totalità devono essere respinti  in quanto infondati.
   Sul terzo  motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di  tutela del legittimo affidamento
 Argomenti delle  parti
  140     Con  il suo terzo motivo, la Repubblica ceca considera, anzitutto, che le  circostanze rilevate ai punti 102 e 103 della presente sentenza non soddisfano  i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dal principio della certezza  del diritto.
  141     Inoltre,  le circostanze menzionate al punto 104 della presente sentenza integrerebbero  una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo  affidamento. Infatti, uno Stato membro, qualora dovesse avvalersi della deroga  per la detenzione di talune armi da fuoco, oramai vietate, da parte di persone  che disponevano di tale autorizzazione alla data di entrata in vigore della  direttiva impugnata, sarebbe tenuto, nel periodo intercorrente tra la suddetta  entrata in vigore e l’adozione dei provvedimenti di trasposizione, a continuare  a concedere le autorizzazioni richieste sulla base della normativa nazionale  vigente, ma successivamente dovrebbe revocare dette autorizzazioni nei  confronti di tali persone e ritirare le armi stesse, in quanto esse non  potranno beneficiare, ratione temporis, di tale deroga.
  142     Orbene,  ciò comporterebbe che lo Stato membro considerato debba, in violazione di detti  principi, applicare retroattivamente il nuovo divieto a situazioni maturate  anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo o accordare un effetto  diretto alla direttiva impugnata, a scapito dei privati interessati. Pertanto,  la possibilità di applicare detta deroga cesserebbe il giorno dell’entrata in  vigore della direttiva impugnata, mentre gli Stati membri non potrebbero, in  forza del diritto dell’Unione, limitarla a tale data.
  143     Infine,  la Repubblica ceca ritiene che le considerazioni che precedono debbano comportare  l’annullamento dell’articolo 1, punti 6, 7 e 19, della direttiva impugnata  nonché, di conseguenza, di tale direttiva nel suo complesso.
  144     L’Ungheria  fa valere che le circostanze esposte ai punti 102 e 111 della presente sentenza  violano il principio della certezza del diritto, in quanto esse non sono  sufficientemente chiare affinché i diritti e gli obblighi degli interessati  possano essere determinati senza ambiguità. Non sarebbe possibile, infatti,  determinare chiaramente se l’autorizzazione all’acquisizione e detenzione di  un’arma da fuoco classificata nell’allegato I, parte II, categoria B, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, debba essere  revocata indipendentemente dalla questione se sia stato accertato che la persona  interessata è in possesso di un caricatore che supera i limiti previsti,  allorché tale persona è in possesso di armi da fuoco semiautomatiche a  percussione centrale.
  145     Tale  Stato membro ritiene che non sia neppure compatibile con il principio della certezza  del diritto l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 91/477, come modificata  dalla direttiva impugnata, in forza del quale gli armaioli e gli intermediari  possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa  all’acquisizione di cartucce complete di munizioni o di loro componenti nel  caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua  natura. Tale disposizione, consentendo ai professionisti di mettere in dubbio  la decisione dell’autorità emittente, potrebbe comportare una discriminazione e  un utilizzo abusivo.
  146     Il  Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, contestano  l’argomentazione della Repubblica ceca e quella avanzata, a suo sostegno,  dall’Ungheria.
 Giudizio della  Corte
  147     In  primo luogo, occorre respingere in quanto irricevibile, alla luce della  giurisprudenza richiamata al punto 116 della presente sentenza, l’argomento  dell’Ungheria, sintetizzato al punto 145 della presente sentenza, giacché mette  in discussione la legittimità di una disposizione della direttiva impugnata  diversa da quelle contestate dalla Repubblica ceca e tende così a modificare  l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi  dedotti da tale Stato membro.
  148     In  secondo luogo, per quanto riguarda la conformità delle definizioni di cui  all’allegato I, parte II, categoria A, punti 7 e 8, della direttiva 91/477,  come modificata dalla direttiva impugnata, con il principio della certezza del  diritto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il  principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano  chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati  possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti  nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 5 maggio 2015,  Spagna/Consiglio, C‑147/13, EU:C:2015:299, punto 79 e giurisprudenza ivi  citata).
  149     Per  quanto riguarda la conformità con tale principio delle definizioni di cui  all’allegato I, parte II, categoria A, punti 7 e 8, della direttiva 91/477,  come modificata dalla direttiva impugnata, si deve necessariamente constatare,  come già rilevato ai punti 123 e 124 della presente sentenza, che tali punti 7  e 8 identificano in modo chiaro, preciso e prevedibile le armi da fuoco vietate  a seconda o del caricatore inserito o della lunghezza dell’arma. In  particolare, come giustamente sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, le armi  da fuoco, se sono costruite per permettere tanto il tiro a spalla quanto il  tiro a mano libera, possono essere considerate come concepite, inizialmente,  per il tiro a spalla, cosicché esse rientrano nel punto 8 della suddetta  categoria A.
  150     Inoltre,  contrariamente a quanto argomenta la Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria,  la lettura combinata dell’allegato I, parte II, categoria A, punto 7, della  direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, e del considerando  23 di tale direttiva, nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6,  paragrafo 1, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata,  non è assolutamente atta a creare una qualsivoglia confusione.
  151     Infatti,  come giustamente fatto valere dal Parlamento e dal Consiglio, sostenuti dalla  Commissione, è al fine di ovviare ai tentativi di eludere i nuovi divieti  risultanti dall’inclusione del suddetto punto 7 nell’allegato I, parte II,  categoria A, della direttiva 91/477 che detto articolo 5, paragrafo 3, vieta in  sostanza di essere in possesso nel contempo di un’arma da fuoco semiautomatica  rientrante nell’allegato I, parte II, categoria B, della direttiva 91/477, come  modificata dalla direttiva impugnata, e di un caricatore che superi i limiti  indicati nel suddetto punto. Peraltro, detto considerando 23 e detto articolo  6, paragrafo 1, si limitano a fornire una spiegazione per la classificazione in  questione e a prevedere il divieto di cui trattasi.
  152     Ne  consegue che la Repubblica ceca non ha dimostrato – né l’ha fatto  l’Ungheria che la sostiene – che tali disposizioni integrino una  violazione del principio di certezza del diritto.
  153     In  terzo luogo, per quanto riguarda la conformità della deroga prevista  all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata  dalla direttiva impugnata, con il principio della tutela del legittimo  affidamento, occorre ricordare che il diritto di invocare la tutela del  legittimo affidamento si estende, quale corollario del principio della certezza  del diritto ricordato al punto 148 della presente sentenza, ad ogni singolo che  si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione  dell’Unione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un  esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a  prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise,  incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili.  Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza  di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. Del pari, un  operatore economico prudente e avveduto, qualora sia in grado di prevedere  l’adozione di una misura dell’Unione idonea a ledere i suoi interessi, non può  invocare detto principio nel caso in cui tale misura venga adottata [sentenza  del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del  mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 112, e giurisprudenza ivi  citata].
  154     Nel  caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che la disposizione censurata è  diretta a prevenire un aumento – tra l’entrata in vigore della direttiva  impugnata, il 13 giugno 2017, e la scadenza del termine di trasposizione di  quest’ultima nel diritto degli Stati membri, il 14 settembre 2018 – delle  acquisizioni delle armi da fuoco vietate a partire da tale ultima data.
  155     Inoltre,  poiché la direttiva impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta  ufficiale dell’Unione europea 20 giorni prima della sua entrata in  vigore, ogni persona che intendesse acquisire, dopo la sua entrata in vigore,  un’arma del genere poteva sapere che, in forza di tale direttiva, il suo Stato  membro sarebbe stato tenuto, al più tardi a partire dalla scadenza del termine  di trasposizione di quest’ultima, a revocare qualsiasi autorizzazione concessa  riguardo a un’arma siffatta.
  156     Infine,  nulla impediva agli Stati membri di modificare la loro legislazione per  limitare al 14 settembre 2018 la validità delle autorizzazioni rilasciate dopo  il 13 giugno 2017.
  157     In  tali circostanze, non è dimostrato, alla luce della giurisprudenza ricordata al  punto 153 della presente sentenza, che il legislatore dell’Unione abbia potuto  ingenerare un legittimo affidamento nei singoli che intendevano acquisire dopo  il 13 giugno 2017 armi rientranti nell’allegato I, parte II, categoria A, punti  7 e 8, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, né  che esso abbia imposto agli Stati membri una qualsivoglia applicazione  retroattiva della direttiva impugnata.
  158     Pertanto,  il terzo motivo dev’essere disatteso in quanto infondato.
   Sul quarto  motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione
 Argomenti delle  parti
  159     Con  il suo quarto motivo la Repubblica ceca fa valere che la deroga prevista  dall’articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 91/477, come  modificata dalla direttiva impugnata, è concepita su misura per la Confederazione  svizzera, per la quale la direttiva impugnata costituisce, ai sensi del suo  considerando 36, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai  sensi dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la  Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione  svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di  Schengen. Orbene, poiché le condizioni di applicazione di tale disposizione  sono prive di qualsiasi motivazione rispetto agli obiettivi della direttiva  impugnata, essa costituirebbe una disposizione discriminatoria che deve essere  annullata.
  160     Infatti,  la condizione relativa all’esistenza di un sistema militare basato sulla  coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di  armi da fuoco militari a persone che lasciano l’esercito, nonché la condizione  che può trattarsi unicamente di armi da fuoco rientranti nell’allegato I, parte  II, categoria A, punto 6, della direttiva 91/477, come modificata dalla  direttiva impugnata, non potrebbero essere giustificate da nessuno degli  obiettivi della direttiva impugnata e farebbero sì che tale deroga si applichi  solo alla Confederazione svizzera, obiettivo che sarebbe stato riconosciuto  espressamente nel corso dell’iter legislativo.
  161     Orbene,  poiché nessuno Stato membro può, a causa della condizione storica così posta,  fruire di detta deroga, essa introdurrebbe una disparità di trattamento tra, da  una parte, la Confederazione svizzera, e, dall’altra, gli Stati membri  dell’Unione e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio  (AELS) diversi dalla Confederazione svizzera, che non potrebbe essere  giustificata in modo obiettivo. Infatti, la durata stessa dell’esistenza del  sistema relativo alla conservazione delle armi da fuoco dopo la fine degli  obblighi militari non garantirebbe in alcun caso un livello più elevato di  garanzie in materia di sicurezza. Anche ammesso che la durata di un sistema del  genere possa presentare una certa rilevanza, prendere in considerazione il  termine degli ultimi cinquanta anni sarebbe comunque arbitrario e  sproporzionato.
  162     L’Ungheria  rileva che, laddove l’articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva  91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, dovesse essere inteso nel  senso che esso mira unicamente a chiarire le conseguenze del primo comma di  tale articolo 6, paragrafo 6, per gli Stati che, secondo una lunga tradizione,  consentono agli ex militari di leva, una volta adempiuti i loro obblighi  militari, di conservare le loro armi, tale disposizione imporrebbe un requisito  supplementare ingiustificato per le persone rientranti nel suo ambito di  applicazione, tenuto conto del fatto che si dovrebbe verificare periodicamente  se tali persone, a differenza dei tiratori sportivi che non provengono dal  servizio militare e che sono titolari di una licenza ai sensi del primo comma,  costituiscano una minaccia per la sicurezza pubblica.
  163     Il  Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, contestano  l’argomentazione della Repubblica ceca e quella avanzata, a suo sostegno,  dall’Ungheria.
 Giudizio della  Corte
  164     Occorre  ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità  di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera  diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo  che un trattamento siffatto sia obiettivamente giustificato (sentenza del 29  marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, punto 62 e  giurisprudenza ivi citata).
  165     Pertanto,  pur se è pacifico che, come fatto valere dalla Repubblica ceca, sostenuta dall’Ungheria,  le condizioni previste per fruire della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo  6, secondo comma, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva  impugnata, sono soddisfatte solo dalla Confederazione svizzera, affinché il  quarto motivo possa essere accolto, occorrerebbe inoltre che la Confederazione  svizzera, da un lato, e gli Stati membri dell’Unione e gli Stati membri  dell’AELS diversi dalla Confederazione svizzera, dall’altro, si trovassero, per  quanto riguarda l’oggetto di tale deroga, in una situazione analoga.
  166     Orbene,  come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 139 e 140 delle sue  conclusioni, la condizione relativa all’esistenza di un regime militare fondato  sulla coscrizione generale e che prevede, da 50 anni, un sistema di  trasferimento delle armi da fuoco militari alle persone che lasciano l’esercito  tiene conto, nel contempo, della cultura e delle tradizioni della  Confederazione svizzera, nonché del fatto che, per effetto di tali tradizioni,  detto Stato gode di un’esperienza e di una capacità comprovata di rintracciare  e monitorare le persone e le armi di cui trattasi che consentono di presumere  che, malgrado detta deroga, saranno raggiunti gli obiettivi di pubblica  sicurezza perseguiti dalla direttiva impugnata.
  167     Poiché  non si può presumere che ciò avvenga nel caso di Stati non aventi né la  tradizione di un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari né,  pertanto, l’esperienza e la capacità comprovata di rintracciare e monitorare le  persone e le armi di cui trattasi, si deve ritenere che si trovino in una  situazione analoga a quella della Confederazione svizzera solo gli Stati che  del pari dispongono, da lunga data, di un sistema siffatto. Orbene, il  fascicolo sottoposto alla Corte non contiene indicazioni a tal riguardo né,  pertanto, elementi idonei a dimostrare una discriminazione a scapito degli  Stati membri dell’Unione e dell’AELS.
  168     Nei  limiti in cui la Repubblica ceca critica come arbitraria la circostanza secondo  la quale il legislatore dell’Unione ha prescelto la condizione degli ultimi  cinquanta anni attinente all’esistenza di un sistema di trasferimento di armi  da fuoco militari, nonché la condizione che può trattarsi solo di armi da fuoco  rientranti nell’allegato I, parte II, categoria A, punto 6, della direttiva  91/477, come modificata dalla direttiva impugnata, è sufficiente rilevare che  tale Stato membro non ha menzionato nessun altro Stato che abbia avuto a  disposizione, da meno di 50 anni, un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari,  o di armi diverse da quelle di tale categoria, cosicché tale critica deve, in  ogni caso, essere respinta in quanto inconferente.
  169     Infine,  nei limiti in cui l’Ungheria fa valere che l’articolo 6, paragrafo 6, secondo  comma, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva impugnata,  impone, rispetto al primo comma di tale articolo 6, paragrafo 6, l’esigenza  «supplementare» di verificare periodicamente che le persone interessate non  costituiscano una minaccia per la sicurezza pubblica, è sufficiente rilevare  che detto secondo comma prevede una deroga distinta da quella di cui al  suddetto primo comma e che tale deroga distinta è soggetta a condizioni  specifiche. Pertanto, poiché tali commi riguardano situazioni diverse, la  circostanza che essi prevedano condizioni distinte non configura una  discriminazione.
  170     Alla  luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere respinto  in quanto infondato.
  171     Di  conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto.
   Sulle spese
  172     Ai  sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte,  la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.  Poiché il Parlamento e il Consiglio ne hanno fatto domanda, la Repubblica ceca,  rimasta soccombente, dev’essere condannata al pagamento delle spese di questi  ultimi, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
  173     Conformemente  all’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Repubblica  francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Commissione sopporteranno  le proprie spese in quanto intervenienti nella controversia.
  Per questi motivi, la  Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
  1)      Il  ricorso è respinto.
  2)      La  Repubblica ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese  sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
  3)      La  Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Commissione  europea sopportano le proprie spese.
  Firme
NOTA:
  
La Corte Europea ha respinto i suddetti ricorsi, come avevo facilmente previsto da esperto. Come si sentono ora quei cretini esperti in discorsi da bar che hanno illuso la gente con la bufala dei ricorsi? Chi di fronte ad un problema crede che la soluzione si trovi in un social o in un forum invece che da un esperto è bene che smetta di pensare o di parlare o scrivere! Per consigli su di un orologio si va da chi fabbrica i Rolex, non da chi gira con una sveglia al collo.
    EM
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