Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Freni bocca - Sentenza TAR Lombardia 1339/2012 e perizia Donghi-Paniz

Periodicamente riemerge il problema della applicazione di accessori alle armi e degli effetti che essi hanno sulla qualificazione dell'arma. È un problema che esiste solo nella mente di chi non se ne intende, categoria particolarmente diffusa tra i periti balistici, specie fra quelli raccomandati e che vanno per la maggiore (sono decenni che vengono regolarmente smentiti, ma il PM continuano a nominarli perché essi, pur di sostenere le tesi dell'accusa, sono pronti anche a fare carte false).
Il problema si è presentato spesso per i freni di bocca, i rompifiamma, i silenziatori, sebbene la soluzione fosse e sia chiara ed elementare:
 - Questi accessori possono essere incorporati alla canna all'origine o essere applicati a esso successivamente, fissi o amovibili, con viti, filettature, innesti.
- L'aggiunta di un accessorio lecito non si configura mai come alterazione di arma.
- Un accessorio non può certo aumentare l'occultabilità dell'arma e non ne aumenta le qualità balistiche; esso serve a facilitare l'uso dell'arma (come un cannocchiale), ma l'arma rimane quella che è e mai  sono richiesti interventi sulla meccanica dell'arma; quindi  non vi è un aumento della potenzialità dell'arma. È stata una sciocchezza della Cassazione il ritenere che una filettatura della canna costituisca una alterazione della meccanica dell'arma.
- Se l'accessorio è lecito poco importa che esso sia fisso o rimovibile.
- Certi eccessi dovuto al fatto che la Commissione Consultiva per le armi riteneva di distinguere i modelli di armi anche per variazioni minime nella sua lunghezza sono venute meno con l'abolizione della Commissione e del Catalogo Nazionale nel novembre 2011. Sia chiaro però che è sempre stato fermo il principio che l'arma si poteva comunque modificare purché non si incorresse in una alterazione di arma.

Pur di fronte alla chiarezza e certezza di questi principi, a metà 2011 la giustizia di Sondrio si scatenava contro un armiere reo di applicare freni di bocca a carabine, sequestrava tutto e bloccava tutta l'attività, incurante dei danni irreparabili che cagionava; non lo metteva in galera solo perché si dimenticava di ipotizzare che le armi con il freno di brocca non solo erano vietate ma forse diventavano armi da guerra! Però dagli atti traspariva la volontà di dargli addosso ad ogni costo, talvolta forzando le cose per intepretare in malam partem fatti per nulla significativi.
La fonte del sapere giuridico a cui gli accusatori si abbeveravano non erano consulenti tecnici qualificati, ma i funzionari di PS ed è ormai noto che in Italia per i giudici l'opinione dell'appunto Cacace supera e vince ogni presunzione di innocenza.
Questa indagine mi ha dato qualche soddisfazione personale perché al telefono mi ero lasciato andare a considerazioni più sconce che acconce sulla mente degli accusatori e poi ho scoperto che essi avevano sentito tutto perché intercettavano l'accusato!
I provvedimenti che bloccavano l'azienda venivano impugnati di fronte al TAR Lombardia dall'avv. Bana (il presidente della Associazione armieri) e il TAR, invece di affidarsi al primo ciarlatano di passaggio nei corridoi, sedicente perito balistico, come si vede troppo spesso fare dai PM, si sono affidati ai due massini esperti del RIS ( a dire il vero già da tempo segnalati come tali in questo  sito) Matteo Donghi e Emanuele Paniz (questo ora nominato a pieno titolo, direttore del Banco di Prova) i quali hanno elaborato (gratuitamente) una approfondita wd esaustiva relazione che il TAR ha interamente fatto propria e che ha portato alla "riabilitazione" amministrativa dell'armiere  e alla caduta della accuse penali a suo carico.
Le conclusione della perizia sono quelle che ho anticipato sopra e che sono ovvie per chiunque sappia ragionare con conoscenza di causa su cose reali e non di sarchiponi!

 Ecco la pregevole ed importante sentenza del TAR

 Nr.1339 del 22 maggio 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ermes Giulio Angelo Besseghini, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sala della Cuna e dall’avv. Antonio Bana, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Larga, 23; 
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso principale
del decreto datato 8 giugno 2011, Cat. 6A/6DV A/6F/2011 Div. P.A.S.I. con cui il Questore della provincia di Sondrio ha sospeso, sino all'esito del procedimento penale iscritto al n.1284/11 R.G.N.R. Procura Tribunale di Sondrio, le seguenti licenze:
- licenza p.s. rinnovata in data 3.10.2010 cat. 6/D/2000 per la vendita al minuto di armi comuni da sparo, al momento della sospensione in corso di validità con scadenza al 12.6.2011;
- licenza di p.s. per la riparazione e fabbricazione (data di rilascio 15.9.1982) di armi comuni da sparo;
- licenza di porto di fucile uso caccia numero 122302 in corso di validità;
di tutti gli atti connessi
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del 20 luglio 2011, Cat. 6A/6DV A/6F/2011 Div. P.A.S.I. con cui il Questore della provincia di Sondrio ha revocato le seguenti licenze:
- licenza di p.s. rinnovata in data 3.10.2010 cat. 6/D/2000 per la vendita al minuto di armi comuni da sparo, al momento della sospensione in corso di validità con scadenza al 12.6.2011;
- licenza di p.s. per la riparazione e fabbricazione (data di rilascio 15.9.1982) di armi comuni da sparo;
- licenza di porto di fucile uso caccia numero 122302 in corso di validità;
di tutti gli atti connessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Besseghini Ermes Giulio Angelo impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 14.11.2011 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 29.03.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con provvedimento datato 08.06.2011 il Questore della Provincia di Sondrio ha disposto la sospensione, sino all’esito del correlato procedimento penale, delle seguenti licenze possedute da Besseghini: a) licenza p.s. rinnovata in data 3.10.2010 cat. 6/D/2000 per la vendita al minuto di armi comuni da sparo; b) licenza di p.s. per la riparazione e fabbricazione di armi comuni da sparo; c) licenza di porto di fucile uso caccia numero 122302.
Il provvedimento si fonda sulla circostanza che all’esito di controlli eseguiti è emerso che Besseghini ha commissionato e posto in vendita numerosi esemplari di fucili da caccia dotati di “freno di bocca”, collocato sul vivo di volata della canna mediante filettatura di quest’ultima.
Il provvedimento considera che l’operazione di filettatura della canna integra un’illecita alterazione d’arma tale da giustificare la sospensione delle licenze.
Inoltre, egli avrebbe irregolarmente custodito delle armi nel servizio igienico dell’armeria.
Con successivo provvedimento datato 20.07.2011, il Questore della Provincia di Sondrio ha disposto la revoca delle già richiamate licenze detenute da Besseghini.
Il provvedimento, oltre a richiamare le vicende già poste a fondamento della sospensione, si fonda sul ritrovamento e sequestro in data 09.06.2011 presso l’armeria di Besseghini di una carabina “M.A.P.I.Z. – Zanardini” mod. 404, matricola 18902, catalogo n. 1905, con “canna segata”; tale arma alterata sarebbe stata detenuta illecitamente per tre anni da Besseghini, che ne avrebbe omesso la denuncia all’Autorità di P.S..
Con ordinanza depositata in data 15.07.2011, il Tribunale ha disposto una verificazione, dandone incarico al Comando del RIS dell’Arma dei Carabinieri, affinché predisponesse una relazione recante: a) la descrizione in dettaglio del tipo di operazione effettuata sui fucili mediante la filettatura con la specificazione di quali conseguenze meccaniche e funzionali tale intervento produca sull’arma; b) la specificazione se la filettatura realizzata, considerate sia le caratteristiche dell’operazione compiuta, sia le caratteristiche tipologiche delle armi sulla quale è stata effettuata e che sono state oggetto di sequestro, si presti ad essere utilizzata per l’inserimento di un silenziatore, anche considerando la velocità di uscita del proiettile e la presenza o meno di sostanza collante sulla filettatura medesima.
La relazione di verificazione – redatta dagli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Maggiore inv.sc. Matteo Donghi e Capitano inv. sc. Emanuele Paniz, rispettivamente Comandante ed Ufficiale Addetto della Sezione Balistica del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma – è stata depositata in data 27.09.2011.
2) Il ricorso principale è fondato e merita accoglimento in relazione alle censure con le quali si contesta l’insussistenza dell’illecita alterazione d’arma e della condotta di irregolare custodia delle armi, censure che, per la loro natura sostanziale, presentano carattere assorbente e consentono di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.
In relazione al primo profilo va osservato che la relazione del RIS - che per la completezza, la congruità, la profondità e l’accuratezza dell’indagine eseguita integra un rilevante ed adeguato mezzo istruttorio, idoneo a supportare la decisione della controversia – offre delle delucidazioni di ordine tecnico tali da confutare l’esistenza delle illiceità che l’amministrazione ha ritenuto di porre a fondamento della determinazione gravata.
Invero, la relazione, dopo una minuziosa descrizione dei reperti analizzati e delle qualità balistiche delle armi in sequestro, specifica che:
a) le filettature realizzate per l’innesto del freno di bocca sono potenzialmente utilizzabili per la collocazione di qualunque accessorio che necessiti di essere bloccato alla volata dell’arma, come un bipede per l’appoggio, oppure un dispositivo silenziatore, con la precisazione che il montaggio di quest’ultimo non necessita affatto della filettatura, potendo “facilmente essere bloccato alla volata di un’arma anche mediante innesto a camma”. Inoltre, si è precisato che rispetto al tipo di arma analizzata, che usa cartucce ampiamente supersoniche, l’utilizzo di un silenziatore non avrebbe alcuna concreta utilità, salvo ipotizzare la realizzazione di un munizionamento subsonico artigianale, del quale però – vale evidenziare – non vi è traccia nel caso di specie;
b) la filettatura realizzata per l’innesto di un freno di bocca “non è di per sé vietata, essendo regolarmente in commercio carabine dotate di omologa filettatura per l’applicazione del freno di bocca”;
c) la filettatura “non concretizza alcuna variazione delle caratteristiche balistiche delle carabine” e “l’unico beneficio derivante dall’applicazione di un accessorio quale il freno di bocca è quello di attenuare l’effetto di “rinculo” alla spalla del tiratore”;
d) la filettatura per l’apposizione del freno di bocca “non si presta ad aumentare la potenzialità di offesa delle carabine in esame, ovvero a favorirne il porto, l’uso o l’occultamento”; inoltre la filettatura realizzata rientra nella fattispecie di “confezione artigianale” che non determina un’alterazione del prototipo tale da dover richiedere l’iscrizione al Catalogo di un diverso modello d’arma.
In definitiva, l’analisi dei verificatori mette in luce come l’operazione di filettatura per l’apposizione di un freno di bocca non integra un’operazione illecita di alterazione dell’arma, sicché risulta destituita di fondamento la tesi posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento gravato, tesi peraltro non ancorata ad una specifica indagine di ordine strettamente tecnico.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.
Del pari, è condivisibile la censura diretta a contestare l’irregolare custodia delle armi “in esposizione”, pure valorizzata dal provvedimento gravato.
In primo luogo, va evidenziato che dalla documentazione versata in atti non risulta che gli operanti in occasione delle ispezioni compiute presso l’armeria abbiano contestato una violazione di tal fatta.
Inoltre, la prescrizione dell’autorizzazione relativa alle particolari modalità di custodia delle armi “in esposizione” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente e relativi allegati), di cui l’amministrazione assume la violazione, concerne le armi in esposizione, da intendere ragionevolmente come quelle esposte, in vetrine esterne o in vetrine interne – come precisa l’autorizzazione - perché destinate alla vendita; sul punto il ricorrente ha adeguatamente specificato che le armi custodite nella rastrelliera collocata nel servizio igienico dell’armeria non erano in esposizione per la vendita, ma armi di proprietà di terzi che l’armeria deteneva per la riparazione.
Tale giustificazione non è smentita dalla documentazione prodotta dall’amministrazione, sicché anche per il profilo in esame il provvedimento gravato si fonda su un presupposto privo di supporto dimostrativo, con conseguente fondatezza della censura in esame.
3) È fondato e merita accoglimento anche il ricorso per motivi aggiunti.
In particolare, sono condivisibili le censure - che per la loro natura sostanziale presentano carattere assorbente e consentono di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze proposte - mediante le quali si contesta che il ricorrente abbia illecitamente alterato e conservato presso l’armeria la carabina M.A.P.I.Z. - Zanardini mod. 404, secondo l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento di revoca datato 20.07.2011.
In proposito vale osservare che:
a) anche assumendo che l’arma sia stata alterata mediante la riduzione della canna, non vi sono elementi concreti per affermare, almeno a livello indiziario, che tale alterazione sia stata posta in essere da Besseghini;
b) dalla documentazione prodotta dall’amministrazione emerge che Dal Pra’ Italo Mario ha dichiarato di avere acquistato tale arma già con la canna segata e di averla successivamente ceduta al Besseghini, il quale, a sua volta, l’ha regolarmente presa in carico sin dal 2008 indicandola nei registri dell’armeria, sicché non risulta configurabile alcuna specifica irregolarità nella conservazione dell’arma;
c) l’affermazione contenuta nel provvedimento secondo la quale l’avvenuta presa in carico dell’arma nell’apposito registro “non prova affatto che, fin dal primo controllo fosse dove poi è stata trovata” integra una considerazione del tutto teorica, non supportata da elementi di riscontro e, pertanto, inidonea a riferire al Besseghini specifiche condotte illecite.
Insomma, il provvedimento di revoca si basa su presupposti che non trovano riscontro su concrete risultanze istruttorie, con conseguente fondatezza delle censure esaminate.
4) In definitiva il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati nei limiti di quanto esposto in motivazione e meritano accoglimento.
La particolare complessità tecnica che connota le vicende poste a fondamento dei provvedimenti impugnati consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
Vale precisare che i Verificatori non hanno presentato alcuna richiesta di compenso, che, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., non può essere liquidato d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie sia il ricorso principale, sia il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

QUI IN ALLEGATO LA PERIZIA DEL RIS

5 marzo 2019

 


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