Quali sono i calibri consentiti per le armi da caccia?
La legge 157/1992 (che conferma quasi integralmente quanto disposto da quella del 1977), stabilisce quanto segue:

1) Fucili a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatici
Il calibro non deve essere superiore al 12; rimangono vietate, in sostanza, le cosiddette spingarde. Sul terreno di caccia il serbatoio dei semiautomatici deve essere ridotto alla capacità di due cartucce; una cartuccia può essere tenuta in canna (nella zona faunistica delle Alpi, una sola cartuccia).

2) Fucili a canna rigata ad una o più canne
Dice la legge (attuale art. 13) che l’arma non deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone) , ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm. Con questa frase malriuscita, il legislatore (come risulta dai lavori parlamentari) voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri inferiori al 22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore, per pressioni varie, non ha neppure proibito i calibri Flobert, che pure fanno meno rumore dei calibri 22, ma sono in calibro 6 mm. o 9 mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).
I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza, tutti i calibri 22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R., 22 magnum, 22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per ignoranza del legislatore sulla loro esistenza sono poi rimasti vietati pochi calibri a percussione centrale, tra cui il più noto è il 22 Hornet (bossolo di c36 mm) ; altri, piuttosto rari, sono il 218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22 Wildcat. Sono invece calibri consentiti il 17 Remington (bossolo di 45 mm), il 219 Zipper (bossolo di 50 mm).
Questa corretta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’Interno con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così formulata:
La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

I fucili in calibro 12 con canna rigata slug non sono soggetti a limitazione di colpi, salvo diverse disposizioni regionali.

3) Fucili combinati
La legge stabilisce che in Italia non si possono usare combinati con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non inferiore a 5,6 mm. Mentre la legge del 1977 stabiliva, come per i fucili a canna rigata, che il bossolo non fosse inferiore a 40 mm, questo requisito è scomparso nella legge del 1992. Errore del legislatore o volontà di legalizzare i combinati con una canna in calibro 22? Lo scrivente ritiene che si sia trattato di un errore perché, non esistendo in pratica calibri venatori inferiori al 22 (quelli sopra citati sono rari), non si comprenderebbe altrimenti che senso avrebbe il limite posto dalla legge nella frase in esame, che non vieterebbe un bel nulla.

Si noti come il legislatore del 1992 abbia omesso di dire che sono vietate le armi ad aria compressa come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando alla lettera della legge nulla vieterebbe di costruire per uso di caccia un fucile ad aria compressa a canna liscia.
La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad avancarica, siano essi antichi o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.