Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cal. 50 US Browning - Arma comune da sparo

È stato sottoposto alla Commissione consultiva prima, e al Consiglio di Stato poi, il problema se sia catalogabile come arma comune da sparo uno di quei fucili americani a colpo singolo che sparano cartucce in calibri  usualmente utilizzati in mitragliatrici; nel caso di specie in calibro 50 US  Browning M2 (12,7x 99).
È un calibro nato nel 1918 ma ancora in uso che spara un proiettile di 46  gr, ad una velocità di 765-890 m/s.
Questi fucili non sono armi da guerra perché la legge sull'armamento del  1990 esclude che siano da guerra le armi non automatiche;  rientrano  pertanto nella previsione dell'art. 2 L. 110/1975 secondo cui "sono comuni i  fucili che pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da  guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per  uso di caccia o sportivo."
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso contro il rifiuto di  catalogazione adottando le motivazioni della Commissione secondo cui un tale  fucile non potrebbe avere usi venatori e sportivi in Italia perché in  "Italia non si usa sparare a lunga distanza e perché non ci sono poligono  abilitati".
Il Ministero aveva anche sostenuto che l'arma era proibita  perché poteva sparare anche proiettili perforanti, ma il Consiglio di Stato  ha preferito stendere un velo pietoso su questa affermazione (il CdS usando  la sola logica è arrivata a capire, meglio degli esperti balistici, che ogni  tubo può sparare palle perforanti!).
 Il Consiglio di Stato ha però commesso un gravissimo e sconcertante errore  logico nell'affermare che in Italia queste armi non possono essere destinate  ad uso sportivo .. perché non vengono usate e perché non ci sono poligoni! È cosa lapalissiana che finché l'arma non c'è,  non può essere usata, ma la  destinabilità di un'arma ad usi sportivi deve essere valutata in astratto,  in base agli usi internazionali, in base agli usi passati, presenti e futuri  e non vi è dubbio che si sta sviluppando una forma di tiro su lunga distanza  (un chilometro e oltre) proprio con queste armi.  Altrimenti, ragionando  come il Consiglio di Stato, in Italia non potrebbe mai essere introdotta una  nuova forma di sport se non con armi già esistenti!!
Del pari frutto di incompetenza specifica  è l'affermazione secondo cui in  Italia non vi sarebbero poligoni abilitati. O forse è solo una "boutanade"  spiritosa. Perché il Consiglio di Stato è riuscito a risolvere il problema  annoso se sia nato prima l'uovo o la gallina: infatti ha affermato che prima  nascono i poligoni per una certa arma e che poi si può avere l'arma per  spararvi!  Ma perché si dovrebbe costruire un poligono per un'arma  inesistente? e come si fa a collaudare un poligono per una certa arma, se l'arma  non c'è ancora? Io non lo so, ma pare che al CdS lo sappiano! Inoltre al Consiglio di Stato non sanno che non vi è nessuna norma che  richieda il collaudo o l'abilitazione di poligoni; l'unica normativa  esistente, del tutto interna alla amministrazione militare  è quella che  concerne i poligoni del TSN, proprio perché soggetti alla giurisdizione  militare.  
La conclusione (che già avevo sostenuto nel 1981) è che non vi è alcun  ostacolo giuridico alla catalogazione di questo tipo di arma che poi potrà  essere impiegata per ogni uso consentito con cartucce aventi palla diversa  da quelle in dotazione militare.


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