Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Distanze da rispettare nello sparo

La legge stabilisce che in certe luoghi di rispetto il cacciatore non può portare armi pronte all’uso o non può cacciare (art. 21 c. 1). In altre situazioni o luoghi non si può sparare.
In tutte le zone dove non si può cacciare e nei giorni o tempi in cui è vietato cacciare, il fucile deve essere trasportato scarico e in custodia. Nelle zone dove non si può sparare, si può comunque cacciare (cioè ricercare e scovare la selvaggina).
In questi casi è vietato sparare:
- È vietato sparare a distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:
- Immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro sono tutti quelli non manifestamente disabitati o abbandonati ed in cui possono trovarsi persone.
- Vie di comunicazione ferroviaria sono tutte i percorsi su binario di treni o tramvie.
- Strade carrozzabili sono tutte quelle in cui possono transitare veicoli a quattro ruote o carri. Circa la nozione di strade poderali si veda l’apposita voce.
- Funivie e filovie. Non è chiaro se sia anche vietato sparare in direzione dei cavi, per evitarne il danneggiamento, o se è vietato solo sparare verso le cabine; la prima tesi sembra la più sensata.
- Recinti e costruzioni destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Si tratta di disposizioni che concernono solo le armi da caccia e non le armi di diverso genere, quali le armi sportive o le armi corte. È però buona regola attenersi comunque alle disposizioni sopra indicate, che corrispondono a regole generali di prudenza.
La norma sulle distanze deve essere interpretata con una certa ragionevolezza poiché altrimenti sarebbe tale da precludere l'attività venatoria con armi a canna rigata in quasi tutto il territorio italiano. Se invero, in linea generale, il tiratore deve osservare l'imperativo categorico di sapere sempre dove i suoi colpi vanno a finire, così che in certi casi si potrebbe essere ben più severi del legislatore (si pensi al pericolo costituito dal tiro a palla a volatili su alberi, con angoli di tiro che possono far cadere il proiettile ad alcuni chilometri di distanza), però in concreto e di norma vi sono situazioni in cui è l'ambiente naturale stesso ad assicurare la massima sicurezza; se ad esempio dal lato opposto di una valletta vi è un'abitazione e il cacciatore spara decisamente verso il fondo valle, non si potrà certo dire che egli abbia sparato in direzione della casa, anche se egli con il corpo e con l'arma era rivolto verso la direzione geografica della casa (ma un fucile non è una bussola e oltre alla direzione nord‑sud ha anche spostamenti verso l'alto o il basso!); se una strada corre dietro una collina e si spara in direzione della collina, stando dal lato opposto a quello su cui si trova la strada, non si potrà certo temere per la sicurezza di chi percorre la strada. In questi casi la norma deve essere necessariamente intesa nel senso che “in direzione” equivale a “mirare in direzione”, “puntare l’arma contro” e quindi vuol dire che quando si spara verso una casa, nell’ambito della gittata massima, si deve mirare, come minimo, ad almeno 150 metri al di sotto, al di sopra, a destra o a sinistra da essa.
Il ragionamento va esteso però anche a chi caccia con fucile a canna rigata in terreno pianeggiante. Con i fucili a palla non si spara agli uccelli e quindi si mira sempre ad un bersaglio a terra; anche se il tiratore sparasse ad altezza d’uomo, la palla dopo circa 400 metri tocca terra. Il che vuol dire che la zona di pericolo è sempre nel’ambito di visibilità del tiratore il quale non deve sparare se si vede davanti una casa, sia pure a mezzo chilometro di distanza.
L’unica vera situazione di pericolo si ha, sia in zone pianeggianti, ma un po’ mosse, che collinari, quando il cacciatore è in basso e vede il selvatico più in alto di lui. Se spara e manca il bersaglio la palla, partita con un angolo di tiro anche di soli 20°, si perde chissà dove. In questi casi il cacciatore dovrebbe avere una conoscenza tale dei luoghi da sapere se in quella direzione vi possono o meno essere abitazioni. Si consideri per contro che una casa posta subito dietro l’altura, si trova nella posizione più sicura!
Ricordiamo che un pallino di fucile arriva come massimo a tante centinaia di metri, quanti sono i millimetri di diametro (2,5 mm = 250 m), meno il 20% (= 200 m), ma che a metà percorso non ha già più energia sufficiente per ledere; anche un pallettone da 5 mm di diametro, dopo 150 metri di volo ha perso tanta velocità da non essere più pericoloso. Una palla sferica singola per fucile a canna liscia (palla asciutta, slug) arriva ad un chilometro e può ancora essere pericolosa a metà percorso; un proiettile di fucile a canna rigata è pericoloso a qualche chilometro di distanza. Va detto però che infortuni da “palla vagante” a lunga distanza sono una vera rarità.
Si ripete comunque che chi spara deve sempre sapere dove impatterà il proiettile e che non si deve sparare se non si ha la certezza che in quel punto non vi sono esseri umani. Si veda Regole di prudenza.

Nelle seguenti altre zone è vietato cacciare e quindi è vietato portare armi che non siano scariche e in custodia:
- nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- nel raggio di mille metri da tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- nel raggio di cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.
Su questi punti si veda la voce Luoghi in cui è vietato cacciare.

Giurisprudenza
La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest'ultima disposizione. *Cass., 6 febbraio 1995, n. 6708.
Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. È evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale, ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana, essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. *Cons. Stato 2 febbraio 2010 n. 460.
Il divieto di caccia in prossimità dei valichi è previsto a livello nazionale dall’art. 21 comma 3 della l. 11 febbraio 1992 n°157; nella regione Lombardia, il divieto in questione è ribadito, con riguardo ai valichi alpini, dall’art. 43 comma 3 della l.r. 16 agosto 1993 n°26. La normativa regionale rende esplicito un dato già contenuto nella norma statale, ovvero che i valichi montani non sono stati ritenuti suscettibili di una individuazione a priori, dato che le rotte di migrazione dell’avifauna sono per natura un dato mutevole. La necessità di sottoporre a tutela un dato valico deve quindi essere apprezzata caso per caso; l’individuazione poi presuppone una corretta e completa istruttoria, la quale in termini banali accerti se, quali e quanti uccelli migratori attraversino la zona.
La zona di divieto di caccia relativa ai valichi migratori e la zona di protezione speciale sono istituti diversi. Le ZPS sono istituto accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità. *TAR Lombardia, 27/05/2010 n. 2156.

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.). Cass. n. 14526 del 01/03/2012.
Colossale stupidaggine della Cassazione; l'art 703 si applica ai luoghi abitati e cioè a frazioni o agglomerati di case.


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